CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 11578/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18093/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] II, 173, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.[OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] II 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],i primi due rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il terzo rappresentato e difeso da se stesso ex art 86 c.p.c. -controricorrenti e ricorrenti incidentale - e contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore domiciliato rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO CATANIA n. 85/2017 depositata il17/01/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A. RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] IudicaVincenzo, conduttore d i un fondo sito in Grammichele , ha convenuto in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Grammichele denunciando l'occupazione usurpativa del terreno da parte della società Kalat, e chiedendo il risarcimento dei danni; è intervenuta nel giudizio [OSCURATO:PERSONA] , proprietaria del fondo , aderendo alla richiesta risarcitoria. Il giudice di primo grado ha condannato la Kalat -che ha occupato e trasformato sine titulo il terreno de quo , - adiacente a d altro terreno regolarmente espropriato per realizzare un impianto di trattamento dei rifiuti secchi- a pagare al conduttore la somma di euro 3.314,00 e alla proprietaria la somma di euro 142.601,00 e ha rigettato le domande nei confronti del Comune di Grammichele. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello; conduttore e proprietaria hanno proposto appello incidentale deducendo la solidale responsabilità del Comune di Grammichele; l'appellante ha tra l’altro, eccepito la illegittimità e inammissibilità dell'intervento in giudizio della proprietaria del fondo. La Corte ha respinto sia l'appello principale che l'appello incidentale, condannando l’appellante al pagamento della metà delle spese del giudizio, distratte in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso per c assazione affidandosi a cinque motivi. Si sono costituiti resistendo con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propon endo ricorso incidentale. Il Comune si è costituito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 3 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell'art . 360 nn. 3 e 5 c.p.c. la violazione dell'art. 42 bis del DPR 327/2001 e l'omesso esame degli effetti prodotti dal sopravvenuto decreto di acquisizione sanante, oggetto di discussione tra le parti; si deduce l’improcedibilità delle autonome azioni di condanna al risarcimento danno proposte dal conduttore del fondo e dalla interveniente proprietaria. La società deduce che alla udienza del 5 maggio 2014 ha depositato il decreto n. 2 del 5 maggio 2014 (notificato quella stessa mattina) di acquisizione sanante della porzione di terreno occupata e trasformata sine titulo da essa società, non impugnato dalla Pitrella, allegando gli atti del giudizio di secondo grado , tra i quali il verbale della predetta udienza e il decreto di acquisizione sanante del terreno in contrada Poggiarelli di Grammichele in catastoal fg. 3 particella 22. La ricorrente inoltre deduce che nel presente giudizio non si è mai formato un giudicato interno sulla illiceità del comportamento di essa società, atteso che la Kalat ha sempre messo in discussione la validità dell'atto di intervento principale della proprietaria e c hiede che la Corte di Cassazione stessa voglia dichiarare la improcedibilitàdell’azione. 2.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione degli art t. 24 e 11 della Costituzione, la violazione dell'art. 268 c . p . c . e del principio del contraddittorio; si eccepisce la inammissibilità dell'intervento principale di PitrellaRosa, in quanto avvenuto a istruttoria chiusa. La parte deduce che pur se è in astratto condivisibile l’affermazione della Corte d'appello, la quale ha ritenuto che non opera la preclusione per chi interviene volontariamente nel processo salvo l'obbligo di accettare le preclusioni istruttorie, essa ha però errato a porre a fondamento della decisione l’accertamento tecnico preventivo presentato da Iudica (ma a suo tempo richiesto da Pitrella), sul quale si è a sua volta fondato il consulente tecnico d’ufficio, così ledendo il diritto di difesa della società che aveva impostatola propria difesa solo sulla finalità di contrastare le domande di Iudica. 3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art . 360 n. 3 c.p.c. la violazionedegli art t . 24 e 11 Cost e dell’ art 115 c.p . c.. La ricorrente deduce che la C orte ha ingiustamente confermato la sentenza di condanna sulla base di una prova preventiva che pur se richiesta dalla Pitrella è stata acquisita nel corso del giudizio su iniziativa dell'attore Iudica, mentre la P itrella è intervenuta a fase istruttoria esaurita, restando preclusa alla convenuta la facoltà di confutare le risultanze della prova preventiva mediante richiesta istruttoria o produzioni documentali contrarie. 4.-Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 nn.3 e 5 c.p.c. la violazionedegli art t . 2043 e 2056 c.c. e l’ erroneo riconoscimento della qualità di suolo legalmente edificabile, nonché la violazione dell’art. 51 del DPR 218/1978. Si lamenta altresì, in via subordinata, la omessa differenziazione del valore in ragione delle diverse destinazioni impresse dal piano regolatore territoriale del Consorzio ASI. La società deduce che i l terreno occupato era funzionalmente destinato ad “attrezzature di interesse collettivo e servizi generali” e in parte a “verde privato”; non era per tanto destinato ad insediamenti industriali o produttivi di natura privatistica come erroneamente statuito dalla sentenza impugnata; osserva che i piani regolatori territoriali dei consorzi ASI una volta approvati producono gli stessi effetti del piano territoriale, di coordinamento di conseguenza esplicano in effetti diretti esclusivamente verso gli enti locali i quali a loro volta sono tenuti ad adeguarsi, ma nessun effetto essi hanno in ordine all'attività edificatoria dei privati fintanto che le relative prescrizioni non siano recepite dalpiano regolatore generale. 5.- Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 c.c.Il motivo è p roposto in via gradat a al quarto. La società lamenta la brev ità del la motivazione della sentenza impugnata sul tipo di risarcimento da riconoscere per quella parte di terreno che sebbene non occupataè rimasta interclusa a seguito dell'esecuzione dell'opera pubblica; deduce che il giudice di secondo grado si è limitato a dire che il tratto residuale è di fatto inservibile non potendosi pretendere che il proprietario agisca in giudizio nei confronti del vicino per la costituzione di una servitù di passaggio. 6.- Con il motivo di ricorso incidentale le parti lamentano ai sensi dell’art 360 nn. 3 e 5 c.p.c. la violazione dell’art 2730 c.c. dell’art.112 c.p.c. degli artt. 42 Cost. e 42 bis del DPR 327/2001 e la conseguente omessa pronuncia anche in ordine allaconversione dl procedimento in giudizio di opposizione alla stima. I controricorrenti deducono che l Comune non ha mai disconosciuto il provvedimento reso ex art 42 bis del DPR 327/2001 e che esso costituisce prova confessoria della responsabilità solidale del Comune stesso, che la Corte non ha tenuto in considerazione; detto documento ha invece comportato la necessità di pronunciarsi in ordine ad una nuova e diversa dimensione giuridica della fattispecie sulla quale è stata omessa ogni minima pronuncia. 7.-Il primo motivo del ricorso è fondato. E’ pacifico, ed anche documentato da parte ricorrente, che nel corso del giudizio di secondo grado è intervento decreto di acquisizione sanante dell’area in questione, ex art 42 bis del DPR 327/2001, e che detto documento è stato sottoposto alla attenzione del giudice di secondo grado. Nonostante ciò, nella sentenza impugnata non si fa menzione alcuna di detto documento: il giudice del merito avrebbe dovuto invece valutare se detto decreto comportasse la improcedibilità della domanda o se in ipotesi si fosse formato un giudicato sull’illecito e pertanto non vi fosse più margine per l'emanazione, da parte della P.A., del provvedimento di acquisizione sanante, che determina, bensì, l'improcedibilità delle domande di restituzione e di risarcimento del danno proposte in relazione ad esse, quando tuttavia non si sia in precedenza formato il giudicato non solo sul diritto del privato alla restituzione del bene, ma anche sulla illiceità del comportamento della P.A. e sul conseguente diritto del primo al risarcimento del danno (cfr. Cass. n. 11258 del 2016; Cass. 14311 del 2018). Ne consegue, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri ed assorbito altresì il ricorso incidentale, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione,per un nuovo esame, in conformità ai principi di diritto sopra richiamati, e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di illegittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri ed assorbito altresì il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sull