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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05475/2026

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, in epigrafe indicata, che - in parziale riforma della pronuncia resa il 21 ottobre 2024 dal locale Tribunale, per aver dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo B) per intervenuta remissione di querela- confermava l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A).

2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela.

È invero pervenuto a questa Corte il verbale di remissione della querela redatto in data 20 marzo 2025 nell'[OSCURATO:PERSONA] e Soccorso Pubblico della Questura di Ancona e sottoscritto dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], cui ha fatto seguito in data 28 marzo 2025 il verbale di accettazione di remissione di querela da parte dell'imputato, redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] in forza presso la Casa circondariale di Ancona ove questi è detenuto.

3. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).

Consegue che, in assenza di elementi per addivenire ad una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen. 3.

La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per remissione di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, in epigrafe indicata, che - in parziale riforma della pronuncia resa il 21 ottobre 2024 dal locale Tribunale, per aver dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo B) per intervenuta remissione di querela- confermava l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A). 2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. È invero pervenuto a questa Corte il verbale di remissione della querela redatto in data 20 marzo 2025 nell'[OSCURATO:PERSONA] e Soccorso Pubblico della Questura di Ancona e sottoscritto dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], cui ha fatto seguito in data 28 marzo 2025 il verbale di accettazione di remissione di querela da parte dell'imputato, redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] in forza presso la Casa circondariale di Ancona ove questi è detenuto. 3. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681). Consegue che, in assenza di elementi per addivenire ad una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen. 3. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per remissione di querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Co
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