CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 22193/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione,ha parzialmente rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, aisensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede dicognizione;considerato altresì che con l’unico motivo di ricorsolamenta che il giudice a quoavrebbe disatteso le indicazioni della giurisprudenza di legittimità in materia di criteriidentificativi dell’unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile non solo tra i reati dilesioni e tentato omicidio giudicati con le sentenze sub 2) e 3) – per i quali ha ritenutosussistente la continuazione – ma anche con quello di detenzione illegale di arma di cui allasentenza sub 1), per la loro comune causale, determinata dallo stato di tossicodipendenza; ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano soloalcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01). Da quest’ultima non si può infatti prescindere,giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nellainiziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalitàdell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nell’elaborazione di un programma dimassima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifichevolizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01); rilevato che, nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo deglianzidetti principi e ha dato adeguato conto della loro applicazione al caso concreto,evidenziando, in maniera esente da illogicità ed incongruenze, che mentre le due condotteritenute unificate – per le caratteristiche di commissione (in un caso aggressione per motividi gelosia, nell’altro per ragioni legate all’utilizzazione di un immobile) – ben potevanoascriversi a una incapacità di autocontrollo del soggetto agente derivante dal documentatostato di tossicodipendenza, al contrario nessun elemento collegava la tossicomania delcondannato al fatto di detenzione di arma commesso nel 2017;ricordato inoltre che, in quest’ambito, lo stato di tossicodipendenza, come previstospecificamente dall’art. 671, comma 1, ultima proposizione, cod. proc. pen., deve esserespecificamente valutato come elemento potenzialmente idoneo a giustificare la preventivaunitaria programmazione, con riguardo a reati che a tale stato siano collegati o da cui sianodipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per laconfigurabilità dell’istituto previsto dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490; Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, Trapasso, Rv.248124; Sez. 4, Sentenza n. 33011 del 08/07/2008, Tarallo, Rv. 241005); ritenuto che – nel caso di specie – l’ordinanza impugnata non ha dimenticato diconsiderare l’incidenza, ai fini dell’individuazione del medesimo disegno criminoso, deldedotto stato di tossicodipendenza con riferimento al fatto sub 1), ma al riguardo, essa hamotivatamente ritenuto, alla luce delle tipologie di reato, dei luoghi e tempi di consumazionee delle disomogenee caratteristiche delle singole condotte, non esservi alcunadocumentabile relazione tra queste ultime e l’anzidetta condizione tossicomanica; considerato, inoltre, che il Giudice dell’esecuzione ha altresì evidenziato, a ragione deldiniego parziale, la notevole distanza della condotta sub 1) dagli altri fatti unificati ai sensidell’art. 81 cod. pen. e che tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con lagiurisprudenza della Corte secondo cui «caso di reati commessi adistanzatemporalel'unodell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti,anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente almomento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenzadellacontinuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1,3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 242537); ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a dettadeclaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e –per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – diuna somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapportoalle questioni dedotte, in euro tremila;ricordato che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, poiché imposto dallalegge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.