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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 25665/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 43-5148-2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Napoli, in data 16 giugno 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599bis cod. proc. pen., confermava la sentenza emessa dal giudice per l'udienza preliminare del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 22 giugno 2020, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 416 e 629 c.p., nonché art. 648bis cod. pen. per il solo Serra.

Confermava, invece, la decisione di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen. 2.

Proponevano ricorso per cassazione gli imputati deducendo i seguenti motivi: il Sedovic, - Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 599b1s e 129 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. - Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 599bis cod. proc. pen., 62bis, 132, 133, 133bis cod. pen., nonché mancanza di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle già concesse attenuanti generiche e della irrogazione della pena superiore ai minimi edittali. [OSCURATO:PERSONA], - Insufficiente motivazione circa la quantificazione delle circostanze attenuanti generiche, non calcolate nel massimo della loro portata diminuente. [OSCURATO:PERSONA], - Violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione, con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. - Violazione dell'art. 192, comma 3 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità e carenza di motivazione, in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie.

3. Tutti i ricorsi sono inammissibili.

3.1. Nello specifico, le impugnazioni proposte nell'interesse di Serra e Sedovic (replicate con memorie conclusionali del 17 e 30 maggio che invocano la mancata motivazione sulle cause di immediata declaratoria di inammissibilità ex art. 129 cod. proc. pen.) devono essere trattate ai sensi dell'art. 610, comma 5bis, c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, trattandosi di impugnazioni che devono essere dichiarate inammissibili perché proposte avverso una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod. proc. pen.

In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa 43-5148-2022 dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Rv. 276102).

Ed alcuno dei suddetti vizi appare sussistere nel caso in esame, attenendo i motivi alla responsabilità degli imputati e ai profili motivazionali dell'impugnata sentenza.

3.2. Del pari inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (motivi replicati con memoria del 13 aprile 2022, che ripercorre -ripetendone il contenuto- i motivi principali di ricorso), in quanto entrambi i motivi risultano interamente basati su censure inerenti alla ricostruzione dei fatti, ossia al merito della vicenda; i vizi dedotti, dunque, non sono evidentemente sindacabili in questa sede.

Sul punto, infatti, si rammenta come in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non sia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito.

La corte territoriale ha difatti ampiamente dato conto delle ragioni per cui l'imputato dovesse ritenersi responsabile del reato associativo contestato, con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità.

A fronte di tali considerazioni, il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità.

4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 43-5148-2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Napoli, in data 16 giugno 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599bis cod. proc. pen., confermava la sentenza emessa dal giudice per l'udienza preliminare del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 22 giugno 2020, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 416 e 629 c.p., nonché art. 648bis cod. pen. per il solo Serra. Confermava, invece, la decisione di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen. 2. Proponevano ricorso per cassazione gli imputati deducendo i seguenti motivi: il Sedovic, - Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 599b1s e 129 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. - Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 599bis cod. proc. pen., 62bis, 132, 133, 133bis cod. pen., nonché mancanza di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle già concesse attenuanti generiche e della irrogazione della pena superiore ai minimi edittali. [OSCURATO:PERSONA], - Insufficiente motivazione circa la quantificazione delle circostanze attenuanti generiche, non calcolate nel massimo della loro portata diminuente. [OSCURATO:PERSONA], - Violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione, con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. - Violazione dell'art. 192, comma 3 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità e carenza di motivazione, in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie. 3. Tutti i ricorsi sono inammissibili. 3.1. Nello specifico, le impugnazioni proposte nell'interesse di Serra e Sedovic (replicate con memorie conclusionali del 17 e 30 maggio che invocano la mancata motivazione sulle cause di immediata declaratoria di inammissibilità ex art. 129 cod. proc. pen.) devono essere trattate ai sensi dell'art. 610, comma 5bis, c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, trattandosi di impugnazioni che devono essere dichiarate inammissibili perché proposte avverso una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod. proc. pen. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa 43-5148-2022 dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Rv. 276102). Ed alcuno dei suddetti vizi appare sussistere nel caso in esame, attenendo i motivi alla responsabilità degli imputati e ai profili motivazionali dell'impugnata sentenza. 3.2. Del pari inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (motivi replicati con memoria del 13 aprile 2022, che ripercorre -ripetendone il contenuto- i motivi principali di ricorso), in quanto entrambi i motivi risultano interamente basati su censure inerenti alla ricostruzione dei fatti, ossia al merito della vicenda; i vizi dedotti, dunque, non sono evidentemente sindacabili in questa sede. Sul punto, infatti, si rammenta come in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non sia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito. La corte territoriale ha difatti ampiamente dato conto delle ragioni per cui l'imputato dovesse ritenersi responsabile del reato associativo contestato, con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità. A fronte di tali considerazioni, il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. 4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consigli
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