CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 15992/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 3767 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica dell'Oristanese, in persona del [OSCURATO:PERSONA] p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 6; - Ricorrente- dik,A [OSCURATO:PERSONA] - intimato- Nonché Agenzia delle entrate- riscossione, in persona del Direttore pro tempore - già Equitalia servizi di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, n. 553/01/2018, depositata in data 19 giugno 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica dell'Oristanese, in persona del [OSCURATO:PERSONA] p.t., propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna aveva accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza n. 12/01/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Oristano di rigetto del ricorso proposto avverso cartella di pagamento notificata il 5.8.2014 relativa a contributi consortili, per l'anno di imposta 2001; - la CTR, per quanto di interesse, in punto di diritto, ha affermato l'avvenuta prescrizione dei tributi portati dalla cartella impugnata in quanto notificata il 5 agosto 2014 oltre i termini di cinque anni previsti dall'art. 2948 c.c. non potendo avere valenza interruttiva della medesima l'annullamento della precedente cartella notificata il 31 ottobre 2003 in forza della sentenza della CTP di Oristano n. 48/02/2013; -il contribuente e l'Agenzia delle entrate- riscossione- già Equitalia servizi di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- sono rimasti intimati; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale; [OSCURATO:PERSONA] - con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360 comma 1, n 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt.2948, n. 4 c.c. e 2943-2945 c.c. per avere la CTR ritenuto che l'annullamento (per vizi formali) della precedente cartella notificata il 31 ottobre 2003, in forza della sentenza n. 48/02/2013 della CTP di Oristano, avesse impedito l'interruzione dei termini di prescrizione degli stessi tributi portati dalla successiva cartella oggetto di impugnazione, notificata il 5.8.2014, senza considerare che l'effetto interruttivo è attribuito dall'art. 2943 c.c. alla domanda giudiziale e che la prescrizione ex art. 2945 c.c. non corre fino a quando non sia passata in giudicato la sentenza che definisce il giudizio, non essendo in alcun modo l'effetto interruttivo della prescrizione condizionato all'esito del giudizio; - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR dichiarato la prescrizione dei contributi consortili portati dalla cartella di pagamento impugnata essendo stata notificata oltre i termini di cui all'art. 2948 c.c. atteso che la sentenza n. 48/02/2013 di annullamento della precedente cartella non poteva avere effetti interruttivi della prescrizione medesima, sul presupposto che i tributi oggetto della cartella impugnata fossero gli stessi di quelli oggetto della precedente cartella annullata; con ciò, ad avviso dell'Amministrazione, eccedendo il thema decidendum avendo il contribuente censurato la sentenza (12/1/2016) di rigetto del ricorso originario eccependo la prescrizione dei tributi, in quanto diversi da quelli oggetto della precedente cartella, riconoscendo che qualora si fosse tratto degli stessi tributi di cui alla vecchia cartella "vi sarebbe stata una sospensione della prescrizione dovuta ai tempi del giudizio"; - in disparte l'avere la ricorrente richiamato, per mero errore, in rubrica il n. 3 in luogo del n. 4 del comma 1 dell'art. 360 c.p.c., il secondo motivo - che assume una valenza pregiudiziale - è fondato; -premesso che "E' ravvisabile vizio di extrapetizione soltanto allorquando il giudice d'appello pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; non è invece precluso al giudice del gravame l'esercizio del potere-dovere di qualificare diversamente i fatti, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell'atto di impugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fatto nell'ambito delle questioni sottoposte al proprio esame (tra varie, Cass., sez. 50, n. 21057 del 2021; Cass., sez. 5, n. 8716 del 2021; Cass. 18830 del 2017; Cass. 12 gennaio 2016, n. 296; 31 luglio 2015, n. 16213); in particolare, il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del "petitunn" e della "causa petendi", sostanziandosi nel divieto d'introduzione di 4 /L nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causa petendi"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori. (Cass. Sentenza n. 9002 del 11/04/2018); nella specie, il giudice di appello non ha ottemperato al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, decidendo su un presupposto giuridico che non era stato oggetto di specifica deduzione e domanda da parte del contribuente. Infatti, il ricorrente in appello aveva formulato eccezione di prescrizione per una fattispecie dissimile, sostenendo che i tributi portati dalla cartella impugnata fossero diversi rispetto a quelli oggetto della precedente cartella annullata (per vizi formali) in forza della sentenza della CTP di Oristano n. 48-2-2013 e riconoscendo che "ove si [ fosse trattato] dei medesimi tributi di cui alla vecchia cartella ... vi sarebbe stata una sospensione della prescrizione dovuta ai tempi del giudizio" (v. stralcio dell'atto di appello trascritto in ricorso, pag. 10 e allegato n. 2). La CTR, invece, ha deciso sull'assunto che i tributi oggetto della causa fossero gli stessi che erano stati oggetto della precedente cartella annullata, con ciò eccedendo la materia del contendere del giudizio di gravame; infatti, incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice di appello che esamini una questione non espressamente prospettata nei motivi di impugnazione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26305 del 07/11/2017). -l'accoglimento del secondo motivo rende inutile la trattazione del primo con assorbimento dello stesso; -in conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, in diversa composizione; P.Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della