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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2024

Cassazione n. 02300/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 12 aprile 2024 la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del 5 luglio 2023 con cui il Tribunale di Salerno aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 10 di arresto ed C 4.000 di ammenda avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità in particolare censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano considerato attendibili le dichiarazioni rese dal teste Burraccione.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta fondato esclusivamente su ragioni di merito volte a fornire una diversa interpretazione delle dichiarazioni testimoniali rese in sede dibattimentale, operazione questa esclusa dal sindacato di questa Corte di legittimità; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 Il C9nsigliere stensore r e il Presid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 12 aprile 2024 la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del 5 luglio 2023 con cui il Tribunale di Salerno aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 10 di arresto ed C 4.000 di ammenda avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità in particolare censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano considerato attendibili le dichiarazioni rese dal teste Burraccione. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta fondato esclusivamente su ragioni di merito volte a fornire una diversa interpretazione delle dichiarazioni testimoniali rese in sede dibattimentale, operazione questa esclusa dal sindacato di questa Corte di legittimità; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 Il C9nsigliere stensore r e il Presid
Sentenza Cassazione n. 02300/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris