CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022
Cassazione n. 37220/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21336/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - ADER, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliata -controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 228/2020, depositata il 28.1.2021, NRG 186/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Brescia, disattendendo il gravame proposto contro la sentenza del Tribunale di Cremona, ha confermato il rigetto dell’opposizione a vari estratti di ruolo riguardanti crediti della [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA]; 2. quanto ad una prima posizione, la Corte territoriale dichiarava cessata la materia del contendere, per sopravvenuto sgravio della cartella; 3. rispetto ai crediti portati da altre due cartelle, la Corte di merito riteneva che fosse inammissibile l’opposizione/azione di accertamento proposta dal Pisati sulla base dell’esistenza di un estratto di ruolo che riportava i corrispondenti crediti e sull’assunto di nonavere ricevute le notifiche delle cartelle e della maturazione medio tempore della prescrizione e ciò in quanto, sempre secondo la Corte territoriale, in assenza di un’iniziativa esecutiva in atto, non poteva ravvisarsi un reale e concreto interesse ad agire in capo alla parte privata; 4. quanto alle restanti cartelle, la Corte territoriale condivideva l’assunto del primo giudice in ordine al fatto che la notificazione non costituisse requisito di esistenza o di validità della cartella, con la conseguenza che la mancata di essa non avrebbe potuto fondare una pronuncia di insistenza/nullità/illegittimità della cartellastessa; 5. ad ogni modo, quanto alle due cartelle notificate a mezzo del messo notificatore, la Corte territoriale escludeva che ADER fosse onerata di produrre gli originali delle cartelle e delle cartoline sottoscritte per ricevimento, essendo necessario un formale e specifico disconoscimento per inficiare la capacità probatoria delle copie e comunque dovendosi ritenere nel caso di specie che le copie fossero del tutto idoneea dimostrare l’avvenuta notifica, apparendo la produzione caratterizzata da un testo chiaro, privo di abrasioni o estrapolazioni o di apparenti fotomontaggi etc. e dovendosi considerare che le cartelle sono originali unici, riproduttivi del ruolo, che è il titolo esecutivo, sicché il solo possessore dell’originale è il destinatario e la dimostrazione in giudizio del contenuto non può che avvenire sulla base di copie; 6. infine, quanto alle due cartelle notificate via Pec, la C orte territoriale riteneva la tardività delle censure in ordine alla mancanza di firma digitale nelle stesse ed all’impossibilità di risalire alle cartelle , per difetto di attestazione di conformità rispetto agli originali, dalla ricevuta di avvenuta consegna; 7. la Corte territoriale, comunque, sosteneva che la copia cartacea della ricevuta telematica della consegna fosse del tutto idonea a fornire la corrispondente prova, anche perché, non trattandosi di atto di un processo, mancherebbe l’ambiente telematico idoneo a ricevere il documento elettronico ed aggiungendo altresì che era sufficiente un qualunque formato pdf e nonvi era necessità di firma, perché gli atti impositivi in esame, quali cartelle o avvisi di addebitoderivanti dai ruoli, non la richiedevano; 8. da tutto ciò la Corte territoriale desumeva che, stante la regolarità delle notifiche, non poteva ammettersi l’azione contro il ruolo per ragioni che avrebbero dovuto essere prospettate con l’opposizione tempestiva avverso le cartelle stesse; 9. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti da ADER; 10. la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; 11. il ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2702 c.c. e degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c., in relazione al tempestivo disconoscimento dell’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni dei referti di notifica effettuato alla prima udienza successiva alla produzione, in esito al quale, sostiene il ricorrente, era onere della controparte proporre istanza di verificazione; 2. il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia sul disconoscimento ex artt. 214, 215 e 216 delle scritture e delle sottoscrizioni dei referti di notifica prodotti in fotocopia ed al mancato svolgimento del procedimento di verificazione ad istanza delle controparti; 3. i motivi non possono incidere sulla pronuncia relativa alle prime tre cartelle, rispetto alle quali la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio (prima cartella) e l’assenza di interesse all’azione sulla base della sola esistenza del ruolo e di un suo estratto recanti i crediti di cui alle cartelle (seconda e terza cartella), senza che vi sia una critica alle predette rationes decidendi, concentrandosi le censure su questioni riguardanti l’autenticità dei documenti di esercizio della pretesa contributiva, che sono ad esse estranee; 4. non diversamente, quanto alle altre cartelle, va intanto detto che manca un’esplicita impugnazione rispetto all’assunto, esplicitato dalla Corte territoriale, in via assorbente e comune per tutte le cartelle in esame, nel senso che la mancata notificazione di cartelle ed avvisi non potrebbe comportare l’invalidità dei titoli, sicché il ricorso in opposizione basato su tale aspetto doveva comunque essere rigettato; 5. la pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, onera infatti il ricorrente di impugnarle tutte, a pena di inammissibilità del ricorso (C. 17182/2020; C. 10815/2019) e ciò sarebbe già sufficiente a chiudere il presente giudizio di cassazione; 6. in ogni caso, iniziando dalle cartelle notificate a mezzo posta, va detto che, in relazione al disconoscimento di conformità tra copie ed originali, pur in tal modo impedendosi ai documenti di fare direttamente prova (artt.2712 e 2719 c.c.) non vi è necessità di forma istanza di verificazione e di introduzione del corrispondente procedimento, potendo il giudice procedere alla valutazione della capacità probatoria delle copie secondo il proprio prudente convincimento (da ultimo, C. 13519/2002; C. 1324/2022); 7. da questo punto di vista, la produzione in fotocopia è stata ritenuta dalla Corte d’Appello «del tutto adeguata, essendo chiara, priva di abrasioni o cancellazioni o estrapolazioni di pezzi del documento, segni di fotomontaggio e così via», aggiungendosi, quanto alla produzione delle cartelle o avvisi di addebito, che essi sono la semplice stampa del ruolo-titolo esecutivo in unico originale, notificati alla parte, sicché la P.A. o il concessionario non possono che produrre le copie di tali atti; 8. gli argomenti, del tutto idonei a giustificare le ragioni della produzione in fotocopia, consentono di ritenere una regolare valutazione probatoria di riscontro della corrispondenza di quelle copie agli originali e dunque la piena possibilità di valorizzare le prime a fini decisori; 9. i motivi, oltre ad insistere infondatamente sulla necessità di un formale procedimento di verificazione secondo le regole di cui agli artt. 216 ss. c.p.c., non colgono poi neppure appieno la ratio decidendi, in quanto un accertamento, in via presuntiva, di coerenza con gli originali c’è anche in concreto stato 10. quanto alle firme, il loro disconoscimento potrebbe riguardare solo le sottoscrizioni in ipotesi apposte da colui a cui esse sono attribuite, perché si tratta di mezzo con il quale la persona cui l’atto è riferito è ammessa ad inficiare tale attribuzione, sicché il disconoscimento da parte del ricorrente di eventuali firme di atti da parte di altri non è giuridicamente significativo, se non quale generica contestazione di quelle sottoscrizioni; 11. in ogni caso, con riferimento all’unica cartella rispetto alla quale la Corte d’Appello ha ritenuto la notifica a mani proprie, vale il principio per cui «qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica». (C. 29022/2017; C., S.U., 9962/2010); 12. i motivi, da quest’ultimo punto di vista, sono dunque inammissibili, perché insistono su di un mezzo (il disconoscimento), che non è idoneo ad inficiare la risultanza probatoria della cartolina di ricevimento della notifica; 13. non diversamente e sempre in via aggiuntiva rispetto all’assorbente considerazione di cui al punto 5 che precede, rispetto agli atti impositivi notificati a mezzo Pec, l’insistenza su disconoscimenti di conformità ad originali o di ipotetiche sottoscrizioni di essi è priva di pregio, perché la Corte di merito ha positivamente ritenuto che la produzione di copia fosse idonea alla prova e, quanto alla firma, ha ritenuto che gli atti impositivi in questione non la necessitassero, con ratio decidendi in sé non impugnata, e fermo restando che il disconoscimento (inteso in senso stretto come riguardante una scrittura privata e le forme di cui all’art. 214 c.p.c., sulle quali fanno leva i motivi) non può mai riguardare, per quanto sopra già detto, la firma altrui; 14. tutto quanto sopra esclude altresì qualsiasi rilevanza, anche al di là di ogni altra possibile considerazione sul punto, alla denuncia di omessa pronuncia rispetto alla mancata attivazione del procedimento di verificazione ex art. 216 c.p.c., contenuta nel secondo motivo di ricorso per cassazione; 15. il ricorso va quindi integralmente disatteso e le spese del grado vanno regolate secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] e della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, per ciascuna di tali parti, in euro 3.000,00 per compensi, oltre,per l’Agenzia, alle spese prenotate a debito e d oltre , per la Cassa, ad euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'