CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19506/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] / avverso la sentenza del 09/11/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la persona offesa ricorrente, che insistito per l'accoglimento del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] D'URSO, in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha insistito per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 9 novembre 2020 dal Giudice di pace di Roma, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]-- imputato di diffamazione per essere il reato estinto per remissione tacita di querela della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di pace, nella sentenza ha spiegato che, rinviato il processo all'udienza del 9 novembre 2020 (dal 24 luglio 2020) per assenza non giustificata della persona offesa, quest'ultima non si era presentata neanche all'udienza di rinvio, benché fosse stata regolarmente citata con l'avvertimento che la mancata comparizione sarebbe stata interpretata quale tacita manifestazione della volontà di rimettere la querela. 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione la persona offesa a mezzo del suo difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo, in cui lamenta violazione degli artt. 152 cod. pen. e 74 cod. proc. pen. La parte civile — si legge nel ricorso — aveva sempre partecipato attivamente al processo, ma non aveva avuto notizia del rinvio al 9 novembre 2020, perché il suo difensore aveva erroneamente annotato nell'agenda la data dell'Il novembre 2020. Ad ogni buon conto, la mancata comparizione in udienza è un comportamento equivoco, ben potendo essere ricondotta ad altre ragioni (come in questo caso ad un mero disguido), deponendo in tal senso il comportamento processuale della parte civile, dettato dalla necessità di dimostrare la fondatezza dell'accusa. 3. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha fatto tenere memoria difensiva in Cancelleria, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per plurime, concorrenti ragioni. 1. In primo luogo il ricorso è stato presentato da soggetto non legittimato, dal momento che, come emerge dalla verifica svolta sui verbali del giudizio, non risulta che [OSCURATO:PERSONA] si sia mai costituito parte civile. Sicché, essendo la sua posizione processuale quella di mera persona offesa, egli non rientrava tra i soggetti legittimati a presentare ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace. In questo senso si è espressa più volte questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione presentato da persona offesa che non sia costituita parte civile va dichiarato inammissibile perché proposto da non avente diritto, non essendovi alcuna previsione normativa che legittima tale impugnazione (Sez. 5, n. 17802 del 14/03/2017, M., Rv. 269714; Sez. 7, Ordinanza n. 48896 del 15/11/2012, Bossi, Rv. 253927). 2. In secondo luogo il ricorso è intempestivo, giacché la sentenza è stata emessa il 9 novembre 2020 e depositata in Cancelleria in pari data (non è stata pubblicata con motivazione contestuale). Ne consegue che il termine di trenta giorni per impugnarla (calcolato a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pronunzia) andava a scadere il 24 dicembre 2020. Ciò nonostante, il ricorso è stato presentato via Pec il 22 febbraio 2021. 3. In terzo luogo, il ricorso è manifestamente infondato, dal momento che il decidente, all'udienza del 24 luglio 2020 (assente sia la persona offesa che il suo difensore), aveva disposto la notifica alla persona offesa del relativo verbale, nel cui corpo era specificato che la sua mancata comparizione sarebbe stata considerata come remissione tacita di querela. Tale verbale è stato notificato al difensore domiciliatario ex lege della persona offesa ai sensi dell'art. 33 disp. att. cod. proc. pen. a cura del pubblico ministero, all'uopo incaricato dal Giudice. All'udienza del 9 novembre 2020, la persona offesa era assente, donde il Giudice di pace correttamente ha ritenuto che la querela fosse stata implicitamente rimessa. Il meccanismo processuale osservato dal Giudice di pace, infatti, risponde all'iter tracciato da Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239, proprio in relazione al procedimento dinanzi al Giudice di pace, secondo cui integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale (nella specie davanti al Giudice di pace) del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela. Né può avere rilievo, ai fini dell'invocato annullamento della sentenza impugnata, la circostanza che la mancata comparizione fosse stata causata da una disguido nell'annotazione della data di udienza da parte del difensore del [OSCURATO:PERSONA], essendo del tutto evidente che tale evenienza non ha carattere oggettivo e documentato e non è, pertanto, idonea a mettere in discussione la correttezza dell'operato del giudicante. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/4/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] S9beone RPaola Borrelli ;ti, » OAL,c5pUljgLI [OSCURATO:PERSONA]