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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 gennaio 1993

Cassazione n. 09874/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 27/10/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAfissata la trattazione de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; "7--) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Valentino RUGGIERO avverso l'ordinanza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma in data 21 settembre 2023 con la quale è stata applicata la misura della custodia in carcere per omicidio aggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA] RUGGIERO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato.

3. Il ricorso è inammissibile perché tardivo, sicché è stato fissato per l'odierna udienza de plano, ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3.1.

Come risulta dalle attestazioni in atti, l'avviso di deposito dell'ordinanza impugnata è stato notificato all'interessato in data 14 dicembre 2023, all'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 11 dicembre 2023 e all'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 20 dicembre 2023.

Il ricorso risulta essere presentato in data 2 gennaio 2024, oltre il termine previsto dall'art. 311 cod. proc. pen., pur considerando i giorni festivi.

3.2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 16 fe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 27/10/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAfissata la trattazione de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; "7--) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Valentino RUGGIERO avverso l'ordinanza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma in data 21 settembre 2023 con la quale è stata applicata la misura della custodia in carcere per omicidio aggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] RUGGIERO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. 3. Il ricorso è inammissibile perché tardivo, sicché è stato fissato per l'odierna udienza de plano, ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3.1. Come risulta dalle attestazioni in atti, l'avviso di deposito dell'ordinanza impugnata è stato notificato all'interessato in data 14 dicembre 2023, all'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 11 dicembre 2023 e all'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 20 dicembre 2023. Il ricorso risulta essere presentato in data 2 gennaio 2024, oltre il termine previsto dall'art. 311 cod. proc. pen., pur considerando i giorni festivi. 3.2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 16 fe
Sentenza Cassazione n. 09874/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris