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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 aprile 2025

Cassazione n. 27083/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Senegal avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino, sezione per il riesame.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Torino, sezione per il riesame, con l'ordinanza in epigrafe ha confermato il provvedimento coercitivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], arrestato il 30 aprile 2025 per il reato di detenzione (in concorso con [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente) a fini di cessione di stupefacenti del tipo cocaina e crack (60 gr. in grumi e 8,6 gr. in dosi). 71) La prova cautelare delle illecite attività dell'indagato emergeva dagli esiti investigativi che avevano condotto all'arresto dei due occupanti dell'alloggio (un terzo soggetto, inseguito dalle forze dell'ordine, era riuscito a fuggire), all'interno del quale erano stati rinvenuti vari reperti, residui della droga gettata nello scarico del wc poco prima dell'irruzione della polizia giudiziaria, indicativi della preparazione in atto di sostanza da confezionare, in parte già pesata e confezionata, nonché di una pentola di acqua in ebollizione con relative tazze per la preparazione di altre dosi.

A fronte di tali circostanze non rilevava, ad avviso del Tribunale, la dichiarazione confessoria di Black, secondo il quale Diop sarebbe stato un coinquilino non coinvolto nelle operazioni di detenzione e preparazione della droga destinata allo spaccio, che erano solo a lui ascrivibili.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza del riesame per il profilo della gravità indiziaria, attesa l'ingiustificata svalutazione della tesi difensiva della mera connivenza non punibile di Diop, rispetto alle illecite attività ascrivibili al coindagato Black che ne aveva peraltro rivendicato l'esclusiva responsabilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso si palesa inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, oltre che sprovvisto del requisito di specificità.

2. In linea di fatto, appare invero evidente la genericità della doglianza difensiva, che neppure si misura con l'ampio e convincente apparato argomentativo dell'ordinanza del riesame.

Il Tribunale, nel desumere la prova cautelare dagli esiti investigativi che avevano condotto all'arresto dei due occupanti dell'alloggio, ha osservato che all'interno dell'abitazione venivano rinvenuti non solo i residui della droga, di cui gli occupanti avevano cercato di disfarsi gettandola nello scarico del wc appena avvertiti dal terzo complice (riuscito a fuggire) dell'imminente irruzione della polizia giudiziaria, ma anche di ulteriori reperti indicativi della preparazione in atto di sostanza stupefacente da confezionare, in parte già pesata e confezionata in dosi, oltre una pentola di acqua in ebollizione con relative tazze per la preparazione di altre dosi.

Di talché, a fronte di tali inequivoche circostanze di fatto appariva non verosimile l'assunzione di responsabilità esclusiva da parte del coíndagato Black per le descritte operazioni di detenzione, preparazione e confezionamento della droga, che viceversa erano in corso di palese esecuzione all'interno dell'alloggio coabitato dai due indagati.

3. Sotto il profilo del presupposto di gravità indiziarla proprio della presente fase cautelare, che resta distinto dalla regola di giudizio per l'affermazione di colpevolezza e la condanna dell'imputato, ritiene pertanto il Collegio che la decisione del riesame, siccome congruamente e logicamente argomentata in fatto, risulta insindacabile in sede di scrutinio di legittimità del provvedimento impugnato.

In linea di diritto, la decisione del riesame appare infine coerente con il principio giurisprudenziale per il quale, in tema di stupefacenti, la differenza tra concorso nel delitto di illecita detenzione e connivenza non punibile risiede nel fatto che nell'uno si richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all'altrui proposito criminoso, e che questo sia suscettibile di manifestarsi - come è stato riscontrato nel caso in esame - anche in forma agevolatrice e valevole a garantire al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare, mentre nell'altra è mantenuto, da parte dell'agente, un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto (Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024, dep. 2025, Giaquinto, Rv. 287403; Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-02; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264454).

3. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di tremila euro alla Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Senegal avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino, sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Torino, sezione per il riesame, con l'ordinanza in epigrafe ha confermato il provvedimento coercitivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], arrestato il 30 aprile 2025 per il reato di detenzione (in concorso con [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente) a fini di cessione di stupefacenti del tipo cocaina e crack (60 gr. in grumi e 8,6 gr. in dosi). 71) La prova cautelare delle illecite attività dell'indagato emergeva dagli esiti investigativi che avevano condotto all'arresto dei due occupanti dell'alloggio (un terzo soggetto, inseguito dalle forze dell'ordine, era riuscito a fuggire), all'interno del quale erano stati rinvenuti vari reperti, residui della droga gettata nello scarico del wc poco prima dell'irruzione della polizia giudiziaria, indicativi della preparazione in atto di sostanza da confezionare, in parte già pesata e confezionata, nonché di una pentola di acqua in ebollizione con relative tazze per la preparazione di altre dosi. A fronte di tali circostanze non rilevava, ad avviso del Tribunale, la dichiarazione confessoria di Black, secondo il quale Diop sarebbe stato un coinquilino non coinvolto nelle operazioni di detenzione e preparazione della droga destinata allo spaccio, che erano solo a lui ascrivibili. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza del riesame per il profilo della gravità indiziaria, attesa l'ingiustificata svalutazione della tesi difensiva della mera connivenza non punibile di Diop, rispetto alle illecite attività ascrivibili al coindagato Black che ne aveva peraltro rivendicato l'esclusiva responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si palesa inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, oltre che sprovvisto del requisito di specificità. 2. In linea di fatto, appare invero evidente la genericità della doglianza difensiva, che neppure si misura con l'ampio e convincente apparato argomentativo dell'ordinanza del riesame. Il Tribunale, nel desumere la prova cautelare dagli esiti investigativi che avevano condotto all'arresto dei due occupanti dell'alloggio, ha osservato che all'interno dell'abitazione venivano rinvenuti non solo i residui della droga, di cui gli occupanti avevano cercato di disfarsi gettandola nello scarico del wc appena avvertiti dal terzo complice (riuscito a fuggire) dell'imminente irruzione della polizia giudiziaria, ma anche di ulteriori reperti indicativi della preparazione in atto di sostanza stupefacente da confezionare, in parte già pesata e confezionata in dosi, oltre una pentola di acqua in ebollizione con relative tazze per la preparazione di altre dosi. Di talché, a fronte di tali inequivoche circostanze di fatto appariva non verosimile l'assunzione di responsabilità esclusiva da parte del coíndagato Black per le descritte operazioni di detenzione, preparazione e confezionamento della droga, che viceversa erano in corso di palese esecuzione all'interno dell'alloggio coabitato dai due indagati. 3. Sotto il profilo del presupposto di gravità indiziarla proprio della presente fase cautelare, che resta distinto dalla regola di giudizio per l'affermazione di colpevolezza e la condanna dell'imputato, ritiene pertanto il Collegio che la decisione del riesame, siccome congruamente e logicamente argomentata in fatto, risulta insindacabile in sede di scrutinio di legittimità del provvedimento impugnato. In linea di diritto, la decisione del riesame appare infine coerente con il principio giurisprudenziale per il quale, in tema di stupefacenti, la differenza tra concorso nel delitto di illecita detenzione e connivenza non punibile risiede nel fatto che nell'uno si richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all'altrui proposito criminoso, e che questo sia suscettibile di manifestarsi - come è stato riscontrato nel caso in esame - anche in forma agevolatrice e valevole a garantire al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare, mentre nell'altra è mantenuto, da parte dell'agente, un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto (Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024, dep. 2025, Giaquinto, Rv. 287403; Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-02; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264454). 3. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di tremila euro alla Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,
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