CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 luglio 2023
Cassazione n. 51149/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/07/2023 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOdato avvis9 alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 36174/2023 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto di patteggiamento per i reati di furto in abitazione pluriaggravato e tentato furto in abitazione pluriaggravato; Rilevato che i motivi dei ricorsi - con cui i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata statuizione sulla richiesta di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare cui i medesimi sostengono di aver subordinato il consenso al patteggiamento - sono manifestamente infondati; Considerato, infatti, che, nelle istanze formulate per iscritto prima dell'udienza, gli imputati hanno espressamente indicato la pena sostitutiva da applicare, ma — all'udienza del 19 luglio 2023 — tali istanze non hanno incontrato il consenso del pubblico ministero; Considerato che gli imputati hanno formulato, quindi, a quell'udienza e a quella successiva del 26 luglio 2023, altre e diverse istanze di pat:teggiamento, questa volta condivise dal pubblico ministero, ma senza che risulti a verbale che l'accordo abbia riguardato anche la sostituzione della pena finale con una pena sostitutiva; Considerato che la sostituzione della pena deve rientrare nell'accordo tra il pubblico ministero e l'imputato (Sez. 6, Ordinanza n. 30767 del 28/04/2023, Lombardo, Rv. 284978), come si ricava dal testo dell'art. 444, comma 1 e da quello dell'art. 448, comma 1-bis cod. proc. pen., donde gli imputati non si possono dolere della mancata sostituzione siccome non rientrante nei nuovi accordi raggiunti; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 06 dice