CassazionedecretoSezione 6Decisione del 1 agosto 2024
Cassazione n. 23799/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:SOCIETA] avverso il decreto del 21/11/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Bologna, a seguito di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 900 [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso dal locale Tribunale in data 1 agosto 2024 con il quale è stata rigettata l'istanza per l'ammissione della predetta società al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d. leg.vo n. 159 del 2011. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore e procuratore speciale, il legale rappresentante della società Edil 900 [OSCURATO:PERSONA] deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, omessa motivazione in ordine alla censurata introduzione nel decreto emesso dal Tribunale della "frequentazione" con tale [OSCURATO:PERSONA], circostanza del tutto estranea alla presente vicenda e, invece, pertinente a quella riguardante altro decreto emesso all'esito della stessa udienza. 2.2. Con il secondo motivo, travisamento degli atti e motivazione apparente in relazione a due soli rapporti commerciali, rispettivamente con la [OSCURATO:SOCIETA]. e KF s.r.I., con le quali non vi è alcun rapporto o collegamento societario, ma solo isolati rapporti commerciali per singole forniture o servizi. 2.3. Con il terzo motivo, violazione dell'art. 34-bis d. leg.vo n. 159/2011 e motivazione apparente, essendosi la Corte limitata a riportare il dato statico delle motivazioni del provvedimento prefettizio, limitandosi alla affermazione della legittimità del diniego opposto dalla P.A., addirittura ampliando gli elementi di presunta criticità che il Tribunale aveva circoscritto a soli tre elementi, ritenendo l'insufficienza del contestato rapporto di parentela, in mancanza di ulteriori elementi sintomatici. La Corte ha omesso di valutare l'entità dei fatti, delle misure correttive di self cleaning operate dalla società per valutare la occasionalità o meno della agevolazione e farne conseguire la bonificabilità. In particolare, nel richiamare le parentele, ha omesso di considerare che si tratta di mere affinità e, quanto ai rapporti commerciali, ha omesso di considerare la loro episodicità, non considerando che una società non aveva alcuna criticità e l'altra è stata interdetta in epoca successiva al rapporto commerciale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è generico, non avendo rilievo l'elemento censurato nel presente giudizio.3. Il secondo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto alla considerazione del prolungato rapporto commerciale con le due società. 4. Il terzo motivo è infondato, lambendo l'inammissibilità. Il decreto impugnato, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha richiamato le ragioni del provvedimento prefettizio, involgenti la composizione sociale, i rapporti familiari dei componenti della società con soggetti pericolosi e i rapporti commerciali (rispettivamente, triennali e biennali) della medesima società con due società, [OSCURATO:SOCIETA] semplificata - raggiunta da interdittiva antimafia - e [OSCURATO:SOCIETA] - il cui socio di minoranza è stato coinvolto in una indagine per bancarotta e associazione per delinquere, è genero di [OSCURATO:PERSONA], arrestato per omicidio del dipendente [OSCURATO:PERSONA] e il cui legale rappresentante è indagato per emissione di fatture per operazioni inesistenti. Ha quindi affermato che le allegazioni difensive - riguardanti la incensuratezza dei soci e dei loro parenti prossimi, la scarsa incidenza dei rapporti commerciali indicati, la iscrizione della [OSCURATO:SOCIETA] alla white list e l'anteriorità dei rapporti con la KF rispetto alla interdittiva - non inficiavano le predette ragioni in quanto la società opera nell'ambito di un fitto reticolato di relazioni familiari (anche non prossime) che coinvolgono tutti e quattro i soci della società istante, compresi i due che sono amministratori, considerando i rapporti con la [OSCURATO:SOCIETA] così come connotata e quelli con la KF. A ciò aggiunge - senza che il ricorso vi si confronti - la mancanza della prospettazione di uno specifico percorso di bonifica in termini virtuosi, delle modalità di attuazione dello stesso, delle misure organizzative che si intendono adottare, della direzione da imprimere all'attività economica in modo da renderla immune da condizionamenti illegali. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento