CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 06133/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Messina, in data 17 novembre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di occupazione abusiva di un fondo demaniale e di raccolta non autorizzata di rifiuti . Rilevato che i primi due motivi con cui si deduce travisamento della prova e vizio della motivazione in ordine alla attribuzione all'imputato dell'invasione dell'area demaniale e delle attività di raccolta rifiuti, nonché in ordine alla mancata qualificazione della condotta come deposito temporaneo sono manifestamente infondati e generici, poiché non si confrontano con la motivazione resa dalla Corte a pagina tre della sentenza impugnata, che ha valorizzato non soltanto la collocazione dei rifiuti in zona adiacente quella dell'imputato ma anche la riconducibilità degli stessi all'attività da lui poste in essere; la corte ha altresì escluso che la collocazione dei rifiuti abbandonati in modo disordinato e scomposto, come in una discarica abusiva, possa integrare l'ipotesi del deposito temporaneo. Il terzo motivo di ricorso con cui si deduce il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità prevista dall'articolo 131 bis codice penale è manifestamente infondato poiché la Corte ha condiviso la motivazione resa dal tribunale sulla gravità della condotta ascritta all'imputato e del pregiudizio cagionato in ragione della quantità cospicua dei rifiuti abbandonati e del conseguente pregiudizio cagionato con la condotta illecita. Con memoria del 19/1/2023 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nei motivi di ricorso. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]