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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 settembre 2024

Cassazione n. 25781/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3449/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro - tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21/23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 4780/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. In primo grado venne rigettata la domanda, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avevano chiesto dichiararsi prescritto il diritto di aprire vedute attribuito a suo tempo in favore di [OSCURATO:SOCIETA] o, in subordine, riconoscersi l’aggravamento della costituita servitù, avendo la proprietaria del fondo dominante realizzato in epoca successiva alla prima edificazione una sopraelevazione munita di numerose vedute.

La Corte d’appello di Napoli rigettò l’impugnazione dei soccombenti attori.

La sentenza d’appello espone che l’appellante aveva insistito nel sostenere che la prescrizione era maturata essendo decorsi dieci anni dall’assunta obbligazione a consentire alla controparte la costituzione di una servitù di veduta.

Servitù che era stata costituita con l’edificazione dell’immobile della [OSCURATO:SOCIETA] avvenuta nel 1958, a distanza di circa tre anni dal contratto di compravendita, con il quale parte ricorrente si era obbligata a permettere la costituzione della servitù.

Di conseguenza la veduta esercitata dalla controricorrente con l’edificazione di una sopraelevazione, messa in opera solo nel 1999, era illegittima.

La Corte partenopea, riportato il contenuto dell’obbligazione ( l’acquirente su tutti i lati in confine con la proprietà Russo potrà aprire luci e finestre a suo piacimento ), afferma che l’ampiezza della concessione impediva di reputare che fossero state imposte limitazioni di numero e qualità delle vedute.

Inoltre, già nel 1958, il diritto stabilito in via di obbligazione, si è definitivamente trasformato nel diritto reale di servitù .

L’ampiezza della concessione faceva, del pari, escludere che potesse riscontrarsi un aggravio della servitù con la successiva sopraelevazione.

Inoltre, per non uso avrebbe potuto estinguersi il diritto e non già la maggior quantità di esso non utilizzata dal titolare.

2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ricorre sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1029 e 2946 cod. civ.

Si assume che il diritto reale di servitù non poteva che essere limitato alla costruzione completata nel 1958, mentre la pattuizione obbligatoria resta soggetta alla prescrizione ordinaria e/o comunque si esaurisce con l’edificazione, di talché, siccome spiegato con il relativo motivo d’appello, il secondo piano (…), costruito soltanto nel 1999 [non avrebbe potuto] godere dello stesso diritto di servitù, poiché i limiti del medesimo sono tracciati in rerum natura dalla costruzione del 1958 . 3.

1. La doglianza, che assume carattere dirimente, sollecita valutazioni giuridiche che consigliano la trattazione in pubblica udienza.

È nodale affrontare il punto riguardante la natura del diritto vantato dalla parte controricorrente, la sua estensione e la correlazione con l’istituto della prescrizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3449/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro - tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21/23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 4780/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. In primo grado venne rigettata la domanda, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avevano chiesto dichiararsi prescritto il diritto di aprire vedute attribuito a suo tempo in favore di [OSCURATO:SOCIETA] o, in subordine, riconoscersi l’aggravamento della costituita servitù, avendo la proprietaria del fondo dominante realizzato in epoca successiva alla prima edificazione una sopraelevazione munita di numerose vedute. La Corte d’appello di Napoli rigettò l’impugnazione dei soccombenti attori. La sentenza d’appello espone che l’appellante aveva insistito nel sostenere che la prescrizione era maturata essendo decorsi dieci anni dall’assunta obbligazione a consentire alla controparte la costituzione di una servitù di veduta. Servitù che era stata costituita con l’edificazione dell’immobile della [OSCURATO:SOCIETA] avvenuta nel 1958, a distanza di circa tre anni dal contratto di compravendita, con il quale parte ricorrente si era obbligata a permettere la costituzione della servitù. Di conseguenza la veduta esercitata dalla controricorrente con l’edificazione di una sopraelevazione, messa in opera solo nel 1999, era illegittima. La Corte partenopea, riportato il contenuto dell’obbligazione ( l’acquirente su tutti i lati in confine con la proprietà Russo potrà aprire luci e finestre a suo piacimento ), afferma che l’ampiezza della concessione impediva di reputare che fossero state imposte limitazioni di numero e qualità delle vedute. Inoltre, già nel 1958, il diritto stabilito in via di obbligazione, si è definitivamente trasformato nel diritto reale di servitù . L’ampiezza della concessione faceva, del pari, escludere che potesse riscontrarsi un aggravio della servitù con la successiva sopraelevazione. Inoltre, per non uso avrebbe potuto estinguersi il diritto e non già la maggior quantità di esso non utilizzata dal titolare. 2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ricorre sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria. 3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1029 e 2946 cod. civ. Si assume che il diritto reale di servitù non poteva che essere limitato alla costruzione completata nel 1958, mentre la pattuizione obbligatoria resta soggetta alla prescrizione ordinaria e/o comunque si esaurisce con l’edificazione, di talché, siccome spiegato con il relativo motivo d’appello, il secondo piano (…), costruito soltanto nel 1999 [non avrebbe potuto] godere dello stesso diritto di servitù, poiché i limiti del medesimo sono tracciati in rerum natura dalla costruzione del 1958 . 3. 1. La doglianza, che assume carattere dirimente, sollecita valutazioni giuridiche che consigliano la trattazione in pubblica udienza. È nodale affrontare il punto riguardante la natura del diritto vantato dalla parte controricorrente, la sua estensione e la correlazione con l’istituto della prescrizi
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