CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07534/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 23350/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] e figlio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazionee [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscanan. 1402/ 01 / 20 1 4 , depositata il 1 0 . 07 .2014 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Pistoia accoglieva parzialmente i ricorsi proposti dalla società [OSCURATO:PERSONA] e figlio di Oggetto: Tributi, Avviso di accertamento, imposte diretta e IVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso distinti avvisi di accertamento, emessi p er l’anno 1998 ( con i quali venivano determinati nei confronti della società maggiori ricavi e nei confronti dei soci un maggior reddito di partecipazione), riducendo i maggiori ricavi accertatia complessivi € 45.000,00; -la Commissione tributaria region ale dell a Toscana rigettava l’appello propostodall’Agenzia delle Entrate; - proposto ricorso per cassazione dall’Agenzia delle Entrate, questa Corte, con ordinanza n. 22724 del 2011, cassava la sentenza della CTR per insufficienza di motivazione, rinviando alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Toscana, quale giudice di rinvio, accoglieva parzialmente l’appello propost o dall’Agenzia delle Entrate, rilevando che: - entrambe le parti non avevano evidenziato in sede di rinvio elementi certi sui quali si poteva ricostruire l’effettiva consistenza delle operazioni compiute e della realtà economica della società; - l’appello andava, pertanto, rigettato per quanto riguardava l’IVA, in quanto “questa situazione determina, secondo la più recente giurisprudenza, la impossibilità di distaccarsi, per quanto attiene all’IVA,da dati risultanti dalle fatturazioni”; - l’impugnazione dov eva essere parzialmente accolta, invece, in ordine alle imposte dirette, rideterminando i maggiori ricavi in € 150.000,00, in quanto era applicabile il parametro del “più probabile che non”, considerata anche l’antieconomicità della gestione; -l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi; -i contribuenti sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA]- Con i l prim o motiv o d i ricorso , l’Agenzia deduce la violazione degli artt. 45, comma 1,e 63, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, 75, commi 3 e 4, e 110 cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ. , per non avere la CTR rilevato l’estinzione dell’intero giudizio, non avendolo la società validamente riassunto, in quanto, nonostante ildecesso di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],dedotto e documentato dall’Agenzia all’udienza di discussione del 13.12.2013, il ricorso in riassunzione (datato 10.12.2012 e notificato alla controparte in data 17.12.2012) risultava proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società (oltre che da [OSCURATO:PERSONA]), non avendo la Bartoletti (unica erede del Valiani) specificato nell’epigrafe dell’atto di agire in nome e per conto della società e non avendo la stessa rilasciato valida procura al difensore; -il motivo è inammissibile per difetto di specificità; -occorre premettere che , in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione (ex plurimis, Cass. 15295 del 4/07/2014); -in assenza di dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo da parte del procuratore della parte deceduta, a cui spetta in via esclusiva la scelta di fare o di non fare detta dichiarazione o notificazione, il processo prosegue egualmente nei conf ronti anche della parte deceduta, che la legge considera a tutti gli effetti come parte ritualmente presente in giudizio, e ciò perché il venir meno della persona o la sopravvenuta incapacità non incide sulla titolarità del "jus postulandi" del difensore; - poiché il giudizio di rinvio costituisce la prosecuzione del giudizio di primo o di secondo grado conclusosi con la pronuncia della sentenza cassata, la parte che riassume la causa davanti al giudice dirinvio non è tenuta a conferire una nuova procura a l difensore che l’ha già assistita nel pregresso giudizio di merito (Cass. n. 7983 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); - d alla censura si evince che l’evento interruttivo, costituito dal decesso di uno dei contribuenti ([OSCURATO:PERSONA]), non è stato dichiarato dal procuratore di quest’ultimo ( unico “ dominus litis ” dell’effetto interruttivo del giudizio), la riassunzione è stata validamente effettuatadallo stesso difensore che aveva assistito i contribuenti nei precedenti gradi di merito, non avendo la ricorrente dedotto l’avvenuta nomina di un nuovo difensore; - il motivo è inammissibile anche per difetto di interesse , in quanto [OSCURATO:PERSONA] era rimasta l’unica socia della società [OSCURATO:PERSONA] e figlio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., dopo il decesso di [OSCURATO:PERSONA], per cui era anche la rappresentante dell'ente al momento della proposizione del ricorso in riassunzione, come ha ammesso, del resto, la stessa Agenzia ricorrente, non essendonecessario l’uso di formule sacramentali permanifestare il rapporto rappresentativo (cfr. Cass. n. 21520 del 2004); - con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata per carenza dei requisiti di cui all’art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione apparente, anche in considerazione del fatto che l’accertamento era identico sia ai fini delle imposte dirette che ai fini dell’IVAe che la rideterminazione dei maggiori ricavi non è stata supportata da alcuna argomentazione; -con il terzo motivo, denuncia la violazione dell’art. 54, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che con riferimento all’IVA non fosse prevista la possibilità di determinare in via presuntiva i maggiori ricavi, per cui, in presenza di contabilità non attendibile, doveva ritenersi legittimo l’accertamento fondat o sul consumo di materie prime e sull’applicazione di percentuali di ricarico, desunte dalla contabilità aziendale; -il secondo motivo è fondato; - come hanno sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 7.04.2014), l’anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; - deve trattarsi, dun que, di un’anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; - solo in tali casi la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", in quanto, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. S.U. 3.11.2016, n. 22232);- la motivazione della sentenza impugnata è priva di argomentazioni sia con riferimento alla rideterminazione delle maggiori imposte dirette (il cuiimporto complessivo è stato aumentato rispetto a quello stabilito dalla sentenza di primo grado, ma quantificato in misura inferiore rispetto a quello indicato in sede di accertamento, senza fornire alcuna spiegazione comprensibile sul punto) sia con riferimento alla diversa decisione adottata in materia di IVA (in ordine alla quale la CTR ha stabilito che non era possibile “distaccarsi” dai dati risultanti dalle fatturazioni); - la CTR non ha considerato affatto che, anche in materia di IVA, l’Amministrazione può procedere con accertamento induttivo alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972; - orbene, si ritiene che da lla motivazione della sentenza impugnata non sia possibile comprendere il percorso argomentativo svolto dal giudice di rinvio e le ragioni poste a base della decisione, trattandosi di considerazioni inidonee a sorreggere la decisione, non affrontando minimamente le questioni prospettate nell’appello e, in particolare, la contestazione dei dati elaborati dalla parte ricorrente per disconoscere la ricostruzione induttiva operata dall’Ufficio; - poiché tali carenze non possono essere certamente integrate dall’interprete in via congetturale, con le più varie, ipotetiche argomentazioni, l’impossibilità di individuare l’effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della sentenza impugnata (Cass. S.U. 3.11.2016, n. 22232); - l’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento della terza censura; - in conclusione, va accolto il secondo motivo, assorbito il terzo e dichiarato inammissibile il primo motivo; la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto,con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il terzo e dichiara inammissibile il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolt o e rinvia anche per le spese del giudizio di legitti