CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13175/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroUnicredit s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 43, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA]Carpinelli, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 985/2022 pubblicata indata 07/03/2022, n.r.g. 2817/2019, notificata in data 09/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 01/04/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] era stato dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. Con sentenzadel Tribunale di Napoli n. 21977/2006, passata in giudicato, era statoaccertato lo svolgimento di mansioni superiori e il suo dirittoall’inquadramento nel livello superiore ivi indicato.Numero registro generale 13120/2022Numero sezionale 1644/2026Numero di raccolta generale 13175/2026Data pubblicazione 07/05/2026Adìva il Tribunale di Napoli per ottenere la condanna della banca alpagamento delle conseguenti differenze retributive, ivi compreso l’assegnoad personam non assorbibile già goduto.2.- Costituitosi il contraddittorio, espletata una consulenza tecnica d’ufficiodi tipo contabile, il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda,condannava [OSCURATO:SOCIETA] a pagare al ricorrente la complessiva somma dieuro 89.265,08, ritenendo invece generica la parte della domanda relativaall’assegno ad personam.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava sia ilgravame principale interposto dal Napolitano, con cui quest’ultimo chiedevala condanna della banca a pagare l’ulteriore somma di euro 39.763,82, siaquello incidentale proposto dalla banca.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) nel ricorso introduttivo il lavoratore aveva omesso di esplicitare leragioni di fatto e di diritto su cui fondava la sua richiesta di assegno “adpersonam 11.7.1999”, limitandosi ad inserire tale emolumento neiconteggi, non indicando neppure la specifica norma contrattuale su cuisi fondata la sua richiesta;b) tale esplicitazione era indispensabile, in quanto l’emolumento nonscaturiva automaticamente dal riconoscimento della qualifica difunzionario dal 30/11/1992, ma da una successiva evoluzionecontrattuale, che aveva fatto confluire la qualifica di funzionario inquella di quadro di terzo livello a decorrere da maggio 2000;c) dunque il Napolitano nel ricorso introduttivo avrebbe dovuto esplicitarela causa petendi della sua richiesta, cosa che ha fatto solo in appello;d) la riprova dell’impossibilità per la controparte di controdedurre a talerichiesta si rinviene proprio nella memoria di costituzione di primo gradodi [OSCURATO:SOCIETA], in cui la banca interpreta erroneamente il richiamo aquell’assegno ritenendo che si tratti dell’indennità prevista dall’art. 69CCNL 1999 in ipotesi di passaggio dal 2^ al 3^ livello della categoriaquadri direttivi e chiedendosi le ragioni di tale richiesta, visto che ilNapolitano non aveva compiuto questo passaggio;Numero registro generale 13120/2022Numero sezionale 1644/2026Numero di raccolta generale 13175/2026Data pubblicazione 07/05/2026e) a fronte dell’impossibilità di un’idonea difesa della controparte,correttamente il Tribunale ha ritenuto inammissibile quella domanda.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi.5.- [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione ed errata applicazione” degli artt. 111 Cost.e 414 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto erroneamente nonindividuato il thema decidendum nel ricorso di primo grado con riferimento aduna singola voce retributiva.Il motivo è inammissibile.In più punti il ricorrente lamenta l’omesso “esame complessivo” del suoricorso introduttivo del giudizio di quantificazione, sicché era suo precisoonere riportare integralmente il contenuto di quell’atto processuale, in mododa consentire a questa Corte di verificare la fondatezza – in ipotesi – della suadoglianza. Tale onere non è stato adempiuto.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e5), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 324c.p.c., 2099 e 2103 c.c., per avere la Corte territoriale violato il giudicatoesterno rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 21977/2006ed omesso di considerare che le differenze retributive sussistevano soloriconoscendo l’assegno ad personam, “visto che la retribuzione riconosciutadal ccnl al QD3 era inferiore a quella già goduta dal funzionario di gradominimo”.Il motivo è infondato.Il Tribunale prima e la Corte territoriale poi hanno riconosciuto l’esistenzadi differenze retributive (nella misura non trascurabile di quasi novantamilaeuro) pur senza considerare l’assegno ad personam. Questo risultatosmentisce l’assunto del ricorrente, secondo cui le differenze retributivesarebbero scaturite solo riconoscendo l’assegno ad personam.Inoltre i Giudici d’appello hanno posto a fondamento della loro decisioneNumero registro generale 13120/2022Numero sezionale 1644/2026Numero di raccolta generale 13175/2026Data pubblicazione 07/05/2026proprio l’esistenza di quel giudicato – che riguardava solo il dirittoall’inquadramento in un livello superiore e genericamente il diritto alleconseguenti differenze retributive – sicché restava da accertare in tutte le suecomponenti il credito relativo alle differenze retributive. Proprio postulando lanecessità di un ordinario giudizio di cognizione per la quantificazione di quelcredito complessivo, formato da varie voci, quel giudicato non era in alcunmodo idoneo a “conformare” la domanda di quantificazione se non nei limitidel livello di inquadramento da utilizzare per individuare il trattamentoeconomico. Sicché, nel ricorso introduttivo del giudizio di quantificazione, eraprecipuo onere del ricorrente specificare tutte le componenti di queltrattamento economico che avrebbero dovuto essere calcolate ai fini dellaliquidazione di quel credito complessivo. Ed entrambi i giudici dei due gradi dimerito hanno ritenuto non adempiuto quell’onere con riguardo all’assegno adpersonam.Infine la censura di omesso esame di fatto decisivo è inammissibile perchépreclusa dalla c.d. doppia conforme (art. 348 ter, ult. co., c.p.c.).3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5),c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 66 e 68CCNL 11/07/1999 per i quadri direttivi e per il personale delle areeprofessionali dipendenti da aziende di credito, 1362, co. 2, 1363 c.c., peravere la Corte territoriale omesso di considerare che l’art. 66 CCNL cit.prevedeva espressamente: “Si conserva, in ogni caso, come assegno adpersonam la differenza di trattamento economico … tale assegno non saràriassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi”.Il motivo è infondato in conseguenza del rigetto dei primi due ed èinammissibile sotto il profilo della censura di “omesso esame di fattodecisivo”, in quanto precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 348 ter, ult. co.,c.p.c.).4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Numero registro generale 13120/2022Numero sezionale 1644/2026Numero di raccolta generale 13175/2026Data pubblicazione 07/05/2026Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data01/04/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]