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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27589/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 30547 /20 2 1 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA];rappresentata e difes a da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procuraspeciale rilasciata il 2 settembre 2021; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Innocenti; rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale allegata al controricorso ; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- per la cassazione della sentenzan. 1111 /202 1 della CORTE d’APPELLO di FIRENZE, pubblicata il 3 giugno 2021; udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.il 2 maggio 2005 [OSCURATO:PERSONA]Innocenti propose ricorso per la separazionepersonale dal coniuge Al b a [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Firenze; con ordinanza del 10 ottobre 2005 , il Presidente del Tribunale, nell’impartire i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse dei coniugi, stabilì a carico del marito un contributo per il mantenimento della moglie «di Euro 1.300 mensili (sul presupposto che quest’ultima abbia rilasciato al marito l’immobile di [OSCURATO:PERSONA], 79 in Firenze») – immobile di proprietà esclusiva del sig. [OSCURATO:PERSONA]Innocenti – «ovvero di Euro 300,00 mensili (sul presupposto che quest’ultima non abbia rilasciato al marito l’immobile di [OSCURATO:PERSONA], 79 in Firenze»); con atto notificato il22 settembre 2006, nelle more del giudizio di separazione, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] dinanzi a l Tribunale di Firenze, domandando che fosse condannata al rilascio dell’immobile, sul presupposto che, a far data dall’ordinanza presidenziale del 10ottobre 2005, ella lo detenesse senza titolo; la causa di separazione si concluse con sentenza n. 2777/2010, pubblicata il 16 settembre 2010,con cui i l Tribunale di Firenze rigettò la richiesta di assegnazionedella casa coniugale avanzata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e rideterminò il contributo mensile di mantenimentoa carico del marito «nella misura di € 1.100,00 mensili a decorreredal rilascio della casa coniugale e di €450,00 mensili fino a quel momento»; tali statuizioni furono confermate nell’ordinanza presidenziale relativa alla successiva causa di divorzio; la causa di rilascio per occupazione sine titulo si concluse invece con sentenza n. 1223/2016, pubblicata il 14 luglio 2016, passata in giudicato, con cui la Corte d’appello di Firenze, dichiarata la nullità della contraria decisione resa in primo grado dal Tribunale, rigettò la domanda di [OSCURATO:PERSONA]Innocenti;

2. con citazione del 23 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA]Innocenti convenne nuovamente in giudiziola moglie [OSCURATO:PERSONA] per l’occupazione abusiva dell’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] 79, chiedendo che fosse condannata al rilascio e al risarcimento del danno; il [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 31 ottobre 2017, n. 3494, per quanto ancora rileva, preso atto che la casa era stata effettivamente rilasciata il 19 gennaio 2015, accertò l’occupazione sine titulo con riferimento al periodo dal 16 settembre 2010 (data della pubblicazione della sentenza conclusiva del giudizio di separazione) alla data del rilascio e condannò [OSCURATO:PERSONA] a pagare a l marito la somma di Euro 40.800,00, oltre interessi, sulla base del valore locatizio , come accertato nellaCTU espletata nel giudizio di separazione; 3.la sentenza del Tribunale è stata integralmente confermata dalla Corte d’appello di Firenze , la quale, con sentenza 3 giugno 2021, n. 1111, ha rigettatol’impugnazione di Alba B etti sulla base , per quanto ancora interessa,delle seguenti considerazioni: I-la sentenza della Corte d’appello n. 1223/2016, di rigetto della prima domanda di rilascio proposta da [OSCURATO:PERSONA]Innocenti ( in seguito alla quale , secondo l’appellante, era stata accertata con efficaciadi giudicato la sussistenza di un legittimo titolo di detenzione dell’immobile d a parte sua) , aveva affermato che l’ ordinanza emessa nella fase presidenziale del giudizio di separazione andava intesa nel senso che competeva allamoglie, parte economica debole, la scelta se continuare ad occuparel’abitazione coniugale (percependo un assegno di mantenimento ridotto) oppure rilasciarla ( percependo l’assegno pieno); II- in tal senso , la sentenza n.1223/2016 aveva effettivamente interpretato l’ ordinanza del 10 ottobre 2005 come attributiva della facoltà di restare nella casa con un assegno ridotto (in alternativa a quelladi uscirne con un a s segno pieno), ma , anche a voler attribuire a questa interpretazione l’efficacia di giudicato esterno, come tale rilevanteanche nel successivo giudizio, essa efficacia non poteva che essere circoscritta al decisum contenuto nel la sentenza medesima , «ossia nei limiti della interpretazione da dare all’ordinanza presidenziale del 10.10.2005»; III-pertanto, anche a voler ritenere che, per effetto della sentenza n. 1223/2016, fosse stato accertato con efficacia di giudicato che l’ordinanza del 10 ottobre 2005 aveva attribuito un legittimo titolo di detenzione alla sig.raBetti, questo titolo sarebbe rimasto efficace solo sino al 16 settembre 2010, data i n cui l’ ordinanza interinale presidenziale del 10 ottobre 2005 era stata sostituita dalla sentenza n.2777/2010, conclusiva del giudizio di se parazione , la quale , provvedendoin via definitiva, aveva integralmente mutato il contenuto della prima regolazione provvisoria dei rapporti tra i coniugi, non solo espressamente rigettando la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla moglie, ma anche sostituendo formalmente la previsione della facoltà alternativa di [OSCURATO:PERSONA] di continuare nella detenzione fruendo di un assegno ridotto ( o cessarla fruendo di un assegno pieno) con la diversa previsione di un meccanismo volto a «tenere indenne [OSCURATO:PERSONA]Innocenti del pesoeconomico costituito dal protrarsi dell’abusivaoccupazione dell’immobile»; IV-tale mutato contenuto della regolamentazione dei rapporti tra i coniugi era stato poi confermato con l’ordinanza presidenziale emessa nellasuccessiva cau sa di d ivorzio sicché, in conclusione , a far tempo dal 16 settembre 2010 (data dellapubblicazione della sentenza conclusiva della causa di separazione) e sino al 19 gennaio 2015 (data del rilascio), la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] «non aveva più alcun titolo per abitare in [OSCURATO:PERSONA]»; 4.avverso la sentenza della Corte fiorentina ha proposto ricorso per cassazioneAlba [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi; harisposto con controricorso [OSCURATO:PERSONA]Innocenti ; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale; il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte; entrambe leparti hanno depositato memoria.

Considerato che:

1. c on il primo motivo viene denunciata « Violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324, 325, cod. proc. civ. (eccezione di giudicato) in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.»; la ricorrente: osserva che la sentenza n. 1223/2016 della Corte d’appellodi Firenze, di rigetto della prima domanda di rilascio proposta da [OSCURATO:PERSONA]Innocenti nel 2006, aveva escluso l’occupazione senza titolo dell’immobile e aveva dichiarato legittima la detenzione dello stesso da parte sua, qualificando il rapporto giuridico c ome “comodato precario”»; rammenta – previa trascrizione di uno stralcio della motivazione della stessa sentenza n. 1223/2016 – come quest’ultima, facendo riferimento all’ordinanza presidenziale del 10 ottobre 2005, avesse evidenziato che tale provvedimento, dettando la regolamentazione di una m ateria indispon ibile , le avesse riservato la scelta tra l’opzione del mantenimento dell’abitazione dell’immobile e quella del suo rilascio; sostiene che consimile c o ntenuto della regolamentazione dei rapporti tra i coniugi non era stato affatto modificato dalla sentenza n. 2777/2010, pubblicata il 16 settembre 2010, conclusiva del giudizio di se parazione , la quale aveva invece ribadito le medesime condizioni già stabilite nell’ordinanza presidenzialedel 10 ottobre 2005; conclude che , pertanto, in ragione della mancata impugnazione della sentenza n. 1223/2016, si sarebbe formato il giudicato sulla sussistenza della legittima occupazione dell’immobile da partesua, non solo in relazione al periodo successivo al 10 ottobre 2005,ma anche con riguardo al p e riodo successivo al 16 settembre 2010, oggettodel presente giudizio; 2.con il secondo motivo viene denunciata « Nullità della sentenza perviolazione di legge ex art. 360 c.p.c. comma 1 nn.3 e 4 per avere la Corte territoriale fatto mal governo del principio del divieto del ne bis in idem»; la ricorrente ribadisceche con la sentenza n. 1223/2016, passata ingiudicato, la Corte d’appello di Firenze, previa declaratoria di nullità della contraria sentenza emessa in p rimo grado dal Tribunale della stessa città, aveva rigettatola domanda di rilascioper occupazione sine tituloproposta nei suoi confronti dal coniuge [OSCURATO:PERSONA]Innocenti nel 2006, dichiarando legittima la detenzione dell’immobile da parte sua e qualificandola c o me “ comodato precario ” ; osserva che il successivo giudizio, introdotto con citazione del 23 luglio 2014 e culminato nella sentenza impugnata, non sarebbe che una replica del precedente poiché avrebbead oggetto l’accertamento dell’ occupazione abusiva dello stesso immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] a Firenze, in relazione al periodo successivo al deposito della sentenza n. 2777/2010; ciò posto , sostiene che la sentenza impugnata , nel confermare la decisione di primo grado, di accertamento della occupazione abusiva e di condanna al risarcimento del danno, « pur avendo riconosciuto che sulla sentenza n.1223/2016 era caduto il giudicato esterno», avrebbe « errato nel non ritenere l ’effetto vincolante in relazione dell’ accertamento circa la legittimità dell’occupazione, anche nel secondo giudizio, instaurato dallo Scininel 2014, nella pendenza del precedente giudizioradicato nell’anno 2006, stante il divietodel ne bis in idem»; 2.1.i primi due motivi, da esaminare congiuntamente per evidente connessione, sono infondati; come la stessa ricorrentericonosce, la sentenza n. 1223/2016 , nel qualificare il rapporto giuridico vertente tra i coniugi in ordine all’immobile in contestazione come “comodato precario” finalizzato all’esigenza abitativa del coniuge separato, aveva individuato la fonte di tale rapporto (e , dunque, del titolo della legittima detenzione da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]) nell’ordinanza del 10 ottobre 2005, la quale, nel regolare provvisoriamente i rapporti tra i coniugiseparandi, aveva attribuito alla moglie (coniugeeconomicamente debole) la facoltà di scelta in ordineall’alternativa se mantenere (a ppunto legittimamente ) l’occupazione dell’immobile fru e ndo di un a ss egno di mantenimento ridotto, oppure rilasciarlo percependoun a ssegno pieno; questa interpretazione del contenuto dell’ordinanza presidenziale del 2005,quale fonte attributiva di un titolo di legittima detenzione, da parte di uno dei coniugi, di una casa di proprietà esclusiva dell’altro , pur in difetto di formale assegnazione quale casa coniugale, è oggettivamente opinabile; tuttavia, la sentenza n. 1223 / 2016 non è stata impugnatasicché sulla detta statuizione si è formato il giudicato; i limiti oggettivi di questo giudicato , però , come correttamente evidenziato dalla Corte d’ appello, non oltrepassano l ’orizzonte dell’accertamento contenuto nella sentenza ( arg . ex art. 2909 cod . civ.), ovverosia l’accertamento della sussistenza di un comodato precarioche trovava la sua fonte nell’ ordinanza presidenziale del 10 ottobre 2005 e che pertanto avevaesplicato i suoi effetti, quale titolo di legittimadetenzione dell’immobile da parte di [OSCURATO:PERSONA], finché era rimasta efficace la predetta ordina nza, ovverosia sino alla pubblicazione della sentenza conclusiva del giudizio di separazione , avvenutail 16 settembre 2010; poiché non è dubbio che il provvedimento presidenziale , quale provvedimentointerinale diretto a rendere i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse dei coniugi,fosse stato sostituito dalla sentenza conclusiva del giudizio –e poiché sull’interpretazione del contenuto d i questasentenza, a differenza di quell a ave n te ad oggetto l’ordinanza presidenziale, non si eraformato alcun giudicato – , non è censurabile l’accertamento della Corte d’ appello circa l’ avvenuta modifica della disciplina dei rapporti tra le parti, con esclusione dell’attribuzione ad [OSCURATO:PERSONA] dellafacoltà di continuare a detenere lecitamente l’immobile ; la sussistenza di consimile modifica, anz i, appare evidente ove si confrontino i due provvedimenti, posto che la sentenza, a differenza dell’ordinanzapresidenziale, reca va il rigetto espresso della domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da [OSCURATO:PERSONA] e prevedevaun diverso meccanismo ai fini d ella distinzione tra l e ragioni dell’attribuzione dell’assegno ridotto e quelle del riconoscimento dell’assegno pieno, agganciata, non alla libera scelta di continuare o meno la detenzione del bene immobile, bensì alla protrazione o meno della permanenzaillegittima in esso; restada aggiungere che, se , da un lato, nessun giudicato si era formato sulla interpretazione del contenuto della sentenza n. 2777/2010 (la quale, sostituendo l’ordinanza interinale del 10 ottobre 2005, avevaprovveduto alla regolazione dei rapporti tra i coniugi nel periodosuccessivo al 16 ottobre 2010 ) , dall’altro lato, l’ accertamento , ad opera della sentenza impugnata , del carattere illecito dell’occupazione dell’immobile da parte della ricorrente, nel periodo successivoa tale data, non ha concretato alcun bis in idem , posto che il precedente diverso accertamento operato con la sentenza n.1223/2016 avevariguardato un distinto periodo temporale; i primi due motivi, pertanto, vanno rigettati;

3. con il terzo motivo viene denunciata « Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. n.4 e nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e illogica, in relazioneall’art. 360 n. 4) c.p.c.»; la ricorrentesostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbeillogica e incomprensibile nella parte in cui ha ritenuto che la sentenza n. 2777/2010, conclusiva del giudiziodi separazione, avesse mutatoil contenuto della regolazione dei rapporti tra i coniugi rispetto all’ordinanza del 10 ottobre 2005, escludendo la legittimità della continuazione dell’occupazione dell’immobile da parte suaper il periodo successivoal 16 ottobre 2010 ; 3.1.il motivo è manifestamente infondato; giova ricordare che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n.4 cod. proc. civ., la cui violazione – deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. –sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez.

Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass.3/03/2022, n. 7090); nella vicenda in esame, è di tutta evidenza che la motivazione della sentenza d’appello , per essere fondata – come si è sopra veduto nell’illustrarne gli aspetti salienti – su un articolato apparato argomentativo (evidentemente non condiviso nel merito dalla ricorrente ma, nondimeno, esistente, coerente e perspicuo), non presenta alcuna delle gravi lacune (totale mancanza, mera apparenza, irriducibile contraddittorietà, perplessità ed obiettiva incomprensibilità) che sole consentono il sindacato di legittimità della motivazione della sentenza di merito; 4.in definitiva, il ricorso va rigettato.

5. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario, in proporzione all’attività difensiva spiegata; in particolare, non può tenersi conto della memoria depositata ai sensi dell’art. 380 - bis .1. cod . proc . civ., la quale non contiene alcuna ulteriore illustrazione delle ragioni del controricorso ma si limita a ribadirne le conclusioni; 6.sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso; condanna laricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore , dichiaratosiantistatario; a norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a tit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 30547 /20 2 1 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA];rappresentata e difes a da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procuraspeciale rilasciata il 2 settembre 2021; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Innocenti; rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale allegata al controricorso ; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- per la cassazione della sentenzan. 1111 /202 1 della CORTE d’APPELLO di FIRENZE, pubblicata il 3 giugno 2021; udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.il 2 maggio 2005 [OSCURATO:PERSONA]Innocenti propose ricorso per la separazionepersonale dal coniuge Al b a [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Firenze; con ordinanza del 10 ottobre 2005 , il Presidente del Tribunale, nell’impartire i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse dei coniugi, stabilì a carico del marito un contributo per il mantenimento della moglie «di Euro 1.300 mensili (sul presupposto che quest’ultima abbia rilasciato al marito l’immobile di [OSCURATO:PERSONA], 79 in Firenze») – immobile di proprietà esclusiva del sig. [OSCURATO:PERSONA]Innocenti – «ovvero di Euro 300,00 mensili (sul presupposto che quest’ultima non abbia rilasciato al marito l’immobile di [OSCURATO:PERSONA], 79 in Firenze»); con atto notificato il22 settembre 2006, nelle more del giudizio di separazione, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] dinanzi a l Tribunale di Firenze, domandando che fosse condannata al rilascio dell’immobile, sul presupposto che, a far data dall’ordinanza presidenziale del 10ottobre 2005, ella lo detenesse senza titolo; la causa di separazione si concluse con sentenza n. 2777/2010, pubblicata il 16 settembre 2010,con cui i l Tribunale di Firenze rigettò la richiesta di assegnazionedella casa coniugale avanzata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e rideterminò il contributo mensile di mantenimentoa carico del marito «nella misura di € 1.100,00 mensili a decorreredal rilascio della casa coniugale e di €450,00 mensili fino a quel momento»; tali statuizioni furono confermate nell’ordinanza presidenziale relativa alla successiva causa di divorzio; la causa di rilascio per occupazione sine titulo si concluse invece con sentenza n. 1223/2016, pubblicata il 14 luglio 2016, passata in giudicato, con cui la Corte d’appello di Firenze, dichiarata la nullità della contraria decisione resa in primo grado dal Tribunale, rigettò la domanda di [OSCURATO:PERSONA]Innocenti; 2. con citazione del 23 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA]Innocenti convenne nuovamente in giudiziola moglie [OSCURATO:PERSONA] per l’occupazione abusiva dell’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] 79, chiedendo che fosse condannata al rilascio e al risarcimento del danno; il [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 31 ottobre 2017, n. 3494, per quanto ancora rileva, preso atto che la casa era stata effettivamente rilasciata il 19 gennaio 2015, accertò l’occupazione sine titulo con riferimento al periodo dal 16 settembre 2010 (data della pubblicazione della sentenza conclusiva del giudizio di separazione) alla data del rilascio e condannò [OSCURATO:PERSONA] a pagare a l marito la somma di Euro 40.800,00, oltre interessi, sulla base del valore locatizio , come accertato nellaCTU espletata nel giudizio di separazione; 3.la sentenza del Tribunale è stata integralmente confermata dalla Corte d’appello di Firenze , la quale, con sentenza 3 giugno 2021, n. 1111, ha rigettatol’impugnazione di Alba B etti sulla base , per quanto ancora interessa,delle seguenti considerazioni: I-la sentenza della Corte d’appello n. 1223/2016, di rigetto della prima domanda di rilascio proposta da [OSCURATO:PERSONA]Innocenti ( in seguito alla quale , secondo l’appellante, era stata accertata con efficaciadi giudicato la sussistenza di un legittimo titolo di detenzione dell’immobile d a parte sua) , aveva affermato che l’ ordinanza emessa nella fase presidenziale del giudizio di separazione andava intesa nel senso che competeva allamoglie, parte economica debole, la scelta se continuare ad occuparel’abitazione coniugale (percependo un assegno di mantenimento ridotto) oppure rilasciarla ( percependo l’assegno pieno); II- in tal senso , la sentenza n.1223/2016 aveva effettivamente interpretato l’ ordinanza del 10 ottobre 2005 come attributiva della facoltà di restare nella casa con un assegno ridotto (in alternativa a quelladi uscirne con un a s segno pieno), ma , anche a voler attribuire a questa interpretazione l’efficacia di giudicato esterno, come tale rilevanteanche nel successivo giudizio, essa efficacia non poteva che essere circoscritta al decisum contenuto nel la sentenza medesima , «ossia nei limiti della interpretazione da dare all’ordinanza presidenziale del 10.10.2005»; III-pertanto, anche a voler ritenere che, per effetto della sentenza n. 1223/2016, fosse stato accertato con efficacia di giudicato che l’ordinanza del 10 ottobre 2005 aveva attribuito un legittimo titolo di detenzione alla sig.raBetti, questo titolo sarebbe rimasto efficace solo sino al 16 settembre 2010, data i n cui l’ ordinanza interinale presidenziale del 10 ottobre 2005 era stata sostituita dalla sentenza n.2777/2010, conclusiva del giudizio di se parazione , la quale , provvedendoin via definitiva, aveva integralmente mutato il contenuto della prima regolazione provvisoria dei rapporti tra i coniugi, non solo espressamente rigettando la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla moglie, ma anche sostituendo formalmente la previsione della facoltà alternativa di [OSCURATO:PERSONA] di continuare nella detenzione fruendo di un assegno ridotto ( o cessarla fruendo di un assegno pieno) con la diversa previsione di un meccanismo volto a «tenere indenne [OSCURATO:PERSONA]Innocenti del pesoeconomico costituito dal protrarsi dell’abusivaoccupazione dell’immobile»; IV-tale mutato contenuto della regolamentazione dei rapporti tra i coniugi era stato poi confermato con l’ordinanza presidenziale emessa nellasuccessiva cau sa di d ivorzio sicché, in conclusione , a far tempo dal 16 settembre 2010 (data dellapubblicazione della sentenza conclusiva della causa di separazione) e sino al 19 gennaio 2015 (data del rilascio), la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] «non aveva più alcun titolo per abitare in [OSCURATO:PERSONA]»; 4.avverso la sentenza della Corte fiorentina ha proposto ricorso per cassazioneAlba [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi; harisposto con controricorso [OSCURATO:PERSONA]Innocenti ; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale; il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte; entrambe leparti hanno depositato memoria. Considerato che: 1. c on il primo motivo viene denunciata « Violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324, 325, cod. proc. civ. (eccezione di giudicato) in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.»; la ricorrente: osserva che la sentenza n. 1223/2016 della Corte d’appellodi Firenze, di rigetto della prima domanda di rilascio proposta da [OSCURATO:PERSONA]Innocenti nel 2006, aveva escluso l’occupazione senza titolo dell’immobile e aveva dichiarato legittima la detenzione dello stesso da parte sua, qualificando il rapporto giuridico c ome “comodato precario”»; rammenta – previa trascrizione di uno stralcio della motivazione della stessa sentenza n. 1223/2016 – come quest’ultima, facendo riferimento all’ordinanza presidenziale del 10 ottobre 2005, avesse evidenziato che tale provvedimento, dettando la regolamentazione di una m ateria indispon ibile , le avesse riservato la scelta tra l’opzione del mantenimento dell’abitazione dell’immobile e quella del suo rilascio; sostiene che consimile c o ntenuto della regolamentazione dei rapporti tra i coniugi non era stato affatto modificato dalla sentenza n. 2777/2010, pubblicata il 16 settembre 2010, conclusiva del giudizio di se parazione , la quale aveva invece ribadito le medesime condizioni già stabilite nell’ordinanza presidenzialedel 10 ottobre 2005; conclude che , pertanto, in ragione della mancata impugnazione della sentenza n. 1223/2016, si sarebbe formato il giudicato sulla sussistenza della legittima occupazione dell’immobile da partesua, non solo in relazione al periodo successivo al 10 ottobre 2005,ma anche con riguardo al p e riodo successivo al 16 settembre 2010, oggettodel presente giudizio; 2.con il secondo motivo viene denunciata « Nullità della sentenza perviolazione di legge ex art. 360 c.p.c. comma 1 nn.3 e 4 per avere la Corte territoriale fatto mal governo del principio del divieto del ne bis in idem»; la ricorrente ribadisceche con la sentenza n. 1223/2016, passata ingiudicato, la Corte d’appello di Firenze, previa declaratoria di nullità della contraria sentenza emessa in p rimo grado dal Tribunale della stessa città, aveva rigettatola domanda di rilascioper occupazione sine tituloproposta nei suoi confronti dal coniuge [OSCURATO:PERSONA]Innocenti nel 2006, dichiarando legittima la detenzione dell’immobile da parte sua e qualificandola c o me “ comodato precario ” ; osserva che il successivo giudizio, introdotto con citazione del 23 luglio 2014 e culminato nella sentenza impugnata, non sarebbe che una replica del precedente poiché avrebbead oggetto l’accertamento dell’ occupazione abusiva dello stesso immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] a Firenze, in relazione al periodo successivo al deposito della sentenza n. 2777/2010; ciò posto , sostiene che la sentenza impugnata , nel confermare la decisione di primo grado, di accertamento della occupazione abusiva e di condanna al risarcimento del danno, « pur avendo riconosciuto che sulla sentenza n.1223/2016 era caduto il giudicato esterno», avrebbe « errato nel non ritenere l ’effetto vincolante in relazione dell’ accertamento circa la legittimità dell’occupazione, anche nel secondo giudizio, instaurato dallo Scininel 2014, nella pendenza del precedente giudizioradicato nell’anno 2006, stante il divietodel ne bis in idem»; 2.1.i primi due motivi, da esaminare congiuntamente per evidente connessione, sono infondati; come la stessa ricorrentericonosce, la sentenza n. 1223/2016 , nel qualificare il rapporto giuridico vertente tra i coniugi in ordine all’immobile in contestazione come “comodato precario” finalizzato all’esigenza abitativa del coniuge separato, aveva individuato la fonte di tale rapporto (e , dunque, del titolo della legittima detenzione da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]) nell’ordinanza del 10 ottobre 2005, la quale, nel regolare provvisoriamente i rapporti tra i coniugiseparandi, aveva attribuito alla moglie (coniugeeconomicamente debole) la facoltà di scelta in ordineall’alternativa se mantenere (a ppunto legittimamente ) l’occupazione dell’immobile fru e ndo di un a ss egno di mantenimento ridotto, oppure rilasciarlo percependoun a ssegno pieno; questa interpretazione del contenuto dell’ordinanza presidenziale del 2005,quale fonte attributiva di un titolo di legittima detenzione, da parte di uno dei coniugi, di una casa di proprietà esclusiva dell’altro , pur in difetto di formale assegnazione quale casa coniugale, è oggettivamente opinabile; tuttavia, la sentenza n. 1223 / 2016 non è stata impugnatasicché sulla detta statuizione si è formato il giudicato; i limiti oggettivi di questo giudicato , però , come correttamente evidenziato dalla Corte d’ appello, non oltrepassano l ’orizzonte dell’accertamento contenuto nella sentenza ( arg . ex art. 2909 cod . civ.), ovverosia l’accertamento della sussistenza di un comodato precarioche trovava la sua fonte nell’ ordinanza presidenziale del 10 ottobre 2005 e che pertanto avevaesplicato i suoi effetti, quale titolo di legittimadetenzione dell’immobile da parte di [OSCURATO:PERSONA], finché era rimasta efficace la predetta ordina nza, ovverosia sino alla pubblicazione della sentenza conclusiva del giudizio di separazione , avvenutail 16 settembre 2010; poiché non è dubbio che il provvedimento presidenziale , quale provvedimentointerinale diretto a rendere i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse dei coniugi,fosse stato sostituito dalla sentenza conclusiva del giudizio –e poiché sull’interpretazione del contenuto d i questasentenza, a differenza di quell a ave n te ad oggetto l’ordinanza presidenziale, non si eraformato alcun giudicato – , non è censurabile l’accertamento della Corte d’ appello circa l’ avvenuta modifica della disciplina dei rapporti tra le parti, con esclusione dell’attribuzione ad [OSCURATO:PERSONA] dellafacoltà di continuare a detenere lecitamente l’immobile ; la sussistenza di consimile modifica, anz i, appare evidente ove si confrontino i due provvedimenti, posto che la sentenza, a differenza dell’ordinanzapresidenziale, reca va il rigetto espresso della domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da [OSCURATO:PERSONA] e prevedevaun diverso meccanismo ai fini d ella distinzione tra l e ragioni dell’attribuzione dell’assegno ridotto e quelle del riconoscimento dell’assegno pieno, agganciata, non alla libera scelta di continuare o meno la detenzione del bene immobile, bensì alla protrazione o meno della permanenzaillegittima in esso; restada aggiungere che, se , da un lato, nessun giudicato si era formato sulla interpretazione del contenuto della sentenza n. 2777/2010 (la quale, sostituendo l’ordinanza interinale del 10 ottobre 2005, avevaprovveduto alla regolazione dei rapporti tra i coniugi nel periodosuccessivo al 16 ottobre 2010 ) , dall’altro lato, l’ accertamento , ad opera della sentenza impugnata , del carattere illecito dell’occupazione dell’immobile da parte della ricorrente, nel periodo successivoa tale data, non ha concretato alcun bis in idem , posto che il precedente diverso accertamento operato con la sentenza n.1223/2016 avevariguardato un distinto periodo temporale; i primi due motivi, pertanto, vanno rigettati; 3. con il terzo motivo viene denunciata « Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. n.4 e nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e illogica, in relazioneall’art. 360 n. 4) c.p.c.»; la ricorrentesostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbeillogica e incomprensibile nella parte in cui ha ritenuto che la sentenza n. 2777/2010, conclusiva del giudiziodi separazione, avesse mutatoil contenuto della regolazione dei rapporti tra i coniugi rispetto all’ordinanza del 10 ottobre 2005, escludendo la legittimità della continuazione dell’occupazione dell’immobile da parte suaper il periodo successivoal 16 ottobre 2010 ; 3.1.il motivo è manifestamente infondato; giova ricordare che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n.4 cod. proc. civ., la cui violazione – deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. –sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass.3/03/2022, n. 7090); nella vicenda in esame, è di tutta evidenza che la motivazione della sentenza d’appello , per essere fondata – come si è sopra veduto nell’illustrarne gli aspetti salienti – su un articolato apparato argomentativo (evidentemente non condiviso nel merito dalla ricorrente ma, nondimeno, esistente, coerente e perspicuo), non presenta alcuna delle gravi lacune (totale mancanza, mera apparenza, irriducibile contraddittorietà, perplessità ed obiettiva incomprensibilità) che sole consentono il sindacato di legittimità della motivazione della sentenza di merito; 4.in definitiva, il ricorso va rigettato. 5. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario, in proporzione all’attività difensiva spiegata; in particolare, non può tenersi conto della memoria depositata ai sensi dell’art. 380 - bis .1. cod . proc . civ., la quale non contiene alcuna ulteriore illustrazione delle ragioni del controricorso ma si limita a ribadirne le conclusioni; 6.sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso; condanna laricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore , dichiaratosiantistatario; a norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a tit
Sentenza Cassazione n. 27589/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris