CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25871/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Corte di appello di L'Aquila, nel procedimento a carico di : [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli; [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli; [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Bulgaria; [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Molfetta; [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Molfetta; avverso la sentenza del 31/01/2023 del tribunale di Pescara; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore dei primi quattro imputati suindicati, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la conferma della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 giugno 2023 il tribunale di Pescara dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti (capi 1 , 2, 3, 4 e 7) per essersi i medesimi estinti per intervenuta prescrizione. 2. Avverso la predetta sentenza il Procuratore Generale della Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di impugnazione. 3. Rappresenta l'erroneo calcolo della prescrizione ope-ato dal giudice trascurando i riferimenti normativi di cui agli artt. 157 cod. proc. pen. e 17 comma 1 bis del Dlgs. 74/2000. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è parzialmente fondato. Per i reati contestati, risalenti al 2014 e 2015, opera un regime della prescrizione che deve tenere conto della previsione di cui all'art. 17 comma 1 bis del Dlgs. 74/2000, che sancisce per i reati di cui agli artt. da 2 a 10 del Dlgs. 74/2000, l'elevazione dei termini ordinari di prescrizione di un terzo, con l'effetto per cui, nel caso in esame, il termine ordinario massimo di prescrizione è pari ad anni otto cui può aggiungersi l'aumento di un quarto pari a due anni, per un totale complessivo pari a 10 anni. Rispetto alla intervenuta interruzione della prescrizione, del 23.9.2022, deve quindi ritenersi che la prescrizione non fosse ancora decorsa con riferimento ai reati di cui ai capi 1, 3 e 7 consumati il 29 dicembre 2014 e 2015 e il 21 ottobre 2015. Era invece già decorsa la prescrizione per i reati di cui ai capi 2 e 4 attesa la contestazione rispettivamente "nell'anno 2013" e "nell'anno 2014", che imporle di calcolare la data di commissione del reato, in assenza di diversa precisazione in sentenza, dal primo gennaio 2013 e dal 1 gennaio 2014, con la conseguenza che la prescrizione era rispettivamente maturata, per il capo 2, alla data del 1 gennaio 2021 e per il capo 4 alla data del 1 gennaio 2022. In proposito, va ribadito l'indirizzo per cui in tema di prescrizione, qualora il reato sia contestato come commesso genericamente fino ad un certo anno o mese, senza ulteriore specificazione, il termine di prescrizione, in applicazione del principio del "favor rei", comincia a decorrere dal primo giorno utile dell'anno o del mese indicato. (Nella specie, contestato il reato come commesso "dal 2007 al 2012", la Corte ha ritenuto che il "dies a quo" per il computo della prescrizione dovesse essere individuato nell'i gennaio 2012). (Sez. 6 - n. 16202 del 11/03/2021 Rv. 280900 - 01). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata nei confronti dei predetti imputati limitatamente alla dichiarazione di intervenuta prescrizione per i reati di cui ai capi 1, 3 e 7 con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di L'Aquila. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al proscioglimento per i reati di cui ai capi 1, 3 e 7 e rinvia alla Corte di appell