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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 17 settembre 2021

Cassazione n. 40169/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Potenza, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assolto l'imputato dal reato sub 2 dell'imputazione (art. 181, d.

Igs. 42/2004) perché il fatto non sussiste e ha rideterminato la pena (previa riqualificazione del reato sub 1 nella fattispecie dell'art. 44, lettera B, d.P.R. 380/2001) in giorni 15 di arresto ed € 5.550,00 di ammenda.

2. Propone ricorso in cassazione l'imputato, con distinti motivi di ricorso: violazione di legge (art. 178 cod. proc. pen.) e contraddittorietà della motivazione, in quanto il decreto di citazione a giudizio non è stato mai notificato dalla Procura della Repubblica al difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]; il decreto di citazione risulta notificato a mezzo PEC solo il 14 novembre 2016, 24 ore prima dell'udienza, su disposizione del giudice del dibattimento, in assenza dei poteri ex art.143 disp. att. cod. proc. pen.; Nel verbale di udienza del 15 novembre 2016 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] eccepiva l'omessa notifica all'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Violazione di legge (art. 44, lettera B, d.P.R. 380/2011) e contraddittorietà della motivazione sulla responsabilità in assenza di prova certa che l'imputato abbia effettivamente realizzato i lavori edilizi abusivi.

Nessuno ha visto mai il ricorrente effettuare dei lavori.

3. Il ricorso risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici e, peraltro, reiterativi dei motivi di appello.

All'udienza del 15 novembre 2016 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] presente non ha eccepito nessuna omessa notifica (come invece sostenuto nel ricorso in cassazione) o mancanza del rispetto dei termini per l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ma semplicemente dichiarava di non essere a conoscenza della notifica o di un'eventuale revoca del mandato.

Conseguentemente corretta risulta la decisione impugnata che rileva l'assenza di eccezioni nei termini prescritti (prima dell'apertura del dibattimento). 3.

1. Per la responsabilità il ricorso in cassazione risulta generico ed in fatto; inoltre, non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata che richiama gli accertamenti di P.G. per l'individuazione del responsabile delle opere abusive (relativi alla proprietà e all'utilizzo dell'area in questione), nell'assenza di allegazioni o prove contrarie.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/09/2021 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Potenza, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assolto l'imputato dal reato sub 2 dell'imputazione (art. 181, d. Igs. 42/2004) perché il fatto non sussiste e ha rideterminato la pena (previa riqualificazione del reato sub 1 nella fattispecie dell'art. 44, lettera B, d.P.R. 380/2001) in giorni 15 di arresto ed € 5.550,00 di ammenda. 2. Propone ricorso in cassazione l'imputato, con distinti motivi di ricorso: violazione di legge (art. 178 cod. proc. pen.) e contraddittorietà della motivazione, in quanto il decreto di citazione a giudizio non è stato mai notificato dalla Procura della Repubblica al difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]; il decreto di citazione risulta notificato a mezzo PEC solo il 14 novembre 2016, 24 ore prima dell'udienza, su disposizione del giudice del dibattimento, in assenza dei poteri ex art.143 disp. att. cod. proc. pen.; Nel verbale di udienza del 15 novembre 2016 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] eccepiva l'omessa notifica all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Violazione di legge (art. 44, lettera B, d.P.R. 380/2011) e contraddittorietà della motivazione sulla responsabilità in assenza di prova certa che l'imputato abbia effettivamente realizzato i lavori edilizi abusivi. Nessuno ha visto mai il ricorrente effettuare dei lavori. 3. Il ricorso risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici e, peraltro, reiterativi dei motivi di appello. All'udienza del 15 novembre 2016 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] presente non ha eccepito nessuna omessa notifica (come invece sostenuto nel ricorso in cassazione) o mancanza del rispetto dei termini per l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ma semplicemente dichiarava di non essere a conoscenza della notifica o di un'eventuale revoca del mandato. Conseguentemente corretta risulta la decisione impugnata che rileva l'assenza di eccezioni nei termini prescritti (prima dell'apertura del dibattimento). 3. 1. Per la responsabilità il ricorso in cassazione risulta generico ed in fatto; inoltre, non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata che richiama gli accertamenti di P.G. per l'individuazione del responsabile delle opere abusive (relativi alla proprietà e all'utilizzo dell'area in questione), nell'assenza di allegazioni o prove contrarie. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/09/2021 Il Consigliere esten
Decreto Cassazione n. 40169/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris