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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08795/2025

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ente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6889/2023R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., in persona del legale rappre- sentate; –intimata – nonché Oggetto:rinotifica AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentate; –intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Calabrian.933/5/2022 depositata in data 1 4 / 3 /20 22 , non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 gennaio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Calabria venivarigettato l’appello proposto da ll’Agenzia delle Entrate avverso lasentenza della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]- brian.2046/8/2015 con la quale veniva accolto il ricorso introduttivo dellaSCARANO [OSCURATO:PERSONA] S .

N .

C . di impugnazione dell’in- timazione di pagamento e della sottostante cartella di pagamento perl’anno di imposta 2003 .

Nellasentenza impugnata si legge che l a controversia trae va origine dalla notifica dell’intimazione di pagamento n. 2008/0042841 alla società, relativa al pagamento della cartella n. 09420070000942548000, asseritamente mai notificata , avente ad oggettola richiesta di pagamento di somme a titolo di ritenute alla fonte, Irap e Iva per l’anno d’imposta 2003, a seguito controllo ex artt.36 bis del d.

P .

R . n. 600/1973 e 54 bis del d.

P .

R . n. 633/1972 .

Lacartella di pagamento , riporta la sentenza, era stata impugnata anchedai soci con distinti ricorsi, tutti rigettati con le sentenze non impugnatee divenute definitive .

Il giudice di prime cure ritene va non dimostrata l'avvenuta rituale notificadella cartella, atto presupposto a ll’ intimazione di pagamento, e così maturata la prescrizione estintiva del credito tributari o azio- nato.

La decisione , in assenza di costituzione in giudizio sia dell’agentedella riscossione sia della contribuente, veniva condivisa dalgiudice d’appello.Avversola sentenza d’appello propon e ricorso per cassazione l’Agen- zia,affidato a d un unico motiv o.

Sia l’agente della riscossione che la societàcontribuente sono rimast e intimat e .

Consideratoche: Premessoche la notifica è stata indirizzata alla società contumace in appellopersonalmente e non al domicilio eletto in primo grado (Cass. Sez.5, ordinanza n. 11485 del 11/05/2018 ) , èstata inviata in « ViaLi- bertàTrav 1 89058 Scilla (RC) » ,mentre l’indirizzo del domicilio della societàindicato dalla contribuente nell’intestazione della sentenza di appelloin « arginedx calopinace 20 89128 [OSCURATO:PERSONA] » ,e ripor- tatoanche nel verbale di udienza di primo grado del 27.1.2015 ri- prodotto a pag. 9 del ricorso e ne ll’atto di appello .

Inoltre, non è stataversata agli atti la relata d ella notifica nei confronti della società (masolo nei confronti dell’agente della riscossione) da cui evincere le ragioni del disallineamento, ad esempio a seguito di ricerche.

La notifica va perciò dichiarata nulla , in difetto di costituzione della parte,e deve esser n e disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod.proc. c iv . ; P.Q.M La Corte: dichiara la nullità della notifica del ricorso per cassazione nei con- fronti della contribuente e rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando termine di 60 giorni dalla comunicazione della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6889/2023R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., in persona del legale rappre- sentate; –intimata – nonché Oggetto:rinotifica AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentate; –intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Calabrian.933/5/2022 depositata in data 1 4 / 3 /20 22 , non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 gennaio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Calabria venivarigettato l’appello proposto da ll’Agenzia delle Entrate avverso lasentenza della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]- brian.2046/8/2015 con la quale veniva accolto il ricorso introduttivo dellaSCARANO [OSCURATO:PERSONA] S . N . C . di impugnazione dell’in- timazione di pagamento e della sottostante cartella di pagamento perl’anno di imposta 2003 . Nellasentenza impugnata si legge che l a controversia trae va origine dalla notifica dell’intimazione di pagamento n. 2008/0042841 alla società, relativa al pagamento della cartella n. 09420070000942548000, asseritamente mai notificata , avente ad oggettola richiesta di pagamento di somme a titolo di ritenute alla fonte, Irap e Iva per l’anno d’imposta 2003, a seguito controllo ex artt.36 bis del d. P . R . n. 600/1973 e 54 bis del d. P . R . n. 633/1972 . Lacartella di pagamento , riporta la sentenza, era stata impugnata anchedai soci con distinti ricorsi, tutti rigettati con le sentenze non impugnatee divenute definitive . Il giudice di prime cure ritene va non dimostrata l'avvenuta rituale notificadella cartella, atto presupposto a ll’ intimazione di pagamento, e così maturata la prescrizione estintiva del credito tributari o azio- nato. La decisione , in assenza di costituzione in giudizio sia dell’agentedella riscossione sia della contribuente, veniva condivisa dalgiudice d’appello.Avversola sentenza d’appello propon e ricorso per cassazione l’Agen- zia,affidato a d un unico motiv o. Sia l’agente della riscossione che la societàcontribuente sono rimast e intimat e . Consideratoche: Premessoche la notifica è stata indirizzata alla società contumace in appellopersonalmente e non al domicilio eletto in primo grado (Cass. Sez.5, ordinanza n. 11485 del 11/05/2018 ) , èstata inviata in « ViaLi- bertàTrav 1 89058 Scilla (RC) » ,mentre l’indirizzo del domicilio della societàindicato dalla contribuente nell’intestazione della sentenza di appelloin « arginedx calopinace 20 89128 [OSCURATO:PERSONA] » ,e ripor- tatoanche nel verbale di udienza di primo grado del 27.1.2015 ri- prodotto a pag. 9 del ricorso e ne ll’atto di appello . Inoltre, non è stataversata agli atti la relata d ella notifica nei confronti della società (masolo nei confronti dell’agente della riscossione) da cui evincere le ragioni del disallineamento, ad esempio a seguito di ricerche. La notifica va perciò dichiarata nulla , in difetto di costituzione della parte,e deve esser n e disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod.proc. c iv . ; P.Q.M La Corte: dichiara la nullità della notifica del ricorso per cassazione nei con- fronti della contribuente e rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando termine di 60 giorni dalla comunicazione della
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