CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 42335/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 21/9/2020 della Corte di appello di Trieste che confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Pordenone il 21/12/2018 per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto le deduzioni, incentrate sull'eccessività della pena, sono volte a sollecitare un diverso e più favorevole giudizio di merito, oltre i limiti dello scrutinio di legittimità, a fronte di una motivazione nella quale è stato dato non arbitrariamente rilievo ai plurimi precedenti e alla recente commissione di fatto analogo, nel quadro di un giudizio personologico negativo. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]