CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2021
Cassazione n. 47046/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari in data 25/3/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime detentivo previsto dall'art. 41-bis Ord. pen., aveva proposto reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. per ottenere l'estensione del numero dei colloqui con i suoi difensori, che, al momento del reclamo, erano limitati, nella Casa circondariale di Sassari che lo ospitava, a soli tre giorni alla settimana. 1.1. Con ordinanza in data 13/10/2020 il Magistrato di sorveglianza di Sassari dichiarò non luogo a provvedere sul reclamo, ritenendo che l'interesse ad agire del detenuto fosse venuto meno, atteso che, con ordine di servizio del 20/7/2020, la direzione dell'istituto penitenziario di Sassari, recependo le indicazioni del Magistrato di sorveglianza, aveva ampliato l'orario dei colloqui con i difensori, sia telefonici, sia visivi. 1.2. Avverso l'ordinanza propose tempestivo reclamo Madonia, evidenziando come i giorni dei colloqui con il difensore fossero comunque rimasti tre, con violazione di quanto disposto dalla sentenza Corte costituzionale n. 143 del 2013. 1.3. Con ordinanza in data 25/3/2021, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di Madonia, rilevando, in primo luogo, che al detenuto erano garantiti almeno quattro giorni di colloqui. Inoltre, se per un verso, rispetto all'organizzazione di altri istituti aventi reparti differenziati, era garantito, alla settimana, un numero inferiore di giorni per il colloquio con il difensore e se, nella Casa circondariale di Palermo, il detenuto poteva incontrare difficoltà a svolgere il colloquio telefonico il sabato pomeriggio, per altro verso la difesa non aveva indicato episodi specifici di lesione del suo diritto di difesa, né aveva segnalato il mancato espletamento di colloqui con il difensore che fosse imputabile alle limitazioni, giornaliera e oraria, della Casa circondariale di Sassari. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 18 e 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen., in relazione all'art. 24 Cost., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la limitazione di accesso al difensore oltre le ore 13.00, prevista nella Casa circondariale di Palermo, finisca, di fatto, con il limitare a tre giorni i colloqui con lo stesso, in violazione di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 143 del 2013, che aveva dichiarato illegittimo l'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen. nella parte in cui esso limitava i colloqui con i difensori fino a un massimo di tre volte alla settimana. Infatti, l'aggiunta di una giornata rispetto alla originaria organizzazione dei colloqui nella Casa circondariale di Sassari non consentirebbe, comunque, un pieno esercizio del diritto di difesa del detenuto, posto che al difensore palermitano di Madonia non sarebbe consentito l'accesso presso l'istituto di Pagliarelli il sabato pomeriggio; sicché i giorni disponibili sarebbero rimasti tre. Per tale ragione, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la lesione del diritto di difesa, senza che il reclamante dovesse allegare uno specifico episodio o la mancata effettuazione di un colloquio a causa delle disposizioni de quibus. Queste ultime, peraltro, sarebbero giustificate da mere ragioni organizzative, in violazione del principio - più volte sancito dalla Consulta - per cui ogni limitazione dei diritti dei detenuti in regime differenziato dovrebbe essere motivata unicamente da ragioni di ordine e sicurezza e non da motivi organizzativi. 3. In data 17/8/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il reclamo giurisdizionale disciplinato dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. consente la tutela davanti al magistrato di sorveglianza delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di «diritto», tra le quali rientra, pacificamente, anche il diritto di difesa, a condizione che esse siano state effettivamente incise da comportamenti o da provvedimenti adottati dall'Amministrazione in contrasto con le disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento, da cui «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio». 3. Nel caso in esame, il provvedimento impugnato ha dato atto che, in base alle nuove disposizioni organizzative adottate dalla direzione della Casa circondariale di Sassari, i colloqui telefonici sono autorizzabili, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, tra le 10.15 e le 13.00 e tra le 14.00 e le 18.30, nonché, il sabato, tra le 16.00 e le 18.30; e che i colloqui visivi con i difensori sono, ora, consentiti il martedì, giovedì, venerdì e sabato, ovvero per quattro giorni, in un orario compreso tra le 9.00 e le 13.00 e tra le 14.00 e le 18.00. Il ricorso, tuttavia, deduce che il regolamento della Casa circondariale di Palermo, nella giornata di sabato, non consente, dopo le 13.00, l'ingresso di nessun soggetto esterno, ivi compresi gli avvocati; sicché, di fatto, Madonia non sarebbe posto nelle condizioni di conferire con il proprio difensore, con studio a Palermo, posto che mentre il detenuto potrebbe, in teoria, telefonare dall'istituto sassarese anche nella giornata. di sabato, il difensore, invece, non potrebbe accedere nel carcere palermitano per effettuare la relativa comunicazione. 4. Tanto premesso, osserva il Collegio che le doglianze difensive sono, sotto più profili, inammissibili. Sotto un primo aspetto, va, infatti, rilevato che le censure introducono un elemento di novità rispetto a quanto dedotto con l'originario reclamo, cui esse sono sostanzialmente eccentriche. In origine, infatti, era stata dedotta la violazione del diritto di difesa del detenuto derivante dalle disposizioni relative all'organizzazione dei colloqui nella Casa circondariale di Sassari, laddove, nella odierna prospettazione, si opina che la lesione deriverebbe dagli orari previsti per l'accesso del difensore nella Casa circondariale di Palermo - Pagliarelli. Sotto altro aspetto, va evidenziato che la concreta organizzazione della disciplina dei colloqui rientra nell'ambito di una sfera di discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria, che, salva la necessità di garantire l'effettività del relativo diritto, deve poter modulare le concrete misure organizzative in funzione delle caratteristiche proprie del singolo istituto, della popolazione detenuta ivi allocata e del personale disponibile. Ne consegue che deve ammettersi la possibilità di una differente articolazione dei relativi orari all'interno dei singoli istituti, la quale verrebbe, invece, negata ove si affermasse la necessità di omologarne la disciplina per consentire, a ciascun detenuto, di colloquiare con il proprio difensore ovunque residente. Ancora: va osservato che, nel caso qui esaminato, non è stata nemmeno dedotta una situazione di impossibilità, per il difensore, di recarsi in altro istituto penitenziario, sito nella stessa città o in luogo ad essa vicina; né l'impossibilità di farsi sostituire, in caso di concorrenti impegni professionali, da altro difensore; né l'impossibilità di esercitare il proprio mandato professionale in ragione dell'urgenza dell'adempimento, tale da consentire di collocare diversamente il colloquio lungo l'arco della settimana. Ne consegue, dunque, la genericità della doglianza, attesa l'impossibilità di configurare, nella situazione descritta, un concreto vulnus al diritto di difesa del detenuto. 5. Manifestamente infondata è, in ogni caso, l'argomentazione difensiva incentrata sul supposto aggiramento delle statuizioni della sentenza n. 143 del 2013 della Corte costituzionale. Si opina, in proposito, che la Consulta abbia ritenuto incompatibile con il pieno esercizio delle prerogative difensive la limitazione a soli tre giorni della settimana della possibilità, per il detenuto, di espletare il colloquio con il suo difensore. Tale assunto è, tuttavia, il frutto di una lettura parziale e decontestualizzante Jy della pronuncia della Corte costituzionale, la quale si era pronunciata in relazione al profilo della assimilazione, nell'originaria formulazione dell'art. 18 Ord. pen., dei colloqui difensivi ai colloqui con i familiari e aveva, quindi, ritenuto che la sottoposizione ai limiti, numerici e di durata, dei colloqui previsti per i familiari potesse pregiudicare il concreto esercizio dei diritti difensivi. Tali limitazioni sono state, conseguentemente, rimosse, facendo comunque salva, nell'ambito di un ragionevole contemperamento delle esigenze della difesa e di quelle organizzative dell'Amministrazione penitenziaria, la possibilità, per quest'ultima, di regolare l'accesso agli istituti in determinati giorni e in specifiche fasce orarie. Un assetto, questo, al quale appare complessivamente coerente la scelta organizzativa degli istituti penitenziari sopra menzionati, cui si riferiscono le censure difensive, le quali, pertanto, non si sottraggono a un giudizio di manifesta infondatezza. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur