Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31715/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Tor

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di E7-A—c-R7111a -3 ha rigettato il reclamo che era stato presentato da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, avverso il provvedimento di sottoposizione al visto di censura della corrispondenza del 01/09/2022, emesso dal magistrato di sorveglianza di Cuneo.

2. Ricorre per cassazione il condannato, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per violazione di legge, mancanza e illogicità della motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Giova ricordare che la disciplina attinente alle limitazioni ed ai controlli della corrispondenza, nei confronti di persone soggette a restrizioni della libertà personale, è regolata dall'art 18-ter Ord. pen., nella veste assunta - per quanto qui di interesse - grazie all'intervento della legge 8 aprile 2004, n. 95.

La suddetta disposizione, al primo comma, detta una disciplina di carattere generale, in base alla quale tanto le limitazioni, il visto di controllo e la verifica del contenuto delle buste, disciplinati dai commi che vanno dal primo al quarto, quanto i provvedimenti di trattenimento, consentiti dal quarto comma, possono essere adottati soltanto al ricorrere di esigenze inerenti alle indagini o alla prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto.

Tali restrizioni, proprio in quanto limitative di un diritto fondamentale della persona, sono sottoposte - in ossequio all'art. 15 Cost. - ad una riserva di legge, rinforzata dalla garanzia giurisdizionale, di tal che l'adozione delle stesse è demandata a un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, che può adottarlo nei soli casi normativamente previsti.

La disciplina sopra tratteggiata si applica indistintamente a tutti i soggetti reclusi e, quindi, anche a quelli sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis legge n. 354 dei 1975; anzi, in relazione a questi ultimi, il comma 2-quater, lett. e) di tale articolo prevede, ulteriormente, la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo che per quella con i membri del Parlamento o con le autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia.

La giurisprudenza di legittimità, del resto, ha ripetutamente affermato il principio secondo cui «la decisione di mancata consegna, o mancato inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del predetto bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative o di prevenzione, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo» (Sez. 1, n. 48522 del 11/10/2019, Rao, Rv. 277888; Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527; Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479; Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472).

La motivazione del provvedimento giurisdizionale, sebbene si possa esplicare secondo una modalità espressiva e argomentativa che si connoti per sinteticità, deve comunque dare esaustivamente conto, in modo comprensibile, dell'iter concettuale seguito dal giudice, non potendo essere svilito fino a presentare un contenuto generico (Sez. 1, n. 16744 del 14/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257013).

4. Nella concreta fattispecie, il Tribunale di sorveglianza ha adeguatamente motivato il provvedimento reiettivo, chiarendo di reputare corretta la scelta operata dal Magistrato di sorveglianza; questi aveva ritenuto, infatti, che le informazioni richieste dal detenuto alla moglie, circa il tenore di vita dei familiari, potessero fornire indicazioni in ordine alla eventuale sussistenza di un aiuto economico, proveniente dalla consorteria malavitosa di appartenenza, essendo il Pagano detenuto da lungo tempo ed essendo i familiari dello stesso privi di occupazione.

Tale motivazione è logica ed esaustiva, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; a fronte di tale struttura argomentativa, la difesa propone solo argomentazioni reiterative e tendenti a provocare una nuova valutazione in fatto, ossia volte al compimento di una operazione estranea al perimetro del giudizio di legittimità.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Tor 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di E7-A—c-R7111a -3 ha rigettato il reclamo che era stato presentato da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, avverso il provvedimento di sottoposizione al visto di censura della corrispondenza del 01/09/2022, emesso dal magistrato di sorveglianza di Cuneo. 2. Ricorre per cassazione il condannato, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per violazione di legge, mancanza e illogicità della motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Giova ricordare che la disciplina attinente alle limitazioni ed ai controlli della corrispondenza, nei confronti di persone soggette a restrizioni della libertà personale, è regolata dall'art 18-ter Ord. pen., nella veste assunta - per quanto qui di interesse - grazie all'intervento della legge 8 aprile 2004, n. 95. La suddetta disposizione, al primo comma, detta una disciplina di carattere generale, in base alla quale tanto le limitazioni, il visto di controllo e la verifica del contenuto delle buste, disciplinati dai commi che vanno dal primo al quarto, quanto i provvedimenti di trattenimento, consentiti dal quarto comma, possono essere adottati soltanto al ricorrere di esigenze inerenti alle indagini o alla prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto. Tali restrizioni, proprio in quanto limitative di un diritto fondamentale della persona, sono sottoposte - in ossequio all'art. 15 Cost. - ad una riserva di legge, rinforzata dalla garanzia giurisdizionale, di tal che l'adozione delle stesse è demandata a un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, che può adottarlo nei soli casi normativamente previsti. La disciplina sopra tratteggiata si applica indistintamente a tutti i soggetti reclusi e, quindi, anche a quelli sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis legge n. 354 dei 1975; anzi, in relazione a questi ultimi, il comma 2-quater, lett. e) di tale articolo prevede, ulteriormente, la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo che per quella con i membri del Parlamento o con le autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia. La giurisprudenza di legittimità, del resto, ha ripetutamente affermato il principio secondo cui «la decisione di mancata consegna, o mancato inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del predetto bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative o di prevenzione, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo» (Sez. 1, n. 48522 del 11/10/2019, Rao, Rv. 277888; Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527; Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479; Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472). La motivazione del provvedimento giurisdizionale, sebbene si possa esplicare secondo una modalità espressiva e argomentativa che si connoti per sinteticità, deve comunque dare esaustivamente conto, in modo comprensibile, dell'iter concettuale seguito dal giudice, non potendo essere svilito fino a presentare un contenuto generico (Sez. 1, n. 16744 del 14/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257013). 4. Nella concreta fattispecie, il Tribunale di sorveglianza ha adeguatamente motivato il provvedimento reiettivo, chiarendo di reputare corretta la scelta operata dal Magistrato di sorveglianza; questi aveva ritenuto, infatti, che le informazioni richieste dal detenuto alla moglie, circa il tenore di vita dei familiari, potessero fornire indicazioni in ordine alla eventuale sussistenza di un aiuto economico, proveniente dalla consorteria malavitosa di appartenenza, essendo il Pagano detenuto da lungo tempo ed essendo i familiari dello stesso privi di occupazione. Tale motivazione è logica ed esaustiva, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; a fronte di tale struttura argomentativa, la difesa propone solo argomentazioni reiterative e tendenti a provocare una nuova valutazione in fatto, ossia volte al compimento di una operazione estranea al perimetro del giudizio di legittimità. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 31715/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris