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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 24725/2026

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la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLa Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 22/9/2025, ha riformato la sentenzaemessa il 15/5/2024 dal Tribunale di Asti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] inordine a reati di usura, estorsione ed altro loro rispettivamente ascritti, rideterminando le peneai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alle richieste di concordato.Hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i predetti imputati, entrambi deducendo ilvizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione ai sensi dell’art. 393 cod. proc. pen.del reato di estorsione loro contestato al capo 4) dell’imputazione.I ricorsi sono inammissibili perché presentati per motivi non consentiti: invero, questa Corte(Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), con orientamento che il collegiocondivide e ribadisce, ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo aquestioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzionedell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dalnuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non sololimita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimentoprocessuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nellarinuncia all'impugnazione;Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiaratasenza formalità, con ordinanza.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000,n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore dellacassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso, il giorno 30 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLa Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 22/9/2025, ha riformato la sentenzaemessa il 15/5/2024 dal Tribunale di Asti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] inordine a reati di usura, estorsione ed altro loro rispettivamente ascritti, rideterminando le peneai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alle richieste di concordato.Hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i predetti imputati, entrambi deducendo ilvizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione ai sensi dell’art. 393 cod. proc. pen.del reato di estorsione loro contestato al capo 4) dell’imputazione.I ricorsi sono inammissibili perché presentati per motivi non consentiti: invero, questa Corte(Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), con orientamento che il collegiocondivide e ribadisce, ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo aquestioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzionedell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dalnuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non sololimita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimentoprocessuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nellarinuncia all'impugnazione;Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiaratasenza formalità, con ordinanza.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000,n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso, il giorno 30 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]
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