CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 gennaio 2026
Cassazione n. 03986/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6261/2024R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante, in qualità di incorporante della società [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata e difesa dal l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza n. 2739/2023 , depositata il 19/9/2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della LOMBARDIA; Oggetto: art. 110, comma 7, t.u.i.r. - agevolazione fiscale concessa alla consociata estera-rilevanza sul valore normale dei prezzi -esclusione ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026 dal consigliereSabrina Serrelli; La Corte osserva: [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle Entrate ha emesso gli avvisi di accertamento n.TMB0E3M00540/2020 e n.TMB0C3M00562/2020 contenenti la rettifica,per l’anno di imposta 2015 ai fini IRES e IRAP, di proventi non dichiarati a fronte di operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, in violazione dell’art. 110,comma 7, del d.P.R. 917/1986 e dell’art. 5 del d.lgs. 446/1997,per l’importo di euro 4.119.149,00. Gli avvisi di accertamento sono stati emessi a seguito dell’attività di verifica compendiata nel processo verbale di constatazione del 29 maggio 2015 svolta nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], incorporata per fusione nella società [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2017, per operazioni con la consociata ungherese [OSCURATO:PERSONA] KFT. Dall’esame dei prospetti dei bilanci di quest’ultima società, relativi all’esercizio concluso al 31 dicembre 2015, anno nel quale la società [OSCURATO:SOCIETA] cedeva alla consociata ungherese una tranche-la quarta- d ella lista clienti, emergeva un beneficio fiscale riconosciuto dall’Amministrazione ungherese che consentiva alla consociata estera di operare una variazione fiscale in diminuzione per euro 4.742.659,00 in corrispondenza del rigo rubricato transfer price (18 par), a cui non faceva seguito una speculare rettifica in aumento del reddito della società [OSCURATO:SOCIETA] per la quota di sua competenza nelle operazioni soggette alla disciplina per operazioni con società non residenti nello Stato per l’importo di euro 4.119.149,00. 2. La società ha impugnato gli atti impositivi ritenendo illegittima l’applicazione della normativa in materia di operazioni con società estere e d erronea l a valutazione sulla natura agevolativa della disposizione ungherese, evidenziando la mancanza dell’accettazione del maggior valore. Costituitasi l’Agenzia delle Entrate,che ha insistito per la legittimità del suo operato, la Commissionetributaria provinciale di Milano ha rigettato i ricorsi riuniti, ritenendo l’operato dell’ U fficio coerente con la disposizione di cui all’art. 110,comma 7, del t.u.i.r . 3. La società ha proposto appello censurando la sentenza di primo grado per vizio di motivazione apparente e per l’illegittima applicazione della normativa inmateria, reiterando le difese; l’Agenzia delle Entrate si è costituita a sostegno degli avvisi emessi. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha accolto l’appello della società, ritenendo che l’avvenuta definizione della lite,con riferimento alle annualità 2012 e 2013 in sede di accertamento con adesione alla pretesa tributaria, non pote sse spiegare alcun riflesso sulla controversia in esame, così come la sentenza favorevole all’Ufficio n.1084/2023, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria del Veneto in altro giudizio,in quanto non passata in giudicato, e che, invece, la questione relativa alla sussistenza o meno della agevolazione fiscale di cui avrebbe fruito la società ungherese e che ha determinato la variazione fiscale in diminuzione nel rigo rubricato trasfer pricing della dichiarazione fiscale relativa all’anno 2014,senza che sia mai avvenuta alcuna rettifica dei prezzi di trasferimento, d ovesse essere risolta in senso favorevole alla società italiana. Nel caso in esame, infatti, non vi era stata alcuna valutazione del “valore normale” dei beni ceduti o dei servizi prestati,a mente dell’art. 110,comma 7, del t.u.i.r. vigente prima della modifica disposta con il d.l. 50/2017, né risultava dimostrato che tra le due società vi fosse stata una transazione regolata ad un prezzo inferiore rispetto a quello “normale”, per cui non veniva in rilievo la normativa richiamata dall’Agenzia a sostegno degli avvisi di accertamento. 4. L’Agenzia ricorre per cassazione proponendo un solo motivo di ricorso. La società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. 5.Le parti non hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 110, comma 7, del d.P.R. n.917/1986e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num.3, c.p.c., ritenendo che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado abbia errato nel non considerare che, a seguito della ingente variazione fiscale in diminuzione (il margine operativo della società dal 7.13% passava all’1,59%), che ha ridotto la base imponibile della consociata estera, conseguente a transazioni intercomp a ny in particolare con la società [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima avrebbe dovuto procedere ad una variazione in aumentodella propria base imponibile, ciò al fine di evitare una doppia non imposizione secondo la disciplina del richiamato art. 110, comma 7, del d.P.R. 917/1986. La ricorrente evidenzia anche che dalla benchmark di confronto risultache un operatore indipendente con un profilo di rischio medio basso avrebbe avuto una redditività ben più bassa (compresa tra l’1,14% ed il 4,95%) rispetto a quella ottenuta dalla consociata ungherese (pari nel 2015 al 7,13%), ridotta a valore normale solo a seguito della rettifica operata, di natura esclusivamente fiscale. Per una compiuta ricostruzione della vicenda la ricorrente richiama la sentenza n. 1084/2023 resa dalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Veneto relativa all’analogo rilievo contestato per l’anno di imposta 2014. 2. In via preliminare vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dalla società controricorrente. Quanto all’inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza dedotta in relazione alla mancata trascrizione dei documenti richiamati nel ricorso, si osserva che il principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass., sez. 3, 14/03/2022 n. 8117 , Cass. sez. 5, 25/9/2025, n. 26186). Nell’ambito di una interpretazione non formalistica del principio richiamato deve ritenersi che non sia necessaria la pedissequa trascrizione degli atti richiamati e che sia sufficiente, per comprendere con precisione e compiutezza il contenuto dei motivi di ricorsi, l’allegazione degli atti richiamati o di alcuni di essi (nel caso di specie nel fascicolo telematico risultano allegati gli avvisi di accertamento e la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto n. 1084/2023 che riguarda la medesima vicenda), dovendo riservarsi alla fase immediatamente successiva della decisione la valutazione in ordine agli argomenti addotti dalla parte ed a gli elementi anche documentali offerti a sostegno, verificando se essi siano sufficienti ed idonei nel senso prospettato dalla parte o piuttosto non consentano una decisione favorevole al ricorrente. In ogni caso,nel ricorso risultano riportati, per stralci, sia la sentenza richiamata, sia la documentazione nazionale prodotta dalla parte, sia i risultati dell’analisi riportata negli avvisi di accertamento. Quanto alle eccezioni di inammissibilità,in quanto il ricorso sarebbe volto surrettiziamente ad ottenere un riesame nel merito,e per difetto di specificità, non essendo stata censurata la ripartizione dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 cod. civ.,avendo inteso la parte criticare la ricostruzione dei fatti come compiuta dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, deve affermarsi l’infondatezza delle deduzioni difensive della controricorrente, atteso che, per quanto più compiutamente si dirà nell’affrontare l’esame dell’unico motivo di ricorso, la questione ruota essenzialmente intorno all’applicabilità dell’art. 110, comma 7 , del d .P.R. n.917/ 1986 e, quindi, riguarda la natura delle operazioni compiute e le conseguenze sul meccanismo descritto, ove applicabile, anche con riferimento all’onere della prova, dell’agevolazione fiscale accordata alla consociata ungherese rispetto ai fatti che appaiono pacificamente descritti e che non risultano posti in discussione dall’Agenzia. Il ricorso in esame, infatti, si appunta piuttosto sulle conseguenze giuridiche della riduzione della base imponibile della società ungherese e, quindi, sulla omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito per la società italiana in relazione alla cessione del ramo d’azienda alla consociata estera,alla luce della normativa delle operazioni commerciali con società non residente nello Stato che invoca. Le censure di inammissibilità non sono,dunque, fondate. 3.Il motivo di ricorso riguarda la violazione e la falsa applicazione degli artt. 110, comma 7, del d.P.R. 917/1986e dell’art. 2697 c. c . ed è fondato. 3.1. L’art. 110, comma settimo, del d.P.R. 917/1986, nel testo vigente all'epoca dei fatti, dispone quanto segue : "I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale" - la cui definizione è fornita dall'art. 9 tuir -"dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; ...". Il requisito soggettivo per l'applicazione di tale regime si identifica nella circostanza che tra i due soggetti - la società estera e l'impresa residente -deve esistere un rapporto di controllo, diretto od indiretto; nel caso che ci occupa esso non è in discussione. Secondo l’orientamento della Corte (Cass. sez. 5, 16/07/2024, n.19512, Cass. sez. 5, 20/05/2021, n. 13850, Cass. sez.5, del15/11/2017, n.27018), in tema di operazioni con consociate non residenti nel territorio dello Stato, l'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986, non integrando una disciplina antielusiva in senso proprio, ma avendo lo scopo di reprimere i fenomeni di spostamento artificioso dei profitti in un'altra giurisdizione, pone a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di provare che le transazioni infragruppo siano avvenute ad un prezzo inferiore al valore di mercato normale, da valutarsi, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del citato d.P.R., facendo riferimento sia ai listini o alle tariffe del fornitore dei beni, sia alle linee guida OCSE, adottando il metodo più appropriato al caso concreto, senza alcun criterio gerarchico, e potendo il contribuente, a sua volta, fornire la prova del contrario, evidenziando altresì i costi eventualmente aggiunti, gli sconti riconosciuti e le complessive condizioni economiche praticate. La definizione di valore normale, come detto,è contenuta nell'art. 9 deld.P.R. 917/1986, ove al comma terzo si fa riferimento al prezzo praticato per analoghi beni o servizi, in regime di libera concorrenza e nel tempo e nel luogo -o in quello più prossimo- in cui i beni o servizi sono stati acquistati. Il riferimento al prezzo normale deve quindi riferirsi tanto ai beni che ai servizi; tale scostamento dev'essere provato prima facie dall'Ufficio, sia che si tratti di elementi costitutivi l'obbligazione, sia che si tratti di profili esimenti o riduttivi, come nel caso dei costi portati in deduzione integralmente dalla capofila(Cass. sez. 5, 10/09/2020, n. 230). 3.2. Nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria ha fornito la prova dell’esistenza dell’operazione infragruppo e della previsione di un corrispettivo inferiore al valore normale di mercato, ricostruendo la vicenda alla luce della documentazione prodotta e richiamata in ricorso, dando la prova dello scostamento dei prezzi dal valore normale e, quindi,della sussistenza della violazione di cui all’art. 110, comma 7, t.u.i.r. In particolare, è emerso che il beneficio fiscale accordato alla società ungherese [OSCURATO:PERSONA] KFT, società distributrice, sia consistito in una variazione in diminuzione dell’importo stabilito per l’acquisto dalla società italiana produttrice [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante la società [OSCURATO:SOCIETA].,e che essa sia stata parametrata secondo i criteri OCSE che, in sostanza , consentono di determinare il giusto valore di mercato di beni e servizi; tale rideterminazione in diminuzione del costo dell’operazioneda parte della società ungherese acquirente ha comportato una riduzione della base imponibile di [OSCURATO:PERSONA] KFT che, non compensata da un correlativo aumento della base imponibile da parte della società [OSCURATO:SOCIETA], ora [OSCURATO:PERSONA], infragruppo alienante, ha condotto alla violazione dell’art. 110, comma settimo, d.P.R. 917/1986, con una doppia non imposizione fiscale. Ed infatti, l’Agenzia delle Entrate ha accertato che la società estera ha operato una variazione in diminuzione per euro 4.742.659,00, per effetto della quale abbassava il margine operativo all’1.59, ed ha verificato, in sede di istruttoria ed anche alla luce dei bilanci della società ungherese prodotti in sede di contraddittorio, che la redditività estera andava ricompresa in un range tra 1,14% ed il 4,95%, considerando il 1° ed il 3° quartile e la mediana al 2,12%, e quindi ben più basso rispetto al 7,13% ante variazione fiscale in diminuzione, come è proprio di operatori indipendenti con analogo profilo di rischio medio basso. È emersa, quindi, una situazione di doppia non imposizione fiscale, in quanto in Ungheria la consociata [OSCURATO:PERSONA] International KFT ha operato una variazione in diminuzione con riferimento alla disciplina di transfer pricing, riducendo la propria base imponibile, mentre in Italia la correlata [OSCURATO:SOCIETA] non ha provveduto ad una corrispondente variazione in aumento della base imponibile per le operazioni tra consociate poste in essere, per la quota parte di sua competenza. Tenendo conto dei principi espressi nelle [OSCURATO:PERSONA] OCSE,nelle valutazioni di conformità al valore normale nell’ambito delle transazioni infragruppo, la variazione in diminuzione avente ad oggetto il transfer pricing operata dalla consociata ungherese avrebbe dovuto avere una corrispondente ripresa a tassazione di base imponibile in Italia, in quanto una marginalità più bassa in capo alla società ungherese distributiva comporta il riconoscimento di una marginalità più alta in capo alla controparte produttiva [OSCURATO:SOCIETA], nelle transazioni tra le stesse intercorrenti. A nulla rileva che a monte la variazione in diminuzione sia stata consequenziale ad un interpello rivolto all’Autorità fiscale ungherese, proprio perché la diminuzione è avvenuta in considerazione dei criteri Ocse per determinare il prezzo normale della transazione e,quindi, con la riduzione del prezzo rispetto a quello stabilito dalle parti; ed infatti è pacifico che il beneficio fiscale riconosciuto dall’Autorità fiscale ungherese alla [OSCURATO:PERSONA] KFT risulti in corrispondenza del rigo rubricato [OSCURATO:PERSONA] (18 par); la diminuzione va dunque correlata alla disciplina dell’art. 110, comma 7, del d.P.Rl 917/1986nell’ambito delle transazioni infragruppo tra la società ungherese distributiva e la controparte consociata italiana e ciò avrebbe dovuto comportare il corrispondente riequilibrio nei componenti negativi della dichiarazione fiscale della società italiana.L’omessa variazione in aumento per l’anno di imposta 2015 da parte di quest’ultima ha dunque giustificato la ripresa a tassazione da parte dell’Agenzia ai fini IRES e IRAP dei proventi non dichiarati a fronte di dette operazioni. Se in tal modo l’Agenzia ha fornito anche la prova del ribasso del prezzo (operato in occasione della riconosciuta agevolazione fiscale), la società contribuente,che ha inteso contrastare la pretesa impositiva , avrebbe dovuto fornire la prova che il corrispettivo convenuto ovvero la mancanza di un corrispettivo per l'operazione infragruppo, corrisponde ai valori economici che il mercato attribuisce a tali operazioni anche al momento della dichiarazione fiscale e, quindi, dell’erroneità dell’assunto dell’Agenzia, come pure da ultimo affermato dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte, infatti, da ultimo, con ordinanza del 22/4/2025, n. 10438, ha affermato che in tema di determinazione del reddito di impresa, le linee guida elaborate dall'OCSE e la disciplina interna di cui agli artt. 9, comma 3, e 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986 prevedono l'obbligo di rispettare, nelle operazioni di transfer pricing, il principio della libera concorrenza, rispetto al quale non sono ammesse esenzioni documentali, cosicché il contribuente, in caso di scostamento dal prezzo di mercato, è tenuto a dimostrare il rispetto del medesimo principio al momento in cui è stato fissato il prezzo di trasferimento ed a confermare tale risultato al momento della dichiarazione dei redditi. 4. In definitiva, il ricorso deve essere accoltoe la sentenza impugnata va cassata poiché la Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia non si è attenuta ad una corretta applicazione del dato normativo e non ha compiuto una adeguata valutazione della fattispecie concreta e, quindi, dovrà procedere ad una nuova valutazione del merito alla luce dei principi sopra espressi. La Corte di cassazione, P.Q.M Accoglie il ricorso, cassa