CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19212/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentité le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO (-) udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 ottobre 2023, il Tribunale di Salerno - Sezione per il riesame ha accolto l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale della medesima città che aveva rigettato l'istanza di custodia in carcere o di arresti domiciliari avanzata dal P.M. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], coindagata per il delitto di furto aggravato, e ha disposto la misura degli arresti domiciliari. 2. Il difensore di fiducia dell'indagata ricorre avverso la predetta ordinanza e ne chiede l'annullamento proponendo un unico motivo di ricorso con cui lamenta sia la violazione di legge sia il difetto di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Deduce che il Tribunale, nel ravvisare le esigenze cautelari, avrebbe fondato il giudizio sulla personalità della Noviello su atti redatti successivamente all'ordinanza genetica e prodotti dal Pubblico Ministero, in allegato all'atto d'appello, senza garantire il diritto di difesa. Il pericolo di reiterazione del reato sarebbe stato, poi, desunto dalle modalità della condotta, dalla sussistenza a carico dell'indagata di un remoto precedente, dalla sua vicinanza al complice a sua volta gravato da numerosi precedenti e dall'assenza di attività lavorativa, elementi tutti non certo sufficienti a far ritenere, come invece afferma il Tribunale, che l'indagata sia «soggetto inserito in contesti criminali» . Anche in merito alla scelta della misura cautelare, la motivazione sarebbe carente in quanto il ritenuto pericolo di reiterazione del reato avrebbe potuto essere comunque contenuto disponendo l'obbligo di dimora, già applicato alla ricorrente nell'ambito di altro procedimento. Infine, il Tribunale non avrebbe considerato la possibilità per l'indagata, gravata da un unico precedente, di godere, all'esito del processo di merito, della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Occorre preliminarmente e brevemente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte, da cui questo Collegio non intende discostarsi, secondo cui, con riferimento ai ricorsi afferenti i procedimenti de libertate avverso una misura di coercizione personale, in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità, afferma reiteratamente questa Corte di legittimità, deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e gli elementi indizianti non possono costituire oggetto di una nuova o diversa valutazione né è possibile procedere a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (così, Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019 e, da ultimo, Sez. 4, n. 17781 del 14/04/2021, Saleem .laved). Trattasi, invero, di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il compito che spetta alla Corte di cassazione è, dunque, quello di verificare se nel merito si sia dato conto, in modo adeguato e congruo, delle ragioni poste a fondamento dell'affermata gravità degli indizi a carico dell'indagato e della sussistenza delle esigenze cautelari e se la motivazione sia logica e conforme ai principi di diritto. Con riferimento al requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. si è anche chiarito che esso non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela non la previsione di specifiche occasioni di recidivanza, bensì una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, d'ella personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (così, da ultimo, Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769). 2. Alla luce di siffatti principi, deve rilevarsi, con riferimento alla prima censura mossa al provvedimento impugnato, che l'appello c:oncernente misure cautelari personali, poiché presuppone una valutazione globale della prognosi cautelare, attribuisce al giudice ad quem tutti i poteri qià rientranti nella competenza funzionale del giudice a quo, ivi compreso quello di decidere, sempre nel perimetro dei motivi prospettati, anche su elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati dall'ordinanza impugnata, e ciò in applicazione, anche a tale procedimento, delle disposizioni di cui all'art. 603, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 44595 del 19/10/2021, Talerico, Rv. 282228 - 01; Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249001 - 01 in motivazione; Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004; Donelli, Rv. 227357 - 01). Ne deriva che sono ammissibili, ove compatibili con la natura incidentale del procedimento e attuate assicurando il contraddittorio, «l'acquisizione e la conseguente valutazione di elementi probatori raccolti successivamente all'adozione del provvedimento impugnato, data la rilevanza del principio generale di necessaria e permanente attualità delle condizioni 74b..._ legittimanti il trattamento cautelare» (Sez. 3, n. 7674 del 17/01/2002, Federici, Rv. 221152 - 01). Orbene, nella vicenda che qui ci occupa, contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, il giudizio sulla personalità dell'indagata non è stato «formulato pressoché esclusivamente su un'annotazione di servizio dei CC [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 9/10/23», da cui risultavano precedenti penali rilevati dalla banca dati in uso alla Polizia giudiziaria e relativi a fatti commessi in epoca successiva ai fatti in contestazione, inviata fuori udienza al Tribunale, non portata alla conoscenza del GIP, redatta dopo la stesura del provvedimento impugnato e allegata dal Pubblico Ministero dopo la fissazione dell'appello. A tal proposito, infatti, deve sottolinearsi che sulla relazione di servizio indicata si è formato il contraddittorio, posto che essa è pervenuta in data 10 ottobre 2023 e successivamente è stata depositata la memoria difensiva dell'indagata con cui si metteva in rilievo che, comunque, la Noviello doveva sostanzialmente considerarsi incensurata. In ogni caso deve essere evidenziarsi che l'ordinanza impugnata fonda il proprio convincimento non solo sulla predetta annotazione di servizio attestante «l'attuale dedizione al reati lucrogenetici di entrambi gli indagati che hanno continuato a cooperare nel crimine anche in epoca successiva al fatto in contestazione», ma anche su una serie di altri elementi da cui il Tribunale, con motivazione lineare e non manifestamente illogica, ha tratto il convincimento dell'intraneità della donna -- già condannata a undici mesi di reclusione e alla multa di euro 3000 per de1:enzione, vendita e cessione illecita di sostanze stupefacenti e da ritenersi priva (attesa l'assenza di alcuna documentazione contraria prodotta dalla difesa), di attività lavorativa lecita — ai medesimi contesti criminali frequentati dal coindagato, soggetto «ben inserito in contesti criminali con i quali ha intessuto stretti legami, duraturi e continuativi, che necessariamente hanno condizionato il suo stile di vita, improntato, per l'appunto, alla commissione di condotte di elevato spessore criminale da cui ricavare, inevitabilmente, illeciti introiti». La donna, infatti — ha sottolineato il Tribunale, con motivazione accurata e priva di sbavature logiche, al fine di stigmatizzare la personalità dell'indagata — non solo si è accompagnata a un soggetto pluripregiudicato, professionale nella realizzazione delle condotte criminose e che trae da queste i mezzi di sostentamento, ma ha «preso parte attiva del piano criminoso programmato a monte», ha coadiuvato il complice e ha rivestito un ruolo attivo nella perpetrazione del furto che, senza di lei, l'altro coindagato «non avrebbe di certo ho potuto commettere con le stesse modalità» Il Tribunale di Salerno, quindi, coerentemente, ha indicato i motivi in base ai quali ha ritenuto che nei confronti dell'indagata fossero configurabili ragioni di cautela connesse al rischio di recidiva e al pericolo, dunque, di reiterazione dei reati avendo fatto riferimento anche alla gravità del fatto, non per come astrattamente considerato, ma per come si è concretamente atteggiato. Il percorso argomentativo seguito dal giudice del riesame non è quindi né contraddittorio né mancante, ma ricostruisce compiutamente i fatti concreti, li collega alle considerazioni sulla personalità e la pericolosità dell'indagata e volge il risultato di tale analisi a prognosi futura dando contezza dell'incapacità, non remota, dell'indagata, di autolimitarsi avuto riguardo anche al difficile contesto di vita in cui si trova attesa l'assenza di attività lavorativa lecita. La conclusione cui è giunto il Tribunale del riesame è, quindi, conforme alle disposizioni di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che il giudizio sulla personalità dell'indagato o dell'imputato possa fondarsi, alternativamente, sui suoi precedenti penali o su comportamenti o atti concreti, da intendersi, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non necessariamente quali atti aventi rilievo penale. (Sez. 3, n. 36330 del 07/06/2019, Monteleone, Rv. 277613; Sez. 5, n. 5644 del 25/9/2014, Iov, Rv 264212). 2. Non può poi dirsi mancante la motivazione posta a sostegno della scelta della misura degli arresti domiciliari avendo il Tribunale lucidamente e analiticamente individuato le ragioni per cui l'obbligo o il divieto di dimora o, anche di presentazione alla P.G., si appalesano del tutto inidonei a fronteggiare le finalità cautelari da prevenire. Si rileva, infine, che la prognosi sulla pena da applicarsi all'esito del processo, non impedisce di adottare la misura cautelare degli arresti domiciliari qualora ogni altra misura, come nel caso in esame, sia stimata inadeguata (Sez. 3, n. 32702 del 27/02/2015, Jabbar iRv. 264261; Sez. 2, n. 46874 del 14/07/2016, Guastella, Rv. 268143; Sez. 3, n. 15025 del 18/12/2018, Manto, Rv. 275860). 3. Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento nonché al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Roma, 16 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nt