CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 settembre 2026
Cassazione n. 25241/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:SOCIETA]. - F.G.V.S., in persona delrappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocatoGiovanni Arieta-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.487/2026 depositata il 11/05/2026;letta la rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e ritualmentecomunicata alle parti il 10/08/2026, cui non consta, ad oggi, essereseguita alcuna accettazione da parte della controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può dichiararsi con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;che le spese vanno liquidate, a carico del rinunciante, come in dispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimitàin favore della controricorrente, liquidandole in € 2.410 per compensi,Numero registro generale 16627/2026Numero sezionale 537/2026Numero di raccolta generale 25241/2026Data pubblicazione 11/09/2026oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 09/09/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]