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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 28151/2024

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 30/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresen- tantep.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagliAvv.ti [OSCURATO:PERSONA] (PEC: francesconapolitano@ordi- Oggetto:avviso di accer- tamento– II.DD. e IVA neavvocatiroma.org)e [OSCURATO:PERSONA] (PEC: alessandramili- [OSCURATO:EMAIL])ed elettivamente domiciliata pressolo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Po n. 9 –controricorrente – avversola sentenza n.4788/8/16 della [OSCURATO:PERSONA]- gionaledella Campania, depositata il 19.5.2016, non notificata .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 luglio 2024 , riconvocata nella medesima composizione in data 9 ottobre 2024, dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Campania veniva rigettat o l’appello dell’ Agenzia delle Entrate avverso la sen- tenza della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta n. 468/7/12con la quale il giudice aveva accolto il ricorso della società [OSCURATO:SOCIETA]., avverso l’avviso di accertamento n.

TF7030204195/2011per II.DD. e IVA 2006.

Silegge in sentenza che con l’atto impositivo « veniva contestata la omessadichiarazione e fatturazione di elementi positivi del reddito, relativamentea canoni di locazione di un immobile del quale la so- cietàricorrente si era resa cessionaria, di conseguenza destinataria deicanoni di locazione relativi » .

Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo, decisione confermatadal giudice d’appello.

Avversotale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione,articolato in due censure, al quale il contribuente ha re- plicatocon controricorso .

La contribuente ha proposto istanza di so- spensione del giudizio, anteriormente all’udienza del 13 settembre 2023ex art.1 commi 286 - 202 della legge n.197/2022 sino al 10 ot- tobre2023 al fine di consentire alla parte di accedere alla definizione agevolatadella lite.

Da ultimo ha depositat o documentazione inte- grativa.

Consideratoche:

1. Nella memoria prodotta in data 18.10.2023 la società contri- buente ha depositato istanza di estinzione del giudizio in relazione alladefinizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 commi186 e ss. della legge 29/12/22 n. 197.

Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, di- spone che la definizione della controversia si perfeziona con la pre- sentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato.

La contribuente ha anche depositato le quietanze di pagamento e non risulta, allo stato, notificato alcun diniego della definizione.

2. Alla luce di quanto precede, dev’essere senz’altro dichiarata l’estinzione del processo.Le spese del processo restano pertanto a caricodella parte che le ha anticipate , ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge197/22.

3. Stantel’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defi- nizioneagevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d.

"doppio contributo unificato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284;Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).

P.Q.M.

LaCorte: dichiaraestinto il processo.

Lespese del pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 30/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresen- tantep.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagliAvv.ti [OSCURATO:PERSONA] (PEC: francesconapolitano@ordi- Oggetto:avviso di accer- tamento– II.DD. e IVA neavvocatiroma.org)e [OSCURATO:PERSONA] (PEC: alessandramili- [OSCURATO:EMAIL])ed elettivamente domiciliata pressolo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Po n. 9 –controricorrente – avversola sentenza n.4788/8/16 della [OSCURATO:PERSONA]- gionaledella Campania, depositata il 19.5.2016, non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 luglio 2024 , riconvocata nella medesima composizione in data 9 ottobre 2024, dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Campania veniva rigettat o l’appello dell’ Agenzia delle Entrate avverso la sen- tenza della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta n. 468/7/12con la quale il giudice aveva accolto il ricorso della società [OSCURATO:SOCIETA]., avverso l’avviso di accertamento n. TF7030204195/2011per II.DD. e IVA 2006. Silegge in sentenza che con l’atto impositivo « veniva contestata la omessadichiarazione e fatturazione di elementi positivi del reddito, relativamentea canoni di locazione di un immobile del quale la so- cietàricorrente si era resa cessionaria, di conseguenza destinataria deicanoni di locazione relativi » . Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo, decisione confermatadal giudice d’appello. Avversotale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione,articolato in due censure, al quale il contribuente ha re- plicatocon controricorso . La contribuente ha proposto istanza di so- spensione del giudizio, anteriormente all’udienza del 13 settembre 2023ex art.1 commi 286 - 202 della legge n.197/2022 sino al 10 ot- tobre2023 al fine di consentire alla parte di accedere alla definizione agevolatadella lite. Da ultimo ha depositat o documentazione inte- grativa. Consideratoche: 1. Nella memoria prodotta in data 18.10.2023 la società contri- buente ha depositato istanza di estinzione del giudizio in relazione alladefinizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 commi186 e ss. della legge 29/12/22 n. 197. Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, di- spone che la definizione della controversia si perfeziona con la pre- sentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato. La contribuente ha anche depositato le quietanze di pagamento e non risulta, allo stato, notificato alcun diniego della definizione. 2. Alla luce di quanto precede, dev’essere senz’altro dichiarata l’estinzione del processo.Le spese del processo restano pertanto a caricodella parte che le ha anticipate , ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge197/22. 3. Stantel’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defi- nizioneagevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. "doppio contributo unificato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284;Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244). P.Q.M. LaCorte: dichiaraestinto il processo. Lespese del pro
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