CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 gennaio 2022
Cassazione n. 00273/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22588/2014 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 32, giusta procura Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 RGN 22588 2014 Numero registro generale 22588/2014 Numero sezionale 5781/2021 Numero di raccolta generale 273/2022 Data pubblicazione 05/01/2022 speciale a margine del controricorso, con elezione di domicilio in data 10 dicembre 2019. -controricorrente– avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, n. 47/5/2013, depositata il 22-7-2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Liguria accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], esercente ditta individuale di commercio di oggetti di antiquariato, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova (n.181/5/2011), che aveva rigettato il ricorso presentato dalla contribuente, per l’anno 2004, contro l’avviso di accertamento (n. R4C0112013 34) emesso nei suoi confronti dalla Agenzia delle entrate, utilizzando il metodo induttivo di cui all’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, innescato dall’applicazione dei coefficienti stabiliti dai decreti ministeriali 10 settembre 1992, 19 dicembre 1992 e 21 settembre 1992, per la determinazione del reddito sintetico. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate. 3. Resiste con controricorso la contribuente. 4. In data 7 ottobre 2020 la contribuente ha depositato domanda di definizione della lite pendente ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito in legge n. 136 del 2018, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 RGN 22588 2014 Numero registro generale 22588/2014 Numero sezionale 5781/2021 Numero di raccolta generale 273/2022 Data pubblicazione 05/01/2022 5.Con ordinanza del 23 febbraio 2021 questa Corte ha disposto che la contribuente provvedesse, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., ad effettuare la notificazione alla Agenzia delle entrate dell’elenco dei documenti depositati. 6.La contribuente ha provveduto a tale adempimento con la notificazione in data 19 aprile 2021, come da RAC (Ricevuta di avvenuta consegna). [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce la “violazione e falsa applicazione degli articoli 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”, in quanto è consentito all’Agenzia delle entrate procedere con accertamento induttivo, anche ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, che non si pone in contrapposizione con l’accertamento di cui all’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973. 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la “motivazione apparente sub specie della sua incomprensibilità, art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.”. 3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della “violazione dell’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c.”, avendo errato il giudice d’appello ad accogliere il gravame della contribuente in quanto l’Ufficio non era “entrato nel merito…. delle giustificazioni prodotta dal contribuente”. In realtà, i procedimenti di controllo, sintetico e studi di settore, sono disciplinati da norme diverse. Nell’accertamento sintetico è previsto l’obbligo di inviare preventivamente al contribuente un questionario, che di fatto vale ad instaurare il contraddittorio preventivo. Negli studi di settore, invece, la procedura di accertamento costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 22588/2014 RGN 22588 2014 Numero sezionale 5781/2021 Numero di raccolta generale 273/2022 Data pubblicazione 05/01/2022 ex lege determinata in relazione ai soli standard in sè considerati, ma nasce “procedimentalmente” in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente. 4. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 4.1.Invero, la contribuente ha depositato la domanda di condono presentata ai sensi dell’art. 6, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, corredata della ricevuta telematica, nonché della copia della quietanza di versamento della prima rata dell’importo dovuto per tale definizione. In atti, infatti, si rinviene la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi degli artt. 6 e 7, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con indicazione dell’avviso di accertamento oggetto di impugnazione (R4C011 201334/2008), del valore della controversia pari ad euro 33.882,00, dell’importo lordo dovuto pari ad euro 5082,30, del numero di rate da pagare (20), dell’importo versato per la definizione della prima rata pari ad euro 254,11, con indicazione della la data di versamento del 24 maggio 2019. È stato prodotto anche il modello F24 recante la somma di euro 254,11, oltre alla attestazione della ricevuta telematica della domanda di definizione agevolata. L’art. 6, comma 6, del decreto-legge 119 del 2018, convertito in legge 136 del 2018, prevede che “la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019”. 4.2.La contribuente ha provveduto alla notificazione all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., dei documenti depositati Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 RGN 22588 2014 Numero registro generale 22588/2014 Numero sezionale 5781/2021 Numero di raccolta generale 273/2022 Data pubblicazione 05/01/2022 (domanda di definizione della lite; copia della relativa ricevuta telematica di spedizione; copia della quietanza di versamento della prima rata). 5. Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate, ai sensi dell’articolo 6, comma 13, del decreto-legge n. 119 del 2018. 6. Non opera a carico dell’Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass., 890/2017; Cass., 5955/2014), anche perché il giudizio si è estinto per una causa sopravvenuta alla proposizione del ricorso della Agenzia delle entrate, con la definizione agevolata di cui all’art.6 del d.l. 119/2018. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 28 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA].Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T