CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 39142/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIArdato avviso alle parti;,1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 10/12/2020, su richiesta delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA], la pena complessiva di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 3.000 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1 cod. pen., previo riconoscimento del vincolo della continuazione con il reato già giudicato con sentenza del Tribunale di Pisa in data 17/05/2019, irrevocabile in data 28/02/2020. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, per lamentare, inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale con riferimento all'omessa pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. perì. (motivo unico). Il ricorso è inammissibile. Con riferimento all'unico motivo proposto, si osserva come, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, sia da ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la Corte di cassazione provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]