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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 35098/2024

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 4517-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione , in persona del liquidatore, rappresentat a e difes a da ll ’ Avvocat a [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocata [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avversola SENTENZA N. 160/2023 DELLA CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 29/5/2024;Ric. 2023n. 4517 - Sez. 1 - CC del 29 ma ggio 20 2 4 [OSCURATO:PERSONA]

1.1. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 18/1/2023, ha rigettato i l reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza del 16/8/2022 del Tribunale di Pesaro, dichiarativa del suo fallimento su richiesta del pubblico ministero.

1.2. La corte, per quanto ancora rileva, ha respinto il motivo di reclamo con il quale la società fallita aveva invocato la pregiudizialità del processo penale intentato a carico del suo legale rappresentante, nel corso del quale erano emersi i fatti, indicativi dell’insolvenza, posti dal pubblico ministero a fondamento dell ’ istanza di fallimento , rilevando che: i) la sospensione necessaria del processo civile ai sensi degli articoli 295 c.p.c. 654 del c.p.p. e 211 disp.att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto che costituisce l’oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile; ii) perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta, però, che nei due processi rilevino gli stessi fatti ma occorre che l’effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell’imputazione penale, nel senso che la norma sostanziale da applicare in sede civile abbia come proprio specifico presupposto un fatto di reato e quindi realizzi quella pregiudizialità rafforzata al quale soltanto è idonea a superare il principio di autonomia del processo civile rispetto al processo penale.Ric. 2023n. 4517 - Sez. 1 - CC del 29 ma ggio 20 2 4

1.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, con ricorso notificato il 16/2/2023, ha chiesto, per unmotivo, la cassazione della sentenza.

1.4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e depositato memoria.

1.5. La Procura della Repubblica presso il T ribunale di Pesaroè rimasta intimat a . [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con l ’ unico motivo articolato , la ricorrent e , denunciando la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., lamenta che lacorte d’appello non abbia consideratoche la sostanziale identità tra i fatti contestati dal pubblico ministero nell’istanza di fallimento presentata il 18/3/2022 e quelli contestati al suo legale rappresentante , [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio penale comportava la pregiudizialità di quest’ultimo rispetto alla definizione delprimo.

2.2. Deduce, nello specifico, che l’istanza di fallimento avanzata dal pubblico ministero risultava fondata solo ed esclusivamente sulla sussistenza dei debiti tributari che l’Agenzia delle entrate ha attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in ragione della “dissimulazione di contratto di cessione di azienda” che la stessa avrebbe stipulato, in qualità di cessionaria, con la cedente [OSCURATO:SOCIETA]., laddove la sentenza penale di assoluzione ha escluso la fondatezza della “ ricostruzione debitoria” così operata, avendo, in particolare, affermato che “nel caso di specie non si evidenziano particolari stratagemmi adottati dalle parti (la società venditrice e l’acquirente) al fine di simulare una situazione diversa da quella reale, ovvero di depauperare il patrimonio a discapito dei creditori, posto che… Ric. 2023n. 4517 - Sez. 1 - CC del 29 ma ggio 20 2 4 le operazioni di compravendita di determinati beni corrispondono al concreto atteggiarsi dei rapporti tra le parti (trasferimento di proprietà dei beni in oggetto), corrispondono a prezzi di mercato e sono state eseguite mediante pagamenti con mezzi tracciabili e con importi incassati ed utilizzati per il pagamento di creditori della società venditrice” e che “molto dubbia, per le ragioni già esposte, resta l’ipotesi che in realtà tali operazioni abbiano dissimulato una cessione di azienda”.

2.3. Afferma, in conclusione, che detta sentenza, che ha assolto Lunghi per insussistenza del fatto,emessa dal Tribunale di Pesaro in data 27/10/2022 e nel frattempo passata in giudicato, comportava, a norma dell’art. 654 c.p.p., che l’accertamento dei fatti materiali ivi contenuto avesse effetto anche nel contesto del giudizio civile di reclamo, ancorché di tipo non restitutorio.

2.4. Il motivo, in parte inammissibile e in parte infondato, deve essere respinto.

2.5. Va in primo luogo rilevato che il mezzo difetta del requisito richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, 1° comma, n. 6 c.p.c., in quanto dà per scontato che la richiesta di fallimento avanzata dal P.M. fosse fond ata esclusivamente sull’esistenza di debiti tributari nascenti dalla contestata simulazione della cessione d’azienda, ma non riproduce nel corpo del ricorso (quantomeno per le parti rilevanti) il contenuto dell’istanza ex art. 7 l. fall. , che non risulta neppure allegata specificamenteall’atto.

2.6. Ciò premesso, il motivo sembra invocare, in sostanza, l’autorità del giudicato in relazione all’accertamento, contenuto nella sentenza pronunciata in sede penale, dell’inesistenza di un fatto materiale, e cioè l a contestata stipulazione (che il giudice penale, appunto, ha escluso) tra la Ric. 2023n. 4517 - Sez. 1 - CC del 29 ma ggio 20 2 4 [OSCURATO:SOCIETA]. e la società reclamante di una “ cessione fittizia di azienda”.

2.7. Ora è vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di cassazione l’esistenza del giudicato esterno ̀ , al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d ’ ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, con correlativa inopponibilità del divieto di cui all ’ art. 372 c.p.c. (Cass.

SU n. 13916 del 2006; Cass. n. 1534 del 2018; Cass. n. 12754 del 2022); tale principio , tuttavia, non pu ̀ trovare applicazione laddove la sentenza passata in giudicato venga invocata, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., unicamente al fine di dimostrare, come pretende la ricorrente, l ’ effettiva sussistenza (o insussistenza) di fattimateriali.

2.8. In siffatte ipotesi, invero, il giudicato non assume alcunavalenza enunciativa della regula iuris alla quale il giudice civile ha il dovere di conformarsi nel caso concreto, mentre la sua astratta rilevanza potrebbe, piuttosto, ravvisarsi in relazione all’affermazione (o negazione) di meri fatti materiali, ossia a valutazioni di stretto merito non deducibili nel giudizio di legittimità.

2.9. Ne consegue che, in questi casi, dev’essere ritenuta l’inammissibilità della produzione della sentenza penale e della certificazione del suo passaggio in giudicato, siccome estranea all’ambito previsionale dell’art. 372 c.p.c. (Cass. 22376 del 2017; Cass. n. 23483 del 2010; Cass. n. 6229 del 2018 , in motiv.).

3. Lespese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Ric. 2023n. 4517 - Sez. 1 - CC del 29 ma ggio 20 2 4

4. La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al Fallimento controricorrente le spese del giudizio, che liquida nella somma di €. 7.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dàatto, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 4517-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione , in persona del liquidatore, rappresentat a e difes a da ll ’ Avvocat a [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocata [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avversola SENTENZA N. 160/2023 DELLA CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 29/5/2024;Ric. 2023n. 4517 - Sez. 1 - CC del 29 ma ggio 20 2 4 [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 18/1/2023, ha rigettato i l reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza del 16/8/2022 del Tribunale di Pesaro, dichiarativa del suo fallimento su richiesta del pubblico ministero. 1.2. La corte, per quanto ancora rileva, ha respinto il motivo di reclamo con il quale la società fallita aveva invocato la pregiudizialità del processo penale intentato a carico del suo legale rappresentante, nel corso del quale erano emersi i fatti, indicativi dell’insolvenza, posti dal pubblico ministero a fondamento dell ’ istanza di fallimento , rilevando che: i) la sospensione necessaria del processo civile ai sensi degli articoli 295 c.p.c. 654 del c.p.p. e 211 disp.att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto che costituisce l’oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile; ii) perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta, però, che nei due processi rilevino gli stessi fatti ma occorre che l’effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell’imputazione penale, nel senso che la norma sostanziale da applicare in sede civile abbia come proprio specifico presupposto un fatto di reato e quindi realizzi quella pregiudizialità rafforzata al quale soltanto è idonea a superare il principio di autonomia del processo civile rispetto al processo penale.Ric. 2023n. 4517 - Sez. 1 - CC del 29 ma ggio 20 2 4 1.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, con ricorso notificato il 16/2/2023, ha chiesto, per unmotivo, la cassazione della sentenza. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e depositato memoria. 1.5. La Procura della Repubblica presso il T ribunale di Pesaroè rimasta intimat a . [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con l ’ unico motivo articolato , la ricorrent e , denunciando la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., lamenta che lacorte d’appello non abbia consideratoche la sostanziale identità tra i fatti contestati dal pubblico ministero nell’istanza di fallimento presentata il 18/3/2022 e quelli contestati al suo legale rappresentante , [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio penale comportava la pregiudizialità di quest’ultimo rispetto alla definizione delprimo. 2.2. Deduce, nello specifico, che l’istanza di fallimento avanzata dal pubblico ministero risultava fondata solo ed esclusivamente sulla sussistenza dei debiti tributari che l’Agenzia delle entrate ha attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in ragione della “dissimulazione di contratto di cessione di azienda” che la stessa avrebbe stipulato, in qualità di cessionaria, con la cedente [OSCURATO:SOCIETA]., laddove la sentenza penale di assoluzione ha escluso la fondatezza della “ ricostruzione debitoria” così operata, avendo, in particolare, affermato che “nel caso di specie non si evidenziano particolari stratagemmi adottati dalle parti (la società venditrice e l’acquirente) al fine di simulare una situazione diversa da quella reale, ovvero di depauperare il patrimonio a discapito dei creditori, posto che… Ric. 2023n. 4517 - Sez. 1 - CC del 29 ma ggio 20 2 4 le operazioni di compravendita di determinati beni corrispondono al concreto atteggiarsi dei rapporti tra le parti (trasferimento di proprietà dei beni in oggetto), corrispondono a prezzi di mercato e sono state eseguite mediante pagamenti con mezzi tracciabili e con importi incassati ed utilizzati per il pagamento di creditori della società venditrice” e che “molto dubbia, per le ragioni già esposte, resta l’ipotesi che in realtà tali operazioni abbiano dissimulato una cessione di azienda”. 2.3. Afferma, in conclusione, che detta sentenza, che ha assolto Lunghi per insussistenza del fatto,emessa dal Tribunale di Pesaro in data 27/10/2022 e nel frattempo passata in giudicato, comportava, a norma dell’art. 654 c.p.p., che l’accertamento dei fatti materiali ivi contenuto avesse effetto anche nel contesto del giudizio civile di reclamo, ancorché di tipo non restitutorio. 2.4. Il motivo, in parte inammissibile e in parte infondato, deve essere respinto. 2.5. Va in primo luogo rilevato che il mezzo difetta del requisito richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, 1° comma, n. 6 c.p.c., in quanto dà per scontato che la richiesta di fallimento avanzata dal P.M. fosse fond ata esclusivamente sull’esistenza di debiti tributari nascenti dalla contestata simulazione della cessione d’azienda, ma non riproduce nel corpo del ricorso (quantomeno per le parti rilevanti) il contenuto dell’istanza ex art. 7 l. fall. , che non risulta neppure allegata specificamenteall’atto. 2.6. Ciò premesso, il motivo sembra invocare, in sostanza, l’autorità del giudicato in relazione all’accertamento, contenuto nella sentenza pronunciata in sede penale, dell’inesistenza di un fatto materiale, e cioè l a contestata stipulazione (che il giudice penale, appunto, ha escluso) tra la Ric. 2023n. 4517 - Sez. 1 - CC del 29 ma ggio 20 2 4 [OSCURATO:SOCIETA]. e la società reclamante di una “ cessione fittizia di azienda”. 2.7. Ora è vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di cassazione l’esistenza del giudicato esterno ̀ , al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d ’ ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, con correlativa inopponibilità del divieto di cui all ’ art. 372 c.p.c. (Cass. SU n. 13916 del 2006; Cass. n. 1534 del 2018; Cass. n. 12754 del 2022); tale principio , tuttavia, non pu ̀ trovare applicazione laddove la sentenza passata in giudicato venga invocata, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., unicamente al fine di dimostrare, come pretende la ricorrente, l ’ effettiva sussistenza (o insussistenza) di fattimateriali. 2.8. In siffatte ipotesi, invero, il giudicato non assume alcunavalenza enunciativa della regula iuris alla quale il giudice civile ha il dovere di conformarsi nel caso concreto, mentre la sua astratta rilevanza potrebbe, piuttosto, ravvisarsi in relazione all’affermazione (o negazione) di meri fatti materiali, ossia a valutazioni di stretto merito non deducibili nel giudizio di legittimità. 2.9. Ne consegue che, in questi casi, dev’essere ritenuta l’inammissibilità della produzione della sentenza penale e della certificazione del suo passaggio in giudicato, siccome estranea all’ambito previsionale dell’art. 372 c.p.c. (Cass. 22376 del 2017; Cass. n. 23483 del 2010; Cass. n. 6229 del 2018 , in motiv.). 3. Lespese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Ric. 2023n. 4517 - Sez. 1 - CC del 29 ma ggio 20 2 4 4. La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al Fallimento controricorrente le spese del giudizio, che liquida nella somma di €. 7.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dàatto, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor
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