CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 agosto 1949
Cassazione n. 35281/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Potenza del 20 novembre 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato/ con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena complessiva, condizionalmente sospesa, di mesi dieci di reclusione ed euro mille di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 95 d.P.R. n. 115 del 2002, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nell'istanza del 10 ; (1 febbraio 2013 di ammissione al gr4f./.4,1patrocinio a irriZp dello Stato nel procedi-' mento penale n. 15/13 RG GdP di Venosa, dichiarava falsamente di trovarsi nelle condizioni di reddito di cui all'art. 3 I. n. 217 del 1990; da accertamenti dell'Agenzia delle Entrate di Potenza, invece, era emerso che il reddito del nucleo familiare per l'anno di imposta 2011 era stato di euro 38.450 (superiore al limite di euro 11.369,24 elevato di euro 1.032,91 per ogni altro familiare convivente) e che lo stesso reddito, per le annualità 2012 (euro 29.412,97) e 2013 (euro 43.028,55) risultava superiore al medesimo limite normativo, senza che ne fosse stata data comunicazione. In ordine all'unico profilo oggetto di devoluzione, inerente al tema della prescri- zione del reato, si è osservato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato più disposizioni penali e, in particolare, l'art. 95, d.P.R. n. 115 del 2002 riguardante le condotte penalmente rilevanti di false indicazioni e le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a mezzo dello tato, e l'art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115 del 2002, concernente l'obbligo di comunicare, finché il processo non sia de- finito, entro il termine di giorni trenta dalla scadenza di un anno dalla data di presen- tazione dell'istanza, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Secondo la Corte di merito, le plurime violazioni alle predette disposizioni inte- gravano distinti reati unificati dal vincolo della continuazione. Ne consegue che il reato doveva ritenersi consumato il 3 marzo 2014 (ossia 10 febbraio 2013 più un anno e giorni trenta), con prescrizione ordinaria al 3 settembre 2021, a cui dovevano essere aggiunti mesi cinque e giorni otto di sospensione della prescrizione, con conseguente determinazione della prescrizione finale alla data dell'Il febbraio 2022. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si deduce che la data di commissione del reato doveva essere individuata in quella del 1° febbraio 2013, di presentazione dell'istanza di gratuito patrocinio, epoca in cui le condizioni reddituali non le consentivano di accedere al beneficio, come de- sumibile dall'esito degli accertamenti eseguiti dalla G.d.F.. In tale data, in cui avve- niva la dichiarazione mendace, si perfezionava la vicenda penalmente rilevante; con provvedimento del giorno successivo la [OSCURATO:PERSONA] era poi ammessa al gratuito patro- cinio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Va premesso che, come evidenziato dalla Corte potentina, il reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si consuma con la sottoscrizione dell'atto conte- nente le false dichiarazioni sulle condizioni di reddito, o, al più tardi, con la presen- tazione al giudice della domanda di ammissione al beneficio, con la conseguenza che da tale momento decorre il termine di prescrizione del reato (Sez. 4, n. 16194 del 22/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275580; Sez. 5, n. 21580 del 16/04/2010, Rv. 247759) e che, nella fattispecie in esame, le plurime violazioni alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 integravano distinte condotte unificabili dal vincolo della continua- zione, in quanto quelle successive alla prima erano chiaramente sorrette dalla volontà di conservare i benefici connessi al gratuito patrocinio ottenuto infedelmente, in modo da evitare di far risultare le successive variazioni di reddito. La Corte distrettuale non ha fatto corretta applicazione di tali principi, essendosi limitata a calcolare la continuazione in relazione all'ultima condotta criminosa conte- stata e, cioè, quella di omessa comunicazione della variazione reddituale per l'annua- lità 2012), risalente alla data del 3 marzo 2014 (ossia 1° febbraio 2013 più un anno e giorni trenta), con prescrizione ordinaria al 3 settembre 2021, a cui dovevano es- sere aggiunti mesi cinque e giorni otto di sospensione della prescrizione, con conse- guente determinazione della prescrizione finale alla data dell'Il febbraio 2022. Tale reato, effettivamente non era prescritto alla data della deliberazione della sentenza di secondo grado (11 febbraio 2022). Nel caso in esame, tuttavia, era stato contestato anche il reato di omessa comu- nicazione della variazione reddituale per l'annualità 2011, che ovviamente, tenendo conto del calcolo appena riportato, si era prescritto un anno prima di quello suindicato e, cioè, in data anteriore rispetto a quella di definizione del giudizio di appello. La doglianza prospettata, pertanto, risulta parzialmente fondata, per cui essa si appalesa di spessore tale da escludere la declaratoria di inammissibilità dell'impu- gnazione. Risulta, quindi, correttamente instaurato il rapporto processuale, poiché il ricorso non è inammissibile (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531).Per tale ragione, dovendosi considerare il termine di prescrizione sino alla data odierna anche per il secondo reato, esso risulta già prescritto nella data suindicata. 2. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per pre