CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 20423/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2256/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Addario, elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; - ricorrente - contro MINISTERO- DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la medesima Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto della Corte di appello di Lecce n, 997 depositata il 30 maggio 2018. 43(d7Z- Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 20 gennaio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato di parte ricorrente principale, avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ADDARIO. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato in data 15 ottobre 2017 presso la Corte d'appello di Lecce, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al pagamento del danno non patrimoniale derivato dalla irragionevole durata di un giudizio iniziato dinnanzi al Tribunale di Taranto - Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato il 29 febbraio 2008 alla ricorrente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la corresponsione di compensi professionali, conclusosi con ordinanza di estinzione ex art. 307 c.p.c. nel marzo 2017. Il magistrato designato presso la Corte di appello di Lecce, con decreto n. 124 del 17 gennaio 2018, rigettava la domanda, ritenendo insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo presupposto per esserne stata dichiarata l'estinzione per inattività delle parti, non provata la sussistenza di un danno dalla durata dello stesso giudizio. Il collegio della Corte d'Appello respingeva poi l'opposizione ex art. 5 ter, legge n. 89/2001, evidenziando come non fosse stata fornita alcuna prova connessa al danno non patrimoniale patito, in maniera da superare la presunzione negativa di legge ex art. 2, comma 2 -sexies della legge n. 89 del 2001, come modificato dalla legge n. 134 del 2012 e succ. nnodific. Il decreto impugnato sottolineava altresì che l'estinzione del giudizio presupposto fosse piuttosto da imputare alla mancanza di interesse al processo, tale da condurre alla sua definizione per inattività delle parti, per essere stato il giudizio dichiarato interrotto per morte della parte e del difensore (la medesima persona fisica, l'avv. [OSCURATO:PERSONA]) e non riassunto nei termini di legge da nessuna parte in applicazione dell'art. 307 c.p.c., per cui lo stesso era stato dichiarato estinto. Né la mera affermazione dell'opponente secondo la quale ella in quanto convenuta avrebbe solo "subito il processo" e per tale ragione aveva omesso di riassumerlo ovvero la circostanza che la estinzione fosse intervenuta dopo che il processo aveva superato il termine di durata ragionevole erano del tutto irrilevanti non prevedendo la norma alcun dato testuale nel senso indicato dalla ricorrente per entrambe le tesi difensive, essendo comunque state frutto di scelte processuali. Per la cassazione di questo decreto la GALIANDRO ha proposto ricorso sulla base di due motivi. L'intimato Ministero ha resistito con controricorso e ha a sua volta proposto ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi. Il ricorso - previa relazione stilata dal nominato consigliere delegato - è stato inizialmente avviato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis c.p.c., avanti alla sesta - 2 sezione civile. All'esito dell'adunanza camerale fissata al 15.05.2019, con ordinanza interlocutoria n. 25302 del 2019 depositata il 09.10.2019, il procedimento è stato rimesso dal Collegio alla pubblica udienza dinanzi alla seconda sezione in mancanza dell'evidenza decisoria, previo deposito dalla sola parte ricorrente di memoria illustrativa. Il ricorso veniva nuovamente posto in discussione per la decisione all'udienza pubblica. In prossimità della udienza pubblica è stata depositata dal sostituto procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], memoria con la quale ha rassegnato le conclusioni nel senso del rigetto del ricorso; del pari è stata presentata memoria ex art. 378 c.p.c. da parte ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2 quinquies legge n. 89 del 2001, come modificato dalla legge n. 208 del 2015, nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. In particolare la Galiandro censura il decreto nella parte in cui pur avendo tenuto conto dell'evento estintivo del giudizio ha del tutto omesso di considerare che la durata irragionevole del giudizio presupposto aveva avuto durata irragionevole già a quel momento, giudizio nel quale ella rivestiva la posizione di mera convenuta e conseguentemente non aveva potuto fare altro che resiste in giudizio, interesse venuto meno allorquando l'attore aveva deciso di abbandonare il giudizio, ragione per la quale aveva escluso di riassumere il giudizio, rischiando anche una condanna alle spese. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2, comma 2 sexies legge n. 89 del 2001 e dell'art. 2727 c.c. ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., nonché omesso esame circa un punto decisivo della controversia e difetto di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle prove e al rigetto implicito della prova testimoniale, articolata col ricorso ex art. 5 ter della legge n. 89 del 2001, non avendo ella mai domandato rinvii dilatori nel processo presupposto, chiedendo sempre il rinvio per conclusioni, precisate in tre udienze, processo che anzi aveva subito ben 10 rinvii per ragioni dell'ufficio. I tre motivi del ricorso incidentale condizionato del Ministero della giustizia assumono la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, legge n. 89/2001, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ed all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Tutti i motivi del ricorso incidentale allegano la natura sostanziale, e non processuale, del termine decadenziale di cui all'art. 4, L. n. 89/2001, e quindi la non operatività riguardo ad esso della sospensione ex L. n. 742/1969, di tal che, risalendo il dies a quo di detto termine alla data del passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del giudizio presupposto (decreto di estinzione del marzo 2017), risulterebbe tardiva la domanda proposta il 15 ottobre 2017. Sebbene la questione posta con il ricorso incidentale sia pregiudiziale, essendo stato lo stesso formulato in via condizionale, vanno per primi esaminati i motivi del ricorso principale, che sono da valutare congiuntamente giacché connessi, presentano innanzi tutto diffusi profili di inammissibilità, in quanto i riferimenti fatti nelle censure proposte all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. trascurano che l'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). E' peraltro indubbio che l'accertamento della sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo costituisce apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformato dal d.l. n. 83 del 2012, o altrimenti nei casi di "mancanza assoluta di motivi", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053). Nel decreto impugnato, la Corte d'Appello ha tratto il proprio convincimento di insussistenza del danno per disinteresse della parte a coltivare il processo davanti al Tribunale di Taranto - Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA] dalla ofthiarazione di estinzione dello stesso per inattività delle parti, ai sensi degli art.181 e 309 c.p.c., la quale comporta appunto, a seguito della reiterata mancata comparizione di entrambe (nella disciplina applicabile dopo le modifiche apportate dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in I. n. 133 del 2008), la declaratoria estintiva del processo con contestuale cancellazione della causa dal ruolo. Si tratta di deduzione la cui correttezza, nella disciplina antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 208 del 2015, era stata effettivamente più volte smentita da questa Corte, essendosi affermato che la dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia o inattività delle parti non esclude automaticamente la sussistenza del danno non patrimoniale in quanto, diversamente, verrebbe attribuita rilevanza ad una circostanza sopravvenuta, quale l'estinzione, sorta successivamente al superamento del limite di durata ragionevole del processo. Piuttosto, l'esistenza di un danno non patrimoniale per violazione del termine ragionevole di durata del processo - la cui prova si intende di regola insita nello stesso accertamento della violazione - può essere esclusa in presenza di circostanze particolari che facciano positivamente ritenere che tale danno non sia stato subito dal ricorrente, come avviene, ad esempio, nelle ipotesi in cui il giudizio presupposto - conclusosi con l'estinzione per inattività delle parti o per rinuncia - si sia protratto dopo la definizione stragiudiziale della lite, con conseguente carenza di interesse delle parti alla cellere definizione di quello (cfr. indicativamente Cass. 19 settembre 2016 n. 18333; Cass. 23 giugno 2011 n. 13742; Cass. 13 aprile 2006 n. 8716; Cass. 11 marzo 2005 n. 5398). L'estinzione del processo presupposto rappresenterebbe, così, indizio SU cui fondare l'inconfigurabilità di un pregiudizio morale delle parti correlato all'incertezza ed alla connessa sofferenza per l'attesa della definizione della lite, ove la stessa sia espressiva dell'inerzia assoluta dei contendenti, mantenuta sin dall'iniziale pendenza della domanda, di tal che il protrarsi del procedimento non sia percepito dagli stessi come idoneo a produrre conseguenze sfavorevoli. Si rivela tuttavia decisiva, nel ragionamento adottato nel decreto impugnato, l'incidenza dell'applicabilità dell'art. 2, comma 2-sexies, lettera c, della legge n. 89 del 2001, nel testo introdotto dalla legge n. 208 del 2015, il quale dispone che si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: «[...] estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile». L'art. 2, comma 2-sexies, lettera c), della legge n. 89 del 2001 (entrato in vigore il 1° gennaio 2016„ in forza dell'art. 1, comma 999, legge 28 dicembre 2015, n. 208), ha inciso, in particolare, sulla disciplina del riparto dell'onere della prova, con riferimento al presupposto per la sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, nel senso di contemplare una presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il giudizio in caso di estinzione verificatasi ai sensi degli articoli 306 e 307 c.p.c. E' stata così posta, in favore dell'Amministrazione, in vista della statuizione giudiziale, una più favorevole presunzione legale relativa rispetto al quadro legislativo previgente, che non può trovare applicazione unicamente nei processi di equa riparazione già iniziati al momento dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione.Contenendo l'art. 2, comma 2-sexies, lettera c), della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, esso pone, dunque, una nuova disciplina della formazione e della valutazione della prova nel processo. Peraltro, proprio perché l'art. 2, comma 2-sexies, della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, contempla un elenco di presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, le ipotesi considerate costituiscono prova "completa", alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite della motivazione del proprio convincimento, nonché quello dell'esame degli eventuali elementi indiziari contrari al fatto ignoto dell'inesistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, che si pretende legislativamente di desumere tramite l'allestita presunzione. L'accertamento dell'esistenza, sufficienza e rilevanza della prova contraria, che consenta il superamento delle presunzioni di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all'art. 2, comma 2-sexies, implica una tipica indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito, ma pur sempre sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (si vedano Cass. 10 ottobre 2019 n. 25542; Cass. 12 marzo 2021 n. 7041). Era, del resto, già acquisita alla giurisprudenza di questa Corte l'interpretazione secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, l'esistenza di un danno non patrimoniale può essere esclusa nelle ipotesi in cui il protrarsi del giudizio appaia rispondente ad uno specifico interesse della parte, il che appunto avviene, ad esempio, quando la lite sia stata gestita fuori del processo, conclusosi con l'estinzione per inattività delle parti a seguito di transazione stragiudiziale, lì dove l'interesse delle parti sia stato quello alla perdurante pendenza del giudizio per coltivare la prospettiva della definizione in sede stragiudiziale (Cass. 13 aprile 2006 n. 8716; Cass. 11 marzo 2005 n. 5398). Nella specie la Galiandro si è limitata ad opporre che la cancellazione e conseguente estinzione della causa fossero state determinare da una scelta processuale della sola parte attrice nel giudizio presupposto che la vedeva nel ruolo di convenuta, ma la considerazione che la ricorrente non avesse interesse al prosieguo del processo civile presupposto - conclusosi nel marzo 2017 con l'estinzione per inattività delle parti -non è di per sé affatto circostanza contraria alla presunzione stabilita dall'art. 2, comma 2-sexies, lettera c), della legge n. 89 del 2001. La ricorrente, per superare la presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durai:a del processo estintosi ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c., introdotta dall'art. 2, comma 2-sexies, lettera c), della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, avrebbe dovuto fornire una prova contraria costituita dalla presunzione semplice avversa, che trae dal fatto noto della durata non ragionevole del processo il fatto ignoto, del tutto opposto a quello normativamente presunto in ipotesi di estinzione, del danno non patrimoniale da indennizzare. L'estinzione del processo presupposto rappresenterebbe, così, indizio su cui fondare l'inconfigurabilità di un pregiudizio morale delle parti correlato all'incertezza ed alla connessa sofferenza per l'attesa della definizione della lite, ove la stessa sia espressiva dell'inerzia assoluta dei contendenti, mantenuta sin dall'iniziale pendenza della domanda, di tal che il protrarsi del procedimento non sia percepito dagli stessi come idoneo a produrre conseguenze sfavorevoli. La Corte d'appello, invero, ha ritenuto l'insussistenza del danno per disinteresse delle parti a coltivare il processo, fondando tale conclusione sulla dichiarazione di estinzione dello stesso, rientrando fra le scelte difensive di ogni parte quella di volere una decisione o meno nel merito della controversia. Del resto la ratio della riforma normativa con la previsione della presunzione in parola risiede proprio nella circostanza che vi sia un interesse comunque delle parti alla definizione del giudizio, per cui il rinuncrarvi costituisce essa stessa una strategia difensiva. Né la ricorrente ha documentato di aver svolto effettiva attività processuale nella fase del giudizio presupposto antecedente all'estinzione (cfr. Cass. 14 ottobre 2019 n. 25836), avendo dedotto in questa sede soltanto di avere subito l'evocazione nel giudizio presupposto. In altri termini, si è limitata a reiterare l'affermazione che la prova contraria alla presunzione di legge sarebbe stata offerta dalla produzione dei verbali di udienza a dimostrazione dei rinvii di ufficio, omettendo di confrontarsi con le affermazioni del giudice distrettuale secondo cui proprio la durata del processo e la mancata riassunzione dello stesso a seguito della cancellazione costituivano frutto di una scelta strategica della difesa delle parti, compresa quella ricorrente. Va, inoltre, ribadito che spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che sfugge al sindacato di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. • Il ricorso principale va perciò rigettato. Al rigetto del ricorso principale consegue l'assorbimento di quello incidentale condizionato. Le spese del giudizio di cassazione, stante la sostanziale novità della questione, vanno interamente compensate fra le parti. Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.M.