CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2025
Cassazione n. 19379/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCEtdato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza resa in udienza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il giorno 17 settembre 2024 il Tribunale di Lecce applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed C 800 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla quantificazione della pena base su cui era stato operato il calcolo dell'aumento dovuto per la continuazione; Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che Tribunale ha applicato la pena concordata tra le parti sebbene partendo da una pena base diversa da quella proposta dal prevenuto; che ll ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] esten ore il Pres