CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 settembre 2023
Cassazione n. 32765/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7838/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresen- tante,quale procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA]., elett.te domi- ciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], che, unitamente all’avv . to [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e di- fende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata - avversola sentenza n. 1403/2019 della CORTE D’APPELLO di GE- NOVA,depositata il 10/12/2019; uditala relazione svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 7838/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri consentenza depositata in data 10/12/2019, la Corte d’appello di Genovaha confermato la decisione con la quale giudice di primo grado harigettato la domanda con la quale Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (successivamente [OSCURATO:SOCIETA].) ha invocato la condannadi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al rilascio di un immobile alla stessagià concesso in locazione dalla [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta nella disponibilitàdell’immobile sulla base di un contratto di locazione finan- ziaria concluso il 4/8/2005 con Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA].p.a.; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evi- denziato come Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (MPS) non avesse fornito la prova dell’avvenuta ricezione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., della missiva con la quale MPS aveva dichiarato di avvalersidella clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di locazionefinanziaria concluso con la [OSCURATO:SOCIETA]., con la conseguente insussistenzadella condizione (la risoluzione del contratto di leasing a montedella locazione conclusa tra [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA]- nerss.p.a.) invocata da MPS a fondamento della domanda di restitu- zione dell’immobile proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA]., propone ricorso per cassa- zionesulla base di tre motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto difese in questa sede; conmemoria in data 21/09/2023 la società ricorrente ha dichiarato dinon avere più interesse alla proposizione del ricorso, avuto riguardo alladefinizione in via bonaria della controversia;Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 7838/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri consideratoche, dev’essere preliminarmente rileva ta l’inammissibilità del ricorso persopravvenuta carenza di interesse alla relativa proposizione ; alriguardo, con dichiarazione scritta depositata in data 21/9/2023, i difensori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (nella qualità spiegata) hanno comunicato l’avvenuta definizione del presente giudizio “in via bonariatra le parti”, instando per la dichiarazione della cessazione della materiadel contendere; sulpunto, la circostanza del carattere meramente dichiarativo della comunicazioneproveniente dai difensori della società ricorrente, uni- tamente al rilievo dell’assenza di alcuna accettazione ad opera dell a controparte(rimasta contumac e in questa sede) e a l difetto di alcuna documentazione della dedotta definizione convenzionale della lite, escludel’applicabilità, al caso di specie, del consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa C orte, secondo cui, n el caso in cui nel corsodel giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con unaccordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sen- tenzaimpugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c.e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle partiper la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità soprav- venuta dello stesso ( Sez. U, Sentenza n. 8980 del 11/04/2018 , Rv. 650327– 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 10483 del 19/04/2023 , Rv. 667403 -01); sulla base di tali premesse, rilevata, in ogni caso, la manifesta- zione, da parte dei difensori della società ricorrente, della volontà di Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 7838/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri non insistere nel ricorso, dev’essere dichiarata l’inammissibilità di quest’ultimo; nonvi è luogo per l’adozione di alcun provvedimento, in ordine alla regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo lasocietà intimata svolto difese in questa sede ; dev’esserealtresì esclusa l’attestazione della sussistenza dei pre- suppostiprocessuali per la condanna della società ricorrente al paga- mento del doppio contributo ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trovando nella specie applicazione il consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale , i n tema di im- pugnazioni,la ratio dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 di- cembre2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccom- bente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorieo pretestuose, sicch é tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, del ricorso percassazione) ma non per quella sopravvenuta ( come, nella specie, persopravvenuto difetto di interesse) ( Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13636 del02/07/2015, Rv. 635682 – 01 ; v. altresì Sez. 3, Ordinanza n. 20697 del 20/07/2021 , Rv. 662193 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 3542 del 10/02/2017,Rv. 642858 - 01 ) ; P.Q.M. Dichiarainammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di inte- resse.Adunanzadel 4 ottobr