Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14749/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza impugnata.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si sostiene l'intervenuta prescrizione del reato /cor_ ray~onalel commesso il giorno 27 gennaio 2017, è t' manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA], infatti, che nei confronti dell'odierno ricorrente è stata riconosciuta sussistente la recidiva, specifica, reiterata ed infraquinquennale che prevede l'aumento della pena di due terzi, di talché il relativo termine prescrizionale - tenuto anche conto delle cause di interruzione - non è ancora maturato; Rilevato al riguardo che ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche qualora le stesse siano considerate sub valenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.Mr 05, os

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si sostiene l'intervenuta prescrizione del reato /cor_ ray~onalel commesso il giorno 27 gennaio 2017, è t' manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA], infatti, che nei confronti dell'odierno ricorrente è stata riconosciuta sussistente la recidiva, specifica, reiterata ed infraquinquennale che prevede l'aumento della pena di due terzi, di talché il relativo termine prescrizionale - tenuto anche conto delle cause di interruzione - non è ancora maturato; Rilevato al riguardo che ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche qualora le stesse siano considerate sub valenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il P.Q.Mr 05, os
Sentenza Cassazione n. 14749/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris