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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 38204/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], in giudizio trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 28/04/2022-dep. 30/05/2022 il TRIBUNALE di NAPOLI-sez. riesame rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di FARESE Maurizio contro il decreto in data 3/03/2022, col quale il Procuratore della Repubblica del TRIBUNALE di NAPOLI aveva convalidato il sequestro probatorio, eseguito d'iniziativa dall'Agenzia delle Dogane di NAPOLI il 1°/03/2022, di 599 colli contenenti giocattoli con marchi contraffatti - quelli della casa automobilistica [OSCURATO:SOCIETA] -, e aveva ipotizzato per FARESE, legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., importatrice in Itala dei prodotti, i reati di cui agli art. 474 e 648 cod. pen. 2.

FARESE propone ricorso per cassazione e deduce i seguenti motivi:

2.1. come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen.

Rileva come l'ordinanza del TRIBUNALE non abbia tenuto conto che il decreto del P.M. non conteneva l'autonoma valutazione degli indizi di reità e delle esigenze cautelari, aveva omesso l'indicazione della finalità probatoria del sequestro, e mancava pure dei requisiti di proporzionalità e di adeguatezza.

Richiama in particolare la motivazione, nella parte in cui correla la misura cautelare reale al corpo di reato, e alla necessità di accertare anche nella fase del giudizio le modalità di contraffazione dei giocattoli in questione, per sottolineare come si tratti di formule di stile, adattabili a qualsiasi vicenda, e tali da non giustificare la necessità di disporre e mantenere il sequestro sulla totalità dei beni rinvenuti nella disponibilità dell'indagato;

2.2. come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) in relazione all'art. 321 cod. proc. pen., per essere stato il sequestro qualificato come probatorio, quando invece esso aveva e ha scopi esclusivamente preventivi.

Infatti, ai fini dell'accertamento dei reati contestati, le esigenze probatorie sarebbero state soddisfatte attraverso la documentazione fotografica eseguita dalle Dogane e la c.d. perizia di cui si fa menzione nell'ordinanza, redatta dal consulente della titolare del Dmc-disegno modello comunitario: il TRIBUNALE nulla ha replicato su simile eccezione;

2.3. come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli art.474 e 648 cod. pen.

Premesso che i prodotti sequestrati non recano alcun marchio contraffatto, né riproducono segni distintivi riconducibili alla [OSCURATO:SOCIETA], il ricorrente sottolinea come l'art. 474 cod. pen. circoscriva la propria tutela a modelli e a disegni qualificati come marchio figurativo, e come la pretesa contraffazione sarebbe attestata da quella che il Collegio del riesame ha qualificato 'relazione di perizia', mentre invece essa è soltanto un parere di parte, proveniente da un consulente dell'azienda automobilistica.

Precisa, riprendendo quanto dedotto davanti al riesame, e senza avere in quella sede ottenuto risposta, che il modellino di automobile in sequestro è diverso da quello rappresentato dal Dnnc-disegno modello comunitario, registrato da [OSCURATO:SOCIETA]., corrispondente alla vettura '[OSCURATO:PERSONA]'.

Ricorda come, perché si possa parlare di contraffazione, non sia sufficiente una generica somiglianza dei prodotti, ma è necessaria una identità di forma, di particolari costruttivi, che invece nella specie manca; comunque, alla stregua dell'art. 473 cod. pen., come modificato dalla legge n. 99/2009, non esiste un titolo di proprietà industriale, dalla cui conoscenza discenda la punibilità per l'ipotizzata contraffazione.

Ribadisce che né nel verbale di sequestro, né nella c.d. perizia della [OSCURATO:SOCIETA]. si ravvisano caratteristiche individualizzanti del disegno registrato.

Confronta quindi nel dettaglio i dati identificativi del modellino [OSCURATO:PERSONA] T' riprodotta in scala 1 : 43 con quelli del giocattolo ‘Lucy e la sua auto', importato da G.V.C. s.r.I., oggetto del sequestro, concludendo per la completa diversità fra i due.

Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio con riferimento alla necessità del sequestro dell'intero quantitativo.

Il ricorrente trasmette una memoria per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di cui alla motivazione, con conseguente annullamento con rinvio.

1. Va premesso che per legge, e per conseguente costante orientamento di questa S.C. (cf.

Sez. 2, sentenza n. 18951 del 14/03/2017 dep. 20/04/2017 Rv. 269656-01 imputati Napoli e altro), "il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice." Ciò sulla scia di Sez.

U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 dep. 26/06/2008 Rv. 239692 imputato [OSCURATO:PERSONA], secondo cui, in aggiunta, i "vizi della motivazione (devono essere) così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice." Va aggiunto che, sempre alla stregua del consolidato e condiviso orientamento del Giudice di legittimità (cf. per tutte Sez.

U sentenza n. 36072 del 19/04/2018 dep. 27/07/2018 Rv. 273548 PM in proc.

Botticelli e altri), "il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti".

In tale pronuncia, a proposito dell'obbligo di motivazione, si osserva che "sarebbe (...) illogico garantire lo scrutinio sull'opportunità di mantenere il sequestro già disposto e non consentire una analoga facoltà all'atto stesso della decisione di applicare la misura"; e si aggiunge richiamando la "ineludibile necessità di un'interpretazione della norma che tenga conto del requisito della proporzionalità della misura adottata rispetto all'esigenza perseguita, in un corretto bilanciamento dei diversi interessi coinvolti. [OSCURATO:PERSONA].

U, n. 5876 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Bevilacqua, cit., hanno sottolineato come la soluzione nel senso dell'onere motivazionale del sequestro del corpo di reato sarebbe «l'unica compatibile con i limiti dettati all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell'individuo», tra cui certamente il diritto alla "protezione della proprietà" riconosciuto dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, aggiungendo che il giusto equilibrio tra í motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto e ai suoi beni, richiesto dal canone costituzionale e da quello convenzionale, sarebbe altrimenti messo in crisi dall'opposta regola, di legittimità tout court del sequestro probatorio del corpo di reato indipendentemente da ogni riferimento alla concreta finalità probatoria perseguita.

Si autorizzerebbe così un vincolo di temporanea indisponibilità della cosa che, al di fuori dell'indicazione dei motivi di interesse pubblico collegati all'accertamento dei fatti di reato, sarebbe arbitrariamente e irragionevolmente ancorato alla circostanza, del tutto accidentale, di essere questa cosa oggetto sul quale o mediante il quale il reato è stato commesso o prodotto profitto o prezzo dello stesso".

2. Per questo "le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anche quando la stessa si identifichi nel corpo del reato, (...devono essere...) esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l'accertamento del fatto di reato (Corte Edu, 24 ottobre 1986, Agosi c.

U.K.)".

E ancora, "la motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all'accertamento penale diventa, allora, requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mantenga appunto nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità. (...) la necessaria componente della misura di "incisione" sul diritto della persona di disporre liberamente dei propri beni senza limitazioni che non derivino da interessi di altro segno maggiormente meritevoli di tutela (come quelli pubblici, connessi al processo penale, di accertamento dei fatti) contiene necessariamente in sé l'esigenza che al sequestro possa farsi ricorso solo quando allo stesso risultato (nella specie l'accertamento dei fatti appunto) non possa pervenirsi con modalità "meno afflittive"." Da ciò la ritenuta applicabilità "anche alle misure cautelari reali (de)i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, i quali devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell'applicazione delle cautele reali (...)".

Tale affermazione va in particolare "con riguardo al sequestro probatorio quale mezzo (...) di ricerca della prova: infatti, la ragione posta a fondamento di un tale principio (essenzialmente rapportabile alla necessità di evitare limitazioni alla proprietà privata che non siano strettamente conseguenti alla finalità istituzionalmente perseguita dalla misura) deve valere indipendentemente dai fini cui il sequestro è diretto (se cioè impeditivi, come da tali pronunce o, invece, come nella specie, probatori) essendo strettamente collegato all'elemento, comune a tutte tali ipotesi, della componente invasiva nell'altrui sfera personale attinente al diritto di disporre liberamente dei propri beni.

Da ciò, dunque, deriva la particolare connotazione della motivazione del provvedimento che dovrà essere funzionale a garantire che le esigenze di accertamento del fatto non possano essere perseguite in altro modo, non limitativo del diritto di disporre del bene ed eventualmente idoneo financo ad esonerare dalla necessità di procedere al sequestro". 1-1_ La conclusione delle Sez.

U. è che "l'orientamento che esclude un onere motivazionale a corredo del sequestro probatorio del corpo di reato, in punto di finalizzazione dello stesso all'accertamento dei fatti, non appare fondato. (...) E la ritenuta natura "obbligatoria" del sequestro del corpo del reato, collegata al rapporto diretto tra cosa e reato, quale inevitabile conseguenza logica dell'indirizzo qui non condiviso, appare inevitabilmente porsi in collisione con le previsioni dei già richiamati artt. 262 e 354, comma 2, cod. proc. pen., che evidenziano, invece, il carattere "polifunzionale" di tale sequestro.

Non rilevante appare, infine, il riferimento a ragioni di celerità o di "economia processuale" che dovrebbero consentire la sottrazione all'onere di motivazione anche attraverso il ricorso a formule di mera apparenza, essendo evidentemente l'obbligo motivazionale di natura cogente e, dunque, non suscettibile di limitazioni di sorta".

3. Confrontando tali principi di diritto coi dati obiettivi della vicenda oggetto di giudizio, devono constatarsi gravi lacune motivazionali sia nel decreto di convalida del RM., al cui interno compaiono soltanto una crocetta su un prestampato e la correzione a penna di quest'ultimo con l'indicazione di 'giocattoli' al posto di 'capi di abbigliamento', sia nell'ordinanza del TRIBUNALE, che omette di confrontarsi col duplice rilievo difensivo della differenza fra le riproduzioni di automobili sequestrate e quelle di cui esse costituirebbero la contraffazione, e della proporzione - essendo stato il sequestro qualificato come probatorio - fra l'esigenza di svolgere "futuri accertamenti di natura tecnica" e la misura cautelare reale estesa a tutti i prodotti sequestrati (che sono tutti eguali).

Il primo rilievo fa riferimento agli indizi di reità quanto agli illeciti ipotizzati: il ricorso è molto dettagliato, come si è già sottolineato, nell'illustrazione delle caratteristiche della merce sottoposta al vincolo reale, e dell'elenco degli elementi di diversità fra il giocattolo 'Lucy e la sua auto', importato da [OSCURATO:SOCIETA]. e bloccato dall'Agenzia delle Dogane, comunque privo del marchio [OSCURATO:SOCIETA], e il modellino della vettura '[OSCURATO:PERSONA]', che sarebbe stato riprodotto illecitamente.

A fronte di ciò, l'ordinanza del riesame afferma che il Collegio "non deve procedere ad una valutazione analitica di tutti gli indizi per dimostrare la fondatezza dell'accusa ma deve accertare solo la configurabilità del reato per il quale è stato disposto il sequestro ed il rapporto di pertinenzalità fra il reato e l'oggetto del sequestro", ma poi non svolge neanche tale accertamento in replica alle argomentazioni difensive.

Infatti, dato atto della conformità dei giocattoli importati alla dichiarazione doganale, il provvedimento avvalora l'ipotesi della contraffazione esclusivamente alla stregua di quella che impropriamente definisce 'relazione di perizia', quando invece è una dichiarazione scritta proveniente da [OSCURATO:SOCIETA]., in data 15/02/2022, priva di quegli elementi di dettaglio prospettati al TRIBUNALE, e anzi al limite della apoditticità, poiché prescinde dalle concrete caratteristiche dei due modelli di vettura giocattolo .

Il secondo rilievo non riceve alcuna risposta, nonostante questa S.C. abbia chiarito (cf.

Sez. 6 sentenza n. 9574 del 19/11/2019 dep. 10/03/2020 Rv. 278564 imputato [OSCURATO:PERSONA]) che "in tema di sequestro probatorio, viola il principio di proporzionalità e adeguatezza l'acquisizione di tutti gli esemplari di una medesima produzione commerciale rinvenuti nella disponibilità dell'indagato, qualora l'accertamento tecnico sugli stessi possa essere efficacemente compiuto anche attraverso l'esame di un campione rappresentativo".

4. La carenza valutativa corrisponde a una motivazione apparente, e quindi a una violazione di legge, il cui esito è l'annullamento con rinvio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata cn rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], in giudizio trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 28/04/2022-dep. 30/05/2022 il TRIBUNALE di NAPOLI-sez. riesame rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di FARESE Maurizio contro il decreto in data 3/03/2022, col quale il Procuratore della Repubblica del TRIBUNALE di NAPOLI aveva convalidato il sequestro probatorio, eseguito d'iniziativa dall'Agenzia delle Dogane di NAPOLI il 1°/03/2022, di 599 colli contenenti giocattoli con marchi contraffatti - quelli della casa automobilistica [OSCURATO:SOCIETA] -, e aveva ipotizzato per FARESE, legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., importatrice in Itala dei prodotti, i reati di cui agli art. 474 e 648 cod. pen. 2. FARESE propone ricorso per cassazione e deduce i seguenti motivi: 2.1. come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. Rileva come l'ordinanza del TRIBUNALE non abbia tenuto conto che il decreto del P.M. non conteneva l'autonoma valutazione degli indizi di reità e delle esigenze cautelari, aveva omesso l'indicazione della finalità probatoria del sequestro, e mancava pure dei requisiti di proporzionalità e di adeguatezza. Richiama in particolare la motivazione, nella parte in cui correla la misura cautelare reale al corpo di reato, e alla necessità di accertare anche nella fase del giudizio le modalità di contraffazione dei giocattoli in questione, per sottolineare come si tratti di formule di stile, adattabili a qualsiasi vicenda, e tali da non giustificare la necessità di disporre e mantenere il sequestro sulla totalità dei beni rinvenuti nella disponibilità dell'indagato; 2.2. come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) in relazione all'art. 321 cod. proc. pen., per essere stato il sequestro qualificato come probatorio, quando invece esso aveva e ha scopi esclusivamente preventivi. Infatti, ai fini dell'accertamento dei reati contestati, le esigenze probatorie sarebbero state soddisfatte attraverso la documentazione fotografica eseguita dalle Dogane e la c.d. perizia di cui si fa menzione nell'ordinanza, redatta dal consulente della titolare del Dmc-disegno modello comunitario: il TRIBUNALE nulla ha replicato su simile eccezione; 2.3. come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli art.474 e 648 cod. pen. Premesso che i prodotti sequestrati non recano alcun marchio contraffatto, né riproducono segni distintivi riconducibili alla [OSCURATO:SOCIETA], il ricorrente sottolinea come l'art. 474 cod. pen. circoscriva la propria tutela a modelli e a disegni qualificati come marchio figurativo, e come la pretesa contraffazione sarebbe attestata da quella che il Collegio del riesame ha qualificato 'relazione di perizia', mentre invece essa è soltanto un parere di parte, proveniente da un consulente dell'azienda automobilistica. Precisa, riprendendo quanto dedotto davanti al riesame, e senza avere in quella sede ottenuto risposta, che il modellino di automobile in sequestro è diverso da quello rappresentato dal Dnnc-disegno modello comunitario, registrato da [OSCURATO:SOCIETA]., corrispondente alla vettura '[OSCURATO:PERSONA]'. Ricorda come, perché si possa parlare di contraffazione, non sia sufficiente una generica somiglianza dei prodotti, ma è necessaria una identità di forma, di particolari costruttivi, che invece nella specie manca; comunque, alla stregua dell'art. 473 cod. pen., come modificato dalla legge n. 99/2009, non esiste un titolo di proprietà industriale, dalla cui conoscenza discenda la punibilità per l'ipotizzata contraffazione. Ribadisce che né nel verbale di sequestro, né nella c.d. perizia della [OSCURATO:SOCIETA]. si ravvisano caratteristiche individualizzanti del disegno registrato. Confronta quindi nel dettaglio i dati identificativi del modellino [OSCURATO:PERSONA] T' riprodotta in scala 1 : 43 con quelli del giocattolo ‘Lucy e la sua auto', importato da G.V.C. s.r.I., oggetto del sequestro, concludendo per la completa diversità fra i due. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio con riferimento alla necessità del sequestro dell'intero quantitativo. Il ricorrente trasmette una memoria per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di cui alla motivazione, con conseguente annullamento con rinvio. 1. Va premesso che per legge, e per conseguente costante orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 2, sentenza n. 18951 del 14/03/2017 dep. 20/04/2017 Rv. 269656-01 imputati Napoli e altro), "il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice." Ciò sulla scia di Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 dep. 26/06/2008 Rv. 239692 imputato [OSCURATO:PERSONA], secondo cui, in aggiunta, i "vizi della motivazione (devono essere) così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice." Va aggiunto che, sempre alla stregua del consolidato e condiviso orientamento del Giudice di legittimità (cf. per tutte Sez. U sentenza n. 36072 del 19/04/2018 dep. 27/07/2018 Rv. 273548 PM in proc. Botticelli e altri), "il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti". In tale pronuncia, a proposito dell'obbligo di motivazione, si osserva che "sarebbe (...) illogico garantire lo scrutinio sull'opportunità di mantenere il sequestro già disposto e non consentire una analoga facoltà all'atto stesso della decisione di applicare la misura"; e si aggiunge richiamando la "ineludibile necessità di un'interpretazione della norma che tenga conto del requisito della proporzionalità della misura adottata rispetto all'esigenza perseguita, in un corretto bilanciamento dei diversi interessi coinvolti. [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 5876 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Bevilacqua, cit., hanno sottolineato come la soluzione nel senso dell'onere motivazionale del sequestro del corpo di reato sarebbe «l'unica compatibile con i limiti dettati all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell'individuo», tra cui certamente il diritto alla "protezione della proprietà" riconosciuto dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, aggiungendo che il giusto equilibrio tra í motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto e ai suoi beni, richiesto dal canone costituzionale e da quello convenzionale, sarebbe altrimenti messo in crisi dall'opposta regola, di legittimità tout court del sequestro probatorio del corpo di reato indipendentemente da ogni riferimento alla concreta finalità probatoria perseguita. Si autorizzerebbe così un vincolo di temporanea indisponibilità della cosa che, al di fuori dell'indicazione dei motivi di interesse pubblico collegati all'accertamento dei fatti di reato, sarebbe arbitrariamente e irragionevolmente ancorato alla circostanza, del tutto accidentale, di essere questa cosa oggetto sul quale o mediante il quale il reato è stato commesso o prodotto profitto o prezzo dello stesso". 2. Per questo "le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anche quando la stessa si identifichi nel corpo del reato, (...devono essere...) esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l'accertamento del fatto di reato (Corte Edu, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.)". E ancora, "la motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all'accertamento penale diventa, allora, requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mantenga appunto nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità. (...) la necessaria componente della misura di "incisione" sul diritto della persona di disporre liberamente dei propri beni senza limitazioni che non derivino da interessi di altro segno maggiormente meritevoli di tutela (come quelli pubblici, connessi al processo penale, di accertamento dei fatti) contiene necessariamente in sé l'esigenza che al sequestro possa farsi ricorso solo quando allo stesso risultato (nella specie l'accertamento dei fatti appunto) non possa pervenirsi con modalità "meno afflittive"." Da ciò la ritenuta applicabilità "anche alle misure cautelari reali (de)i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, i quali devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell'applicazione delle cautele reali (...)". Tale affermazione va in particolare "con riguardo al sequestro probatorio quale mezzo (...) di ricerca della prova: infatti, la ragione posta a fondamento di un tale principio (essenzialmente rapportabile alla necessità di evitare limitazioni alla proprietà privata che non siano strettamente conseguenti alla finalità istituzionalmente perseguita dalla misura) deve valere indipendentemente dai fini cui il sequestro è diretto (se cioè impeditivi, come da tali pronunce o, invece, come nella specie, probatori) essendo strettamente collegato all'elemento, comune a tutte tali ipotesi, della componente invasiva nell'altrui sfera personale attinente al diritto di disporre liberamente dei propri beni. Da ciò, dunque, deriva la particolare connotazione della motivazione del provvedimento che dovrà essere funzionale a garantire che le esigenze di accertamento del fatto non possano essere perseguite in altro modo, non limitativo del diritto di disporre del bene ed eventualmente idoneo financo ad esonerare dalla necessità di procedere al sequestro". 1-1_ La conclusione delle Sez. U. è che "l'orientamento che esclude un onere motivazionale a corredo del sequestro probatorio del corpo di reato, in punto di finalizzazione dello stesso all'accertamento dei fatti, non appare fondato. (...) E la ritenuta natura "obbligatoria" del sequestro del corpo del reato, collegata al rapporto diretto tra cosa e reato, quale inevitabile conseguenza logica dell'indirizzo qui non condiviso, appare inevitabilmente porsi in collisione con le previsioni dei già richiamati artt. 262 e 354, comma 2, cod. proc. pen., che evidenziano, invece, il carattere "polifunzionale" di tale sequestro. Non rilevante appare, infine, il riferimento a ragioni di celerità o di "economia processuale" che dovrebbero consentire la sottrazione all'onere di motivazione anche attraverso il ricorso a formule di mera apparenza, essendo evidentemente l'obbligo motivazionale di natura cogente e, dunque, non suscettibile di limitazioni di sorta". 3. Confrontando tali principi di diritto coi dati obiettivi della vicenda oggetto di giudizio, devono constatarsi gravi lacune motivazionali sia nel decreto di convalida del RM., al cui interno compaiono soltanto una crocetta su un prestampato e la correzione a penna di quest'ultimo con l'indicazione di 'giocattoli' al posto di 'capi di abbigliamento', sia nell'ordinanza del TRIBUNALE, che omette di confrontarsi col duplice rilievo difensivo della differenza fra le riproduzioni di automobili sequestrate e quelle di cui esse costituirebbero la contraffazione, e della proporzione - essendo stato il sequestro qualificato come probatorio - fra l'esigenza di svolgere "futuri accertamenti di natura tecnica" e la misura cautelare reale estesa a tutti i prodotti sequestrati (che sono tutti eguali). Il primo rilievo fa riferimento agli indizi di reità quanto agli illeciti ipotizzati: il ricorso è molto dettagliato, come si è già sottolineato, nell'illustrazione delle caratteristiche della merce sottoposta al vincolo reale, e dell'elenco degli elementi di diversità fra il giocattolo 'Lucy e la sua auto', importato da [OSCURATO:SOCIETA]. e bloccato dall'Agenzia delle Dogane, comunque privo del marchio [OSCURATO:SOCIETA], e il modellino della vettura '[OSCURATO:PERSONA]', che sarebbe stato riprodotto illecitamente. A fronte di ciò, l'ordinanza del riesame afferma che il Collegio "non deve procedere ad una valutazione analitica di tutti gli indizi per dimostrare la fondatezza dell'accusa ma deve accertare solo la configurabilità del reato per il quale è stato disposto il sequestro ed il rapporto di pertinenzalità fra il reato e l'oggetto del sequestro", ma poi non svolge neanche tale accertamento in replica alle argomentazioni difensive. Infatti, dato atto della conformità dei giocattoli importati alla dichiarazione doganale, il provvedimento avvalora l'ipotesi della contraffazione esclusivamente alla stregua di quella che impropriamente definisce 'relazione di perizia', quando invece è una dichiarazione scritta proveniente da [OSCURATO:SOCIETA]., in data 15/02/2022, priva di quegli elementi di dettaglio prospettati al TRIBUNALE, e anzi al limite della apoditticità, poiché prescinde dalle concrete caratteristiche dei due modelli di vettura giocattolo . Il secondo rilievo non riceve alcuna risposta, nonostante questa S.C. abbia chiarito (cf. Sez. 6 sentenza n. 9574 del 19/11/2019 dep. 10/03/2020 Rv. 278564 imputato [OSCURATO:PERSONA]) che "in tema di sequestro probatorio, viola il principio di proporzionalità e adeguatezza l'acquisizione di tutti gli esemplari di una medesima produzione commerciale rinvenuti nella disponibilità dell'indagato, qualora l'accertamento tecnico sugli stessi possa essere efficacemente compiuto anche attraverso l'esame di un campione rappresentativo". 4. La carenza valutativa corrisponde a una motivazione apparente, e quindi a una violazione di legge, il cui esito è l'annullamento con rinvio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata cn rinvio
Decreto Cassazione n. 38204/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris