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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2025

Cassazione n. 11854/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 06I2WSW ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 del TRIBUNALE di VERONAl.latc21/vA c alle par-qy udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39105/24 -Udienza del 26 febbraio 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che Narrati Aboubak4 ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Verona con cui gli è stata applicata la pena su richiesta delle parti a norma dell'art.444 cod. proc. pen. per il reato di tentato furto aggravato.

Rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui si lamenta carenza di motivazione della sentenza circa il mancato proscioglimento ex art 129 cod.proc.pen. — è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tale norma, introdotta con la

I. 23 giugno 2017, n. 103, a mente dell'alt 1, comma 51, si applica ai procedimenti — come il presente — per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 06I2WSW ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 del TRIBUNALE di VERONAl.latc21/vA c alle par-qy udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39105/24 -Udienza del 26 febbraio 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che Narrati Aboubak4 ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Verona con cui gli è stata applicata la pena su richiesta delle parti a norma dell'art.444 cod. proc. pen. per il reato di tentato furto aggravato. Rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui si lamenta carenza di motivazione della sentenza circa il mancato proscioglimento ex art 129 cod.proc.pen. — è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale norma, introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103, a mente dell'alt 1, comma 51, si applica ai procedimenti — come il presente — per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle amme
Sentenza Cassazione n. 11854/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris