CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 09530/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na della procuratrice Avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamentedomicilia in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 6.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentati e difesi, giustaprocura speciale allegata al controricorso, dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Melpignano, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, alla viaCairoli n. 24 ([OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]).- controricorrente -avverso la SENTENZA, n. cron. 1755/2021, emessa dalla CORTE D'APPELLOdi BARI il giorno 12/10/2021.Numero registro generale 32211/2021Numero sezionale 1564/2026Numero di raccolta generale 9530/2026Data pubblicazione 14/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno01/04/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendorigettarsi il ricorso.1. Nel marzo 2010, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] promosseroun procedimento di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 696-bis cod. proc. civ., dinanzi al Tribunale di Bari, lamentando danni derivanti datre investimenti aventi ad oggetto titoli [OSCURATO:PERSONA], compiuti dallaBanca [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti, anche, breviter, MPS)nell’ambito di un rapporto di gestione patrimoniale tra essi intercorso ed inviolazione della normativa settoriale e codicistica posta a tutela deirisparmiatori.Depositata la relazione tecnica da parte del c.t.u. designato, senza che,tuttavia, fosse raggiunta una composizione conciliativa della lite, gli stessiconiugi, con atto ritualmente notificato il 18 dicembre 2010, citarono MPSinnanzi al medesimo tribunale e, dedotte le violazioni della normativasettoriale e codicistica contestate alla banca predetta, chiesero dichiararsi lanullità e/o l’annullabilità del contratto di gestione di patrimonio immobiliarecon preventivo assenso (e di conseguenza delle operazioni successive diacquisto in obbligazioni Lehman) ai sensi dell’art. 1418 cod. civ.,condannando la convenuta alla restituzione del capitale investito nei dettititoli Lehman, maggiorato di interessi e rivalutato; in subordine, accertarsi edichiararsi l’annullabilità del contratto di acquisto dei prodotti finanziari dequibus, per vizio del consenso (dolo della controparte e comunque erroreessenziale) ai sensi degli artt. 1427 e ss. cod. civ.; in via ancora più gradata,dichiararsi risolto per grave inadempimento detto contratto, ex artt. 1453 e1455 cod. civ., condannando la banca alla restituzione del capitale investito,sempre maggiorato di interessi e rivalutato; in ogni caso, condannarsiquest’ultima al risarcimento del danno, sotto il duplice profilo del dannoNumero registro generale 32211/2021Numero sezionale 1564/2026Numero di raccolta generale 9530/2026Data pubblicazione 14/04/2026emergente e del lucro cessante, pari alla somma investita in obbligazioniLehman o in quella, maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche secondovalutazione equitativa.Si costituì MPS, che contestò tutto quanto ex adverso dedotto edeccepito, concludendo per il relativo rigetto.L’adito tribunale, disposta l’acquisizione del fascicolo del procedimento exart. 696-bis cod. proc. civ., assegnò alle parti i termini per il deposito dellememorie di trattazione ed all’esito, ritenuta la causa matura per la decisione,senza ammissione di alcuna attività istruttoria, con sentenza del 17 febbraio2016, n. 854, rigettò tutte le domande formulate dagli attori e dichiaròassorbita la domanda avanzata, in subordine, dalla convenuta volta alcontenimento dell’indennizzo da riconoscere eventualmente alle contropartinella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento deldanno.2. Pronunciando sul gravame promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] avversoquesta decisione, la Corte di appello di Bari, con sentenza del 12 ottobre2021, n. 1755, resa nel contraddittorio con MPS, così dispose: «1) accogliel’appello per tutto quanto di ragione e, per l’effetto: a) dichiara risolti icontratti di investimento inter partes, aventi ad oggetto gli ordini di acquistodi obbligazioni [OSCURATO:PERSONA] nelle date 20.3.2007, 31.5.2007,15.11.2007, per grave inadempimento della Banca intermediaria; b)condanna [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] a pagare, in favore di GiulivoAntonia e [OSCURATO:PERSONA], la somma di € 131.320,40, oltre interessi al tassolegale dalla domanda (18.12.2010) al saldo effettivo; 2) rigetta ogni diversaed ulteriore domanda degli appellanti e dichiara assorbita la domandariconvenzionale subordinata riproposta in appello da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]; 3) condanna [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] a pagare in favore diGiulivo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese del doppio grado di giudizio […]».Per quanto di residuo interesse in questa sede, quella corte ritennefondata la doglianza, sottesa al terzo motivo d’appello (ingiusto rigetto delladomanda di risoluzione dei tre ordini di investimento, relativi ai titoli LehmanBrothers), volta a censurare l’omesso rilievo, da parte del tribunale,Numero registro generale 32211/2021Numero sezionale 1564/2026Numero di raccolta generale 9530/2026Data pubblicazione 14/04/2026dell’inadempimento contrattuale della banca, per non aver ottemperato agliobblighi di informazione passiva ed attiva nonché di valutazione dellaadeguatezza della operazione, a fronte della conoscibilità del rischio correlatoai titoli in oggetto. In particolare, osservò, tra l’altro, che: i) «[…], il primogiudice ha ritenuto assodata la informazione fornita al momento della stipuladel contratto quadro, dovendosi avere per certa la consegna ai [OSCURATO:PERSONA]-Giulivodel documento sui rischi generali degli investimenti, del quale hanno attestatoripetutamente la ricezione, all’atto della sottoscrizione del contratto digestione del patrimonio mobiliare, non reputando occorrente, a fini probatori,la “attestazione di consegna”, pur prevista nella modulistica di cui all’allegato3 del [OSCURATO:PERSONA] del 1998, diversamente da quanto opinato daglidegli investimenti in strumenti finanziari deve reputarsi consegnato agliinvestitori, non è dato sapere quale [sia] il suo contenuto, non avendolo laBanca prodotto. La conseguente incertezza si ritorce in danno della Banca,onerata della prova di aver consegnato all’investitore adeguato documentosui rischi e di aver agito con la specifica diligenza professionale richiesta adun intermediario, ex art. 23 T.U.F.»; ii) «Nel contempo, quanto allainformazione passiva, […], i [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] hanno dichiarato una esperienza“buona”, rifiutato di fornire informazioni sulla propria situazione finanziariaed indicato quale obiettivo: rivalutazione del capitale con media esposizioneai rischi. Trattasi, all’evidenza, di dichiarazioni non significative, perchéestremamente generiche, rese su modulo predisposto dalla banca, sul qualegli investitori si sono limitati a barrare con una “x” alcune caselle, senza chesia stato allegato alcun elemento utile ad avallare l’affidabilità e concretezzadi quelle evidenziazioni. Analoghe considerazioni valgono per la profilaturadei clienti, acquisita nel 2006 sia per la [OSCURATO:PERSONA] che per il [OSCURATO:PERSONA], posto che seper la [OSCURATO:PERSONA] la dichiarata elevata esperienza in materia di investimenti puòtrovare qualche spiegazione nella circostanza che la detta abbia lavoratopresso la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi (ma non nel settore investimenti), per ilMarzo la propensione “media” al rischio e la “buona” esperienza in materia diinvestimenti non trovano alcuna giustificazione, nessuna specifica notiziaNumero registro generale 32211/2021Numero sezionale 1564/2026Numero di raccolta generale 9530/2026Data pubblicazione 14/04/2026risultando acquisita dalla banca sulla sua situazione economico patrimoniale,tanto che non sono noti il lavoro espletato, il titolo di studio posseduto, leesperienze attraverso cui sarebbe maturata la pretesa dimestichezza con gliinvestimenti finanziari, pur imponendo il regolamento Consob all’epocavigente che “ai fini di cui al comma 1 (valutazione dell’adeguatezza), gliintermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all’articolo 28e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati”,comportando la valutazione di adeguatezza il preliminare dovere di assumereinformazioni dai clienti e, in mancanza di dati e notizie forniti direttamentedai predetti, di tenere comunque conto di tutte le altre informazioni di cuipossano disporre»; iii) «Quanto, poi, alla informazione attiva, fornita almomento degli ordini di acquisto, nulla è dato sapere su quella data da [OSCURATO:PERSONA] agli odierni appellanti a riguardo dei titoli [OSCURATO:PERSONA]. Di più,Monte dei Paschi ha sostanzialmente confessato di non aver dato ai clientialcuna specifica informazione su dette obbligazioni, delle quali ha evidenziatola affidabilità, all’epoca dell’acquisto, condivisa dal giudice di prime cure, ilquale ha osservato che Lehman godeva di un rating particolarmente elevato,A+) indicativo di un’alta capacità di onorare le scadenze; rating rimastosostanzialmente invariato sino al 16.9.2008, giorno del default. L’assunto nonè condivisibile, perché il rating, nel caso specifico, non costituiva parametrosufficiente per l’apprezzamento del rischio, dovendo essere valutato pure ilcd. “rischio emittente”, e cioè il rischio legato all’affidabilità dell’emittente deititoli negoziati nonché alla sua capacità di rimborsare gli interessi e/o ilcapitale avuto a prestito. Rischio condizionato non solo dall’andamentofinanziario dell’emittente, ma anche dalla sua natura, essendo notorio che i“corporate bond”, obbligazioni erogate da banche, aziende o società privatecon lo scopo di finanziarsi e ottenere così una maggiore disponibilità diliquidità, sono maggiormente rischiose se paragonate ai titoli di debitopubblico. […]. Ciò posto, nel caso in esame non è stato provato che [OSCURATO:PERSONA] abbia fornito ai [OSCURATO:PERSONA] informazioni specifiche circa il fattoche l’emittente delle obbligazioni in contestazione fosse una banca d’affari diNumero registro generale 32211/2021Numero sezionale 1564/2026Numero di raccolta generale 9530/2026Data pubblicazione 14/04/2026nazionalità statunitense, nonché circa la tipologia degli affari trattati e lasituazione di crisi, le cui avvisaglie già nell’anno 2007 si erano manifestate.[…]. Di tale situazione, in costante evoluzione negativa, certamente nota,essendo oggetto persino di articoli giornalistici, non consta che l’intermediarioabbia informato gli investitori, pur se, avendo stipulato con questi ultimi uncontratto di gestione dei portafogli, era obbligato a renderli edotti anchedell’aggravamento del rischio»; iv) «l’istituto di credito, aderendo alConsorzio-[OSCURATO:PERSONA], aveva assunto nei confronti dei propri clienti unobbligo informativo di carattere continuativo, ulteriore rispetto a quello postodalla normativa in tema di intermediazione finanziaria, consistente nelrenderli avvertiti di ogni significativa variazione del livello di rischio dei titoliin elenco, in costanza dell’investimento. Pertanto, non attenuando, ma anzirafforzando ed estendendo temporalmente l'obbligo informativo l'inclusionedel titolo nell'elenco predisposto dal Consorzio-[OSCURATO:PERSONA], sussiste nellafattispecie la violazione dell’art. 21 T.U.F., sia per avere Monte dei Paschiomesso di segnalare ai clienti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al momento dell’acquisto, lanatura dei titoli che ne erano oggetto (corporate bond) e la tipologia dellaemittente (non banca tradizionale, ma banca d'affari statunitense), conconseguente maggiore volatilità dell'investimento, sia per aver omesso incorso di investimento di renderli edotti: a) della circostanza, sintomatica erilevante, che la massima parte delle obbligazioni Lehman acquistate eranostate escluse dall’elenco “[OSCURATO:PERSONA]” sin dal 29.9.2007 […]; b)dell'aggravamento della situazione di rischio dei titoli Lehman, dovuta allacrisi dei mutui subprime, che certamente era nota o, comunque, sarebbedovuta esser nota, essendo l’intermediario, quale operatore professionalealtamente qualificato, obbligato ad avere adeguata conoscenza della naturadei titoli intermediati e dell’andamento del mercato, nonché costituendo fattonotorio negli ambienti economico-finanziari la crisi in parola. Tali omissioni,certe, non essendo stato nemmeno dedotto il contrario, comprovano già diper sé l’inadempimento contestato, poiché, per le caratteristiche del prodotto,l’intermediario avrebbe dovuto ponderatamente valutarle e riferirle ai clienti,al momento dell’acquisto, fornendo loro adeguato orientamento e consiglio,Numero registro generale 32211/2021Numero sezionale 1564/2026Numero di raccolta generale 9530/2026Data pubblicazione 14/04/2026consistendo la adeguata informazione attiva nel rendere edotto l’investitoredi tutte le circostanze che concorrono in concreto a determinare la rischiositàdel titolo, ponendolo in condizione di valutare appieno la natura, i rischi e leimplicazioni delle singole operazioni d'investimento o di disinvestimento,nonché di ogni altro fatto necessario a disporre con consapevolezza detteoperazioni. Né è dubitabile che la violazione dei doveri dell'intermediarioriguardanti la fase successiva alla stipulazione del contratto d'intermediazionepossa assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento contrattuale,derivando quei doveri, pur di fonte legale, da norme inderogabili ed essendoquindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigentetra le parti, sicché la loro violazione, oltre a generare eventuali obblighirisarcitori in forza dei principi generali sull'inadempimento contrattuale, può,ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall'art. 1455 c.c., condurreanche alla risoluzione dei singoli ordini di investimento, costituenti contrattiautonomi, benché esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato[…]. Certo quanto sopra, dovendosi l’adempimento dell’obbligodell’intermediario accertare e valutare sulla base delle concrete informazionirelative al singolo contratto fornite al cliente, deve constatarsi che laconvenuta-appellata, pur gravata dal relativo onere, non ha provato: di averadeguatamente informato gli investitori dell’effettivo livello di rischiosità deglistrumenti finanziari acquistati; di aver verificato, ai sensi dell’art. 29 Reg.Consob, che i suddetti avessero compreso le caratteristiche dell’operazione,soprattutto quanto alla potenziale volatilità dell’investimento; di averliadeguatamente informati dell’aggravamento del rischio, correlato alladeflagrata crisi dei mutui subprime ed evidenziato dalla esclusione dei titoliLehman in portafoglio per ben € 100.000,00 dall’elenco [OSCURATO:PERSONA] sin dalsettembre 2007. Sussiste, dunque, il deficit informativo, integrante, già diper sé, grave inadempimento, a prescindere dalla adeguatezza o meno degliinvestimenti in parola»; v) «Assume l’appellata che l’investimento in titoliLehman Brothers deve reputarsi adeguato alla categoria di rischio medio-altadegli investitori, desunta dalla “elevata conoscenza/esperienza di strumentifinanziari” dichiarata dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla consistenza del patrimonio mobiliareNumero registro generale 32211/2021Numero sezionale 1564/2026Numero di raccolta generale 9530/2026Data pubblicazione 14/04/2026destinato agli investimenti finanziari e dalla tipologia dei titoli in portafoglio.Senonché, anche a non tener conto dell’insegnamento della S.C., che, in temadi obblighi dell'intermediario in relazione all'adeguatezza dell'investimento,prescrive, comunque, la necessità di una preventiva e ponderatainformazione attiva e passiva in concreto, irrilevanti essendo eventuali altriinvestimenti speculativi con carattere di rischiosità effettuati dai clienti, chenon bastano a renderli operatori qualificati ai sensi della normativaregolamentare dettata dalla Consob ed anche a non considerare che,quantomeno il [OSCURATO:PERSONA], non ha nemmeno mai dichiarato una propensione altaal rischio, rimane fermo che l’eventuale obiettiva adeguatezzadell’investimento non elide l’obbligo legale di fornire al cliente una puntualee completa informazione sull’investimento da compiersi, obbligo che si ponein una fase diversa ed antecedente rispetto alla valutazione di adeguatezza,perché, solo se regolarmente adempiuto dall’intermediario, pone l’investitorenella condizione di operare una scelta consapevole, eventualmente nel sensodi rifiutare l’investimento propostogli»; vi) «Non revocabile in dubbio, poi, è,nel caso di specie, la “non scarsa importanza” dell’inadempimento dellaBanca, attesa la circostanza, pacifica, del default della [OSCURATO:PERSONA] nelsettembre 2008 e della conseguente perdita di valore delle obbligazioniomonime»; vii) «Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenzadella S.C., "in tema di distribuzione dell'onere della prova nei giudizi relativia contratti di intermediazione finanziaria, alla stregua del sistema normativodel D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 21 e 23, e del Reg. Consob n. 11522 del 1998,la mancata prestazione delle informazioni dovute ai clienti da parte dellabanca intermediaria ingenera una presunzione di riconducibilità alla stessadell'operazione finanziaria, dal momento che l'inosservanza dei doveriinformativi da parte dell'intermediario costituisce di per sé un fattore didisorientamento dell'investitore che condiziona in modo scorretto le suescelte di investimento. Tale condotta omissiva è pertanto idonea a cagionareil pregiudizio lamentato dall'investitore, il che non esclude la possibilità di unaprova contraria da parte dell'intermediario circa la sussistenza disopravvenienze che risultino atte a deviare il corso della catena derivanteNumero registro generale 32211/2021Numero sezionale 1564/2026Numero di raccolta generale 9530/2026Data pubblicazione 14/04/2026dall'asimmetria informativa” […]. Prova contraria nel caso in esame nonfornita, avendo Monte dei Paschi ammesso di non aver avuto conoscenzadelle criticità dei titoli [OSCURATO:PERSONA] sino al default della società emittente,nel settembre 2008, sicché può aversi per certo che non abbia adempiutopositivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristichespecifiche dell'investimento, ma anche al grado effettivo di rischiosità, mentrel’omessa dissuasione è documentalmente provata, poiché non è stata allegataalcuna dichiarazione scritta, ai sensi dell'art. 29 del Reg. Consob. Né la provadel nesso causale è eliminata dal mero rilievo di elementi generici, come ilprofilo speculativo o l'elevata propensione al rischio dell'investitore,dovendosi escludere che il cliente possa accettare anche i profili di rischiositàdel prodotto finanziario che gli sono ignoti e sono invece conosciuti oconoscibili da parte dell'intermediario finanziario»; viii) «Quando siadichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, siingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediariorestituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato allarestituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondola disciplina di cui all' art. 2038 c.c.; i reciproci crediti vantati dalle parti, ovene ricorrano i presupposti, possono compensarsi legalmente, ai sensi dell' art.1243 c.c. (Cass.2661/201). Il sorgere dell’obbligo restitutorio reciprocopresuppone, però, l'espressa domanda di parte, non essendo l'effettorestitutorio implicito nella domanda di risoluzione […], nonché l’assolvimentodegli oneri di allegazione e di prova, a riguardo, da un lato, delle sommeversate dal cliente alla banca per eseguire l’operazione e, dall’altro lato, deititoli consegnati dalla banca al cliente e degli altri importi ricevuti a titolo difrutti civili o di corrispettivo per la rivendita a terzi, a norma dell’articolo 2038c.c. Ciò posto, per quanto attiene la posizione degli investitori, è pacifico chei predetti abbiano versato la somma di € 151.460,08 per l’acquisto dei titoliLehman Brothers di cui agli ordini 20.3.2007; 31.5.2007; 15.11.2007. Èaltrettanto pacifico che, per effetto di vendita parziale del 17.7.2007, rispettoa tale importo hanno già recuperato € 20.139,68, come da prospetto a pag.18 della relazione di c.t.u. Pertanto, avendo formulato specifica domanda diNumero registro generale 32211/2021Numero sezionale 1564/2026Numero di raccolta generale 9530/2026Data pubblicazione 14/04/2026restituzione del capitale investito, hanno diritto alla restituzione della sommadi € 131.320,40, sulla quale sono dovuti solamente gli interessi al tasso legaledalla domanda […]. Gli appellanti hanno richiesto anche la rivalutazionemonetaria, che, però, non compete. […]. Anche per la Banca deve affermarsiil diritto alla restituzione delle cedole corrisposte ai [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e dei titoliLeheman, oggetto degli ordini d’acquisto risolti, ovvero del prezzo conseguitodalla loro cessione o del controvalore, secondo il meccanismo previstodall’art. 2038 c.c. Tale affermazione non può, però, tradursi in pronunciacondannatoria, in difetto della necessaria domanda restitutoria, che [OSCURATO:PERSONA] non ha formulato in questo processo».3. Per la cassazione di questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Sienas.p.a. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi. Hanno resistito, con unicocontroricorso, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Il Pubblico Ministero hadepositato conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositato memoriaex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:I) «Erroneità della sentenza della Corte di appello di Bari “per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionefra le parti” (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)», non avendo la corte territorialeesaminato il contratto di gestione di patrimonio mobiliare prodotto in giudizioe, in particolare, la previsione di cui all’art. 9, denominata “Deroga all’obbligodella Banca di ottenere il preventivo assenso”, in virtù della quale la Giulivoed il [OSCURATO:PERSONA] avevano autorizzato la banca ad operare con la più ampiadiscrezionalità e senza necessità di preventiva autorizzazione scritta in meritoall’esecuzione di investimenti aventi ad oggetto «obbligazioni corporate», frale quali si iscrivono anche quelle [OSCURATO:PERSONA] dedotte in lite;II) «Erroneità della sentenza della Corte di appello di Bari n. 1755/2021per violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 24 del D.lgs. 24 febbraio1998 n. 58, nonché dell’art. 28 Reg. Consob n. 11522/98 e dell’art. 1453 c.c.(art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)», per avere la corte distrettuale dichiaratoerroneamente la risoluzione di tre ordini di acquisto sulla base di una presuntaNumero registro generale 32211/2021Numero sezionale 1564/2026Numero di raccolta generale 9530/2026Data pubblicazione 14/04/2026omissione informativa della banca “sulla effettuazione degli ordini diacquisto”, e per averli ritenuti inadeguati per gli odierni controricorrenti. Lamedesima corte, tuttavia, ha omesso di rilevare che quegli stessi investimentifurono eseguiti dalla banca nell’àmbito della gestione patrimonialeperfezionata tra le parti e, segnatamente, in aderenza alla tipologia«obbligazioni corporate» prescelta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], senza dunquenecessità di fornire loro alcuna preventiva informativa;III) «Erroneità della sentenza della Corte di appello di Bari n. 1755/2021per violazione e falsa applicazione dell’art. 23 TUF e dell’art. 2697 c.c. (art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.)», per aver erroneamente presunto il “deficitinformativo” omettendo di rilevare che i titoli in lite erano stati acquistatiautonomamente dalla banca nel rispetto del benchmark indicato e chesarebbe spettato, invece, ai clienti fornire la prova del discostamento dallaprescelta linea di gestione;IV) «Erroneità della sentenza della Corte di appello di Bari n. 1755/2021per violazione dell’art. 28 Reg. Consob n. 11522/98 (art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.)», per aver ritenuto sussistente in capo alla banca un obbligoinformativo di carattere continuativo consistente nel dovere di rendere edottii clienti dell’aggravamento del rischio dei titoli in lite. Così opinando, tuttavia,la corte barese ha fatto mal governo dell’art. 28 Reg. Consob n. 11522/98, ilquale prevede un obbligo informativo di tal specie soltanto nel caso in cui «ilpatrimonio affidato nell’ambito di una gestione si sia ridotto per effetto diperdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 30% delcontrovalore totale del patrimonio a disposizione».2. I primi tre motivi di ricorso sono scrutinabili congiuntamente perchéchiaramente connessi, tutti insistendo sulla clausola contrattuale (art. 2 delcontratto-quadro) in forza della quale i clienti avrebbero chiesto alla banca dioperare “in assenza di preventivo assenso” in relazioni alle operazioni aventiad oggetto l'acquisto di obbligazioni corporate, quali quelle emesse dallabanca [OSCURATO:PERSONA], contestando altresì la ripartizione dell’onereprobatorio come affermata dalla corte territoriale. In particolare, sostiene laricorrente che la libertà gestoria del mandatario nella negoziazione delNumero registro generale 32211/2021Numero sezionale 1564/2026Numero di raccolta generale 9530/2026Data pubblicazione 14/04/2026portafoglio costituisce elemento essenziale del contratto di affidamento, cosìdifferenziandolo, quindi, da un mero mandato ad acquistare. Privare la bancadi tale autonomia decisionale contrasterebbe con la natura stessa e la finalitàdel contratto di gestione mobiliare.2.1. Tali doglianze non meritano accoglimento alla stregua delleconsiderazioni tutte di cui appresso.In primo luogo, nessuna di esse investe, specificamente, i profili dicarenza di informazione passiva ed adeguata profilazione dei clienti a caricodella banca: aspetti, entrambi, chiaramente posti a fondamento delladecisione di appello, unitamente alla pure ritenuta inosservanza degli obblighiinformativi attivi asseritamente gravanti sulla medesima banca.Perciò solo, si rivela carente di decisività la censura prospettatainvocandosi l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., atteso che, per effettodella nuova formulazione di quest’ultimo - come risultante dal d.l. n. 83 del2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012 (qui applicabileratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 12 ottobre 2021),oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi esclusivamente l’omessoesame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto didiscussione tra le parti».Costituisce, poi, un “fatto”, agli effetti della menzionata norma, non una“questione” o un “punto”, ma: i) un vero e proprio “fatto”, in senso storico enormativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., cioè un “fatto”costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario,vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di unfatto principale (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 16655 del2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del2017; Cass. n. 23010 del 2019; Cass. nn. 395 e 4226 del 2021; Cass. nn.609, 11964 e 37829 del 2022); ii) un preciso accadimento ovvero una precisacircostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr., oltre allepronunce già indicate, Cass. n. 21152 del 2014; Cass., SU, n. 5745 del 2015);iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadutedi esso in termini di diritto (cfr. anche Cass. n. 5133 del 2014); iv) unaNumero registro generale 32211/2021Numero sezionale 1564/2026Numero di raccolta generale 9530/2026Data pubblicazione 14/04/2026vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali(cfr. pure Cass., SU, n. 8053 del 2014).Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionareil vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., tra gli altri: i) leargomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass., SU, n. 16303 del 2018, inmotivazione; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); ii) glielementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentatosia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi nonabbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr.Cass., SU, n. 8053 del 2014).Il “fatto” il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere“decisivo”, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diversodella controversia (cfr., in motivazione, Cass. n. 11964 del 2022). Taledecisività, in quanto correlata all’interesse all’impugnazione, si addiceinnanzitutto a quel fatto che, se scrutinato, avrebbe condotto il giudice aduna decisione favorevole al ricorrente, rimasto soccombente nel giudizio dimerito. Poiché l’attributo si riferisce al “fatto” in sé, la “decisività” asserisce,inoltre, al nesso di causalità tra la circostanza non esaminata e la decisione:essa deve, cioè, apparire tale che, se presa in considerazione, avrebbeportato con certezza il giudice del merito ad una diversa ricostruzione dellafattispecie (non bastando, invece, la prognosi che il fatto non esaminatoavrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione diversa: sivedano già Cass. n. 22979 del 2004; Cass. n. 3668 del 2013; la prognosi intermini di “certezza” della decisione diversa è richiesta, ad esempio, da Cass.,SU, n. 3670 del 2015).È innegabile, allora, che la carenza di specifiche censure rivolte contro iprofili di carenza di informazione passiva ed adeguata profilazione dei clientia carico della banca, costituenti, entrambi, aspetti fondanti della decisione diappello nell’ambito di una più ampia valutazione unitaria di ritenutainosservanza di obblighi informativi (attivi e passivi) a carico della banca privadi effettiva decisività la doglianza di cui al primo motivo.Numero registro generale 32211/2021Numero sezionale 1564/2026Numero di raccolta generale 9530/2026Data pubblicazione 14/04/20262.2. Conclusione affatto analoga, poi, si impone, solo per questo, inrelazione al secondo motivo, parimenti volto ad invocare, questa volta sottoil profilo dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., una diversa valutazionedegli obblighi di informazione attiva da parte della banca negoziatrice. Invero,anche il vizio di violazione di legge deve, per regola generale, essere decisivo,ossia tale da comportare, se sussistente, una decisione diversa, favorevole alricorrente (cfr. Cass. n. 24408 del 2021; Cass. n. 13184 del 2007).In ogni caso, il Collegio ritiene – sul punto condividendo la corrispondenteopinione espressa dal sostituto procuratore generale nelle sue Conclusioni –che la rinuncia al preventivo assenso in relazione all’acquisto degli strumentifinanziari dettato dall’art. 2 del contratto-quadro non può essere interpretatacome rinuncia all’informazione attiva, sicché non elide l’obbligo informativodisciplinato dall’art. 21 del d.lgs. n. 58/98 e dagli artt. 28 (violazione degliobblighi informativi) e 29 (adeguatezza delle operazioni) del regolamentoConsob n. 11522 del 1998, attuativo dell’appena menzionato d.lgs.Orbene, è noto che il contratto di gestione individuale di portafoglio,previsto dall'art. 1, comma 5, del T.U.F., consiste in un'attività di gestionepersonalizzata di strumenti finanziari che si svolge nel tempo:correlativamente, il gestore deve tenere un comportamento diligente pertutta la durata del rapporto. Tant'è - ha spiegato questa Corte - che la suaprovocate con i guadagni ottenuti (cfr. Cass. n. 9024 del 2020, inmotivazione; Cass. n. 4393 del 2014).In quest’ottica, dunque, intendere la rinuncia al preventivo assenso inrelazione all’acquisto degli strumenti finanziari come rinuncia all’informazionenella quale il cliente abdica, di fatto, al potere/dovere di controllo emonitoraggio sull’attività del gestore finanziato, posto che il Reg. Consob n.11522 del 1998, pone a carico dell’intermediario, obblighi informativi, attivie passivi, preordinati al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonioconoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine diNumero registro generale 32211/2021Numero sezionale 1564/2026Numero di raccolta generale 9530/2026Data pubblicazione 14/04/2026consentirgli una scelta realmente consapevole (cfr., in tema, Cass. n. 33596del 2021; Cass. nn. 7905 e 16126 del 2020).La clausola contrattuale, quindi, non può essere interpretata se non qualerinuncia all’assenso preventivo all’acquisto, impregiudicato, tuttavia, l’obbligoinformativo, di diretta derivazione legale ed attuabile anche contestualmente(o successivamente) all’acquisto, atteso che la discrezionalità operativaconcessa al gestore nell'ambito di un contratto di gestione patrimoniale nonpuò costituire una sorta di delega in bianco, né un'autorizzazione ad agire inspregio ai principi cardine di diligenza, correttezza e trasparenza impostidall'art. 21 T.U.F. e dalla relativa normativa secondaria. Come affattocondivisibilmente rimarcato dai difensori dei controricorrenti nella suamemoria datata 10 marzo 2026, «Tale discrezionalità è, e rimane, funzionalea "servire al meglio l'interesse dei clienti" e deve essere esercitata nelrigoroso rispetto delle caratteristiche della linea di gestione pattuita e delprofilo di rischio dell'investitore».Sotto tale profilo, dunque, la pretesa deroga in relazione all’assenso daparte dei clienti per l’acquisto di bond corporate certamente non puògiustificare il venir meno dei necessari obblighi informativi e, quindi, deveessere scissa dalla professata autonomia gestionale della banca. Alterisverbis, la banca può procedere in autonomia alla gestione del portafogli, manon per questo è esonerata dagli obblighi informativi che le incombono perlegge.Obbligo primario dell'intermediario, infatti, è offrire la piena informazionepotendosi affatto presumere che l'investitore debba necessariamente coglieretutte le implicazioni di un dato investimento, solo perché in passato abbia giàacquistato azioni o altri titoli ovvero per il fatto di avere dispensato la bancarispetto ad un assenso espresso.La decisione oggi impugnata presenta, del resto, una congrua edarticolata motivazione che non si limita alla semplice censura della mancatainformativa relativa ai titoli [OSCURATO:PERSONA], ma rimarca l’inosservanza, daparte della banca, di obblighi informativi ampi (e non solo di quelli specificiNumero registro generale 32211/2021Numero sezionale 1564/2026Numero di raccolta generale 9530/2026Data pubblicazione 14/04/2026legati agli investimenti in titoli Lehman): obblighi che la corte distrettuale haricondotto in quegli ampi doveri di informazione attiva a passiva sulpresupposto, qui condiviso, che la sottoscrizione di un contratto di gestionepatrimoniale non costituisce deroga alle note regole “know your costumerrule”, “know your merchandise” e “suitability rule”. La medesima corte havalorizzato, specificamente: i) la mancata produzione in giudizio, da partedell’intermediario, del Documento sui rischi generali degli investimenti; ii) lagenericità delle informazioni raccolte sulla esperienza finanziaria, racchiusenella parola “buona” in un campo barrato da una “x” e senza l’indicazione dialtri elementi valutativi; iii) l’assenza di specifiche notizie sulla propensioneal rischio ed esperienza finanziaria del [OSCURATO:PERSONA] indicata sulla profilatura raccoltanel 2006.L’omessa esecuzione di questi oneri informativi ampi a carico della banca,dunque, si è risolto nella scelta di investimento, non diligente, da parte dellabanca, nei titoli in esame, né può trovare seguito, per le ragioni già esposte,l’assunto della ricorrente per cui la rinuncia al preventivo assenso non puòche tradursi che in tacita ratifica dell’operato della banca: basti considerare,in proposito, quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, nell’ipotesi –sicuramente diversa da quella odierna, ma, altrettanto innegabilmente adessa comparabile – di istruzione vincolante: «Con riferimento al contratto digestione individuale di patrimoni mobiliari, l'istruzione vincolante impartitadall'investitore al gestore non implica, di per sé, l'approvazione tacita delprecedente operato di quest'ultimo» (cfr. Cass. n. 9024 del 2020).In sé considerate, le iniziative dell'investitore che si attuano conl'istruzione vincolante o con la clausola contrattuale di deroga all’assensopreventivo, da parte del cliente, all’acquisto di strumenti finanziari da partedella banca che ne gestisce il patrimonio mobiliare, sono dirette entrambe adun'attività da compiersi. È evidente che entrambe le ipotesi abbiano comepresupposto fattuale il precedente operato dell'intermediario: ma, così comenon basta ad individuare nell'ordine impartito dall'investitore l'espressione diun volontà confermativa rispetto alla condotta precedentemente tenuta dallostesso intermediario, parimenti la clausola contrattuale suddetta non può cheNumero registro generale 32211/2021Numero sezionale 1564/2026Numero di raccolta generale 9530/2026Data pubblicazione 14/04/2026intendersi – come si è già anticipato – alla stregua di una rinuncia all’assensopreventivo all’acquisto, impregiudicato, tuttavia, l’obbligo informativo, didiretta derivazione legale ed attuabile anche contestualmente (osuccessivamente) all’acquisto.Nell'attività di gestione di portafoglio, del resto, lo scenario mutacontinuamente e le scelte da compiersi sono necessariamente influenzate dalquadro fattuale che si determina di volta in volta; in tali scelte, è dominanteuna valutazione di opportunità, basata sulla prognosi circa il futuroandamento dei titoli: e lo stesso accade quando l'investitore decide diimpartire una istruzione vincolante. Tale istruzione prescinde da un giudiziodi valore quanto alla bontà del precedente operato dell'intermediario, ma sifonda sulla convenienza, più o meno stringente, di definire una futurastrategia di investimento. In tal senso, la scelta, da parte dell'investitore, dimantenere i titoli nel portafoglio non può ritenersi che integri, in sé, unasilente approvazione del precedente operato dell'intermediario e, quindi, unamanifestazione tacita di volontà negoziale, per la quale, invece, occorrono,come è noto, dei facta concludentia, e cioè dei fatti univoci e non equivoci,incompatibili con una volontà contraria a quella che da essa si argomenta.Argomentazioni affatto analoghe valgono, del resto, per la gestionepatrimoniale, nella misura in cui la clausola contrattuale di deroga all’assensopreventivo di cui si è detto certamente non esonera la banca dal valutare lepossibili mutazioni del quadro fattuale che, di volta in volta, l’abbia indotta acompiere una determinata scelta, al fine, se necessario ed utile per il cliente,di doverosamente rivederla.Ciò implica che, nella specie, la corte di appello doveva valutare – comeconcretamente ha fatto – se, nell'arco di tempo della gestione, l'intermediariofosse stato, o meno, adempiente agli obblighi tutti che gli incombevano, e,sul punto, ha spiegato, affatto adeguatamente, le ragioni che l'hanno indottaa concludere nel senso che tanto non fosse avvenuto stanti i descrittiaccertamenti fattuali operati e non ulteriormente sindacabili in questa sede.2.3. Resta solo da aggiungere, con specifico riguardo al terzo motivo diricorso, che, una volta rimasto accertato l’inadempimento della banca aiNumero registro generale 32211/2021Numero sezionale 1564/2026Numero di raccolta generale 9530/2026Data pubblicazione 14/04/2026propri obblighi informativi sia attivi che passivi, ne è derivata, alla streguadell’ormai consolidatasi giurisprudenza di questa Corte, una presunzionelegale di sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e il danno patitodall'investitore suscettibile di prova contraria da parte della banca odiernaricorrente (cfr. ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 32225 del2025, Cass. nn. 19322 e 12990 del 2023, nonché Cass. nn. 16126 e 7905 del2020, le quali, benché rese in controversie aventi ad oggetto, per lo più, lanegoziazione di titoli, sono logicamente utilizzabili, per evidente identità diratio, anche nella fattispecie in esame), che, tuttavia, la corte distrettuale haaccertato (nuovamente con valutazioni di carattere fattuali, qui nonulteriormente sindacabili) non essere stata adeguatamente fornita.3. Il quarto motivo di ricorso, che, come si ricorderà, denuncia l’assenzadi un dovere di informativa continuativa riferita a ciascuno degli investimentiinseriti nella gestione, si rivela infondato.Invero, la ratio decidendi posta alla base della sentenza impugnata, nellaparte in cui la stessa ha ritenuto che gravasse su [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi diSiena s.p.a. l’onere di dare prova di aver correttamente adempiuto alleobbligazioni dalla medesima assunte mercé l’adesione al “Regolamento PattiChiari”, e, cioè, di aver adempiuto all’obbligo di monitorare costantemente edinformare tempestivamente i clienti dell’andamento del singolo titolo, sirivela, da un lato, del tutto coerente con quanto si è già esposto nelprecedente paragrafo 2.2; dall’altro, assolutamente in linea con l’indirizzo diquesta Corte secondo cui, nel giudizio sulla responsabilità dell'incaricatonell'esecuzione del contratto di gestione individuale di patrimoni mobiliari, ilgestore è tenuto ad un comportamento diligente per tutta la durata delrapporto, sicché, ove sia contestato il suo inadempimento, è necessario anchevalutare se il mantenimento nel portafoglio di titoli precedentementeacquistati, avuto riguardo al mutato scenario del mercato, sia conforme allalinea di investimento indicata dall'investitore e, in termini generali, agliobblighi gravanti sul gestore stesso, rispondendo quest'ultimo, in casocontrario, del danno provocato da tale condotta (cfr. Cass. n. 9024 del 2020).Numero registro generale 32211/2021Numero sezionale 1564/2026Numero di raccolta generale 9530/2026Data pubblicazione 14/04/2026Resta solo da aggiungere che – come ricordato anche dal sostitutoprocuratore generale nelle sue Conclusioni – la giurisprudenza di legittimitàha già esaminato la valenza giuridica delle previsioni del Regolamento delConsorzio “[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. Cass. n. 32225 del 2025) rimarcando la specificarilevanza che le stesse rivestono per l’investitore, dal momento che le stessedeterminano l’insorgere di uno specifico vincolo pattizio che rispondeall’altrettanto specifico interesse dell’investitore di entrare tempestivamentein possesso delle informazioni su di un titolo, idonee non solo a farcomprendere l'iniziale grado di rischio collegato all'investimento, ma checonsentano anche di assumere provvidenziali scelte di cessione del titolo, attead impedire gravose perdite per l'investitore, in caso di svalutazione del titoloacquistato o deterioramento del patrimonio degli emittenti il titolo (cfr. ancheCass. n. 15936 del 2018, successivamente richiamata da Cass. n. 14178 del2022).Pertanto, era onere della banca ricorrente dare prova di avercorrettamente attuato il costante monitoraggio – sull’andamento del titoloLehman Brothers, sull’incremento del suo livello di rischio e sulla suafuoriuscita dalla “[OSCURATO:PERSONA]” – in modo da attuare tempestivamentel’obbligo (conseguente e correlato) di tempestiva informazionedell’investitore, trattandosi dell’adempimento di una articolazione diobbligazioni che scaturiva direttamente dalla fonte contrattuale.4. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi diSiena s.p.a. deve essere respinto, restando a suo carico le spese di questogiudizio di legittimità sostenute dai costituitisi controricorrenti, altresì dandosi2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) egiusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenoredella pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da partedella medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il suo ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazioneNumero registro generale 32211/2021Numero sezionale 1564/2026Numero di raccolta generale 9530/2026Data pubblicazione 14/04/2026giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenzadi cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e lacondanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenutedai costituitisi controricorrenti, liquidate in complessivi € 7.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesimaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il suo ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il giorno 1 aprile 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]