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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2022

Cassazione n. 26478/2023

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Sul ricorso n. 32470/2019proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA],in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]Arezzo 18; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1324/12/2019, depositata il 22 marzo 2019.

Visto l’atto depositato in cancelleria il 30 giugno 2022 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese possono essere compensate, in considerazione delle modifiche normative concernenti l’articolo 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 e delle pronunce della Corte costituzionale al riguardo intervenute; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità,spese compensate.

Si comunichi.

Roma, 13/09/2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 32470/2019proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA],in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]Arezzo 18; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1324/12/2019, depositata il 22 marzo 2019. Visto l’atto depositato in cancelleria il 30 giugno 2022 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese possono essere compensate, in considerazione delle modifiche normative concernenti l’articolo 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 e delle pronunce della Corte costituzionale al riguardo intervenute; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità,spese compensate. Si comunichi. Roma, 13/09/2023 Il
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