Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11715/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 385 cod. pen. (capo 1) e 496, cod. pen. (capo 2), commessi il 23 novembre 2021.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi.

2.1. Con il primo eccepisce la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado, perché il viceprocuratore onorario, che ha rappresentato l'accusa nel giudizio dinanzi al Tribunale, era privo di delega.

2.2. Con il secondo deduce l'omessa motivazione sulla entità della pena applicata per il reato satellite di cui al capo 1), in violazione di quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 47127 del 2021.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'eccezione di nullità, sollevata con il primo motivo, è stata proposta oltre il termine di legge.

La nullità dedotta rientra nella categoria delle nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. 2.1.

L'art. 180, sotto la rubrica "regime delle altre nullità di ordine generale" prevede che: «Salvo quanto disposto dall'articolo 179, le nullità previste dall'articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo».

Questa regola incontra un ulteriore limite nell'art. 182 cod. proc. pen. che disciplina la deducibilità delle nullità sia a regime intermedio (art. 180 cod. proc. pen.) sia relative (art. 181 cod. proc. pen.), stabilendo, per quanto qui interessa, al comma 2 che: «Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo.

Negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181 commi 2, 3 e 4»; e al comma 3 che: «I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza».

Come osserva la dottrina, le nullità a regime intermedio sono assoggettate a una regola di dichiarabilità e deducibilità entro precisi limiti temporali, oltre i quali la nullità non può più essere opposta o rilevata, con conseguente consolidazione degli effetti, in applicazione del principio di conservazione degli atti.

Dal rapporto tra art. 180 e art. 182 codice di rito, si ottiene che: - quando la nullità a regime intermedio si verifica nella fase delle indagini preliminari o negli atti preliminari al dibattimento di primo grado, la relativa eccezione deve essere formulata dalla difesa, a pena di decadenza, entro la deliberazione della sentenza di primo grado; quando si verifica nella fase del "giudizio" di primo grado l'eccezione deve essere proposta prima della deliberazione della sentenza di appello; - tuttavia «quando la parte vi assiste» (nel senso che la parte è presente al compimento dell'atto nullo), il termine di decadenza si riduce a quello anteriore al compimento dell'atto ovvero, se ciò non è possibile, a quello immediatamente successivo (art. 182).

Sotto questo aspetto, il regime di deducibilità si contrae o si dilata in relazione alla presenza o meno della parte all'atto nullo: «La regola secondo cui si decade dal diritto di far valere la nullità generale a regime intermedio, se l'eccezione è proposta immediatamente dopo il compimento dell'atto, nel caso della contestuale presenza della parte, trova applicazione prioritaria rispetto a quella di cui all'art.180 cod. proc. pen., recante termini più ampi, che al pari prevede la stessa decadenza» (Sez. 1, n. 43219 del 26/10/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249005 - 01).

2.2. Nel caso in esame la dedotta nullità si è verificata in udienza, alla presenza del difensore dell'imputato; quest'ultimo, però, non ha sollevato alcuna eccezione, proponendola soltanto con l'atto di appello.

Ne deriva che la parte è decaduta dal potere di eccepire la nullità in rassegna.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

3.1. [OSCURATO:PERSONA] (n. 47127 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 282269) hanno stabilito che: "In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite".

Le medesime Sezioni Unite hanno precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

3.2. Nel caso di specie, il giudice di merito ha stabilito la pena per il reato più grave di cui all'art. 496 cod. pen. in anni uno di reclusione (pari al minimo edittale) e ha applicato un aumento di mesi sei per il reato satellite di cui all'art. 385 cod. pen., giustificandolo con la gravità del fatto sotto il profilo oggettivo e soggettivo nei termini specificati in concreto (modalità della condotta e precedenti penali).

Tanto basta a ritenere assolto l'onere motivazionale richiesto dalle Sezioni Unite Pizzone.4.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 385 cod. pen. (capo 1) e 496, cod. pen. (capo 2), commessi il 23 novembre 2021. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo eccepisce la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado, perché il viceprocuratore onorario, che ha rappresentato l'accusa nel giudizio dinanzi al Tribunale, era privo di delega. 2.2. Con il secondo deduce l'omessa motivazione sulla entità della pena applicata per il reato satellite di cui al capo 1), in violazione di quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 47127 del 2021. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'eccezione di nullità, sollevata con il primo motivo, è stata proposta oltre il termine di legge. La nullità dedotta rientra nella categoria delle nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. 2.1. L'art. 180, sotto la rubrica "regime delle altre nullità di ordine generale" prevede che: «Salvo quanto disposto dall'articolo 179, le nullità previste dall'articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo». Questa regola incontra un ulteriore limite nell'art. 182 cod. proc. pen. che disciplina la deducibilità delle nullità sia a regime intermedio (art. 180 cod. proc. pen.) sia relative (art. 181 cod. proc. pen.), stabilendo, per quanto qui interessa, al comma 2 che: «Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181 commi 2, 3 e 4»; e al comma 3 che: «I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza». Come osserva la dottrina, le nullità a regime intermedio sono assoggettate a una regola di dichiarabilità e deducibilità entro precisi limiti temporali, oltre i quali la nullità non può più essere opposta o rilevata, con conseguente consolidazione degli effetti, in applicazione del principio di conservazione degli atti. Dal rapporto tra art. 180 e art. 182 codice di rito, si ottiene che: - quando la nullità a regime intermedio si verifica nella fase delle indagini preliminari o negli atti preliminari al dibattimento di primo grado, la relativa eccezione deve essere formulata dalla difesa, a pena di decadenza, entro la deliberazione della sentenza di primo grado; quando si verifica nella fase del "giudizio" di primo grado l'eccezione deve essere proposta prima della deliberazione della sentenza di appello; - tuttavia «quando la parte vi assiste» (nel senso che la parte è presente al compimento dell'atto nullo), il termine di decadenza si riduce a quello anteriore al compimento dell'atto ovvero, se ciò non è possibile, a quello immediatamente successivo (art. 182). Sotto questo aspetto, il regime di deducibilità si contrae o si dilata in relazione alla presenza o meno della parte all'atto nullo: «La regola secondo cui si decade dal diritto di far valere la nullità generale a regime intermedio, se l'eccezione è proposta immediatamente dopo il compimento dell'atto, nel caso della contestuale presenza della parte, trova applicazione prioritaria rispetto a quella di cui all'art.180 cod. proc. pen., recante termini più ampi, che al pari prevede la stessa decadenza» (Sez. 1, n. 43219 del 26/10/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249005 - 01). 2.2. Nel caso in esame la dedotta nullità si è verificata in udienza, alla presenza del difensore dell'imputato; quest'ultimo, però, non ha sollevato alcuna eccezione, proponendola soltanto con l'atto di appello. Ne deriva che la parte è decaduta dal potere di eccepire la nullità in rassegna. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] (n. 47127 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 282269) hanno stabilito che: "In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite". Le medesime Sezioni Unite hanno precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. 3.2. Nel caso di specie, il giudice di merito ha stabilito la pena per il reato più grave di cui all'art. 496 cod. pen. in anni uno di reclusione (pari al minimo edittale) e ha applicato un aumento di mesi sei per il reato satellite di cui all'art. 385 cod. pen., giustificandolo con la gravità del fatto sotto il profilo oggettivo e soggettivo nei termini specificati in concreto (modalità della condotta e precedenti penali). Tanto basta a ritenere assolto l'onere motivazionale richiesto dalle Sezioni Unite Pizzone.4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000
Sentenza Cassazione n. 11715/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris