CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27031/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che il 26/11/2021 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia il 10/1/2019 in relazione al reato di truffa ascrittogli, parzialmente riformando la sentenza primo grado solo con la sostituzione della pena detentiva inflitta al Petito con la libertà controllata per la durata di otto mesi. A sostegno del ricorso, con un unico articolato motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione di legge per non essersi riconosciuta l'estinzione del reato per prescrizione alla data 6/8/2020, prima della pronuncia della sentenza impugnata, assumendo non potersi calcolare la recidiva perché ritenuta equivalente alle riconosciute circostanze attenuanti generiche. 2. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. 3. Il ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza. Secondo l'ormai consolidato insegnamento di questa Corte di cassazione, infatti, il giudizio di equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche comporta l'applicazione della recidiva, rilevante ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto la circostanza aggravante deve ritenersi, oltre che riconosciuta, applicata, non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen. un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare (Sez. 2, n. 2731 del 02/12/2015, Rv. 265729). Più in generale, del resto, giova ricordare che, ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto della recidiva, qualora si configuri come aggravante ad effetto speciale, anche ove la stessa sia considerata subvalente nel giudizio di comparazione, ai sensi dell'art. 69, comma secondo cod. pen. (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Rv. 275821). 4. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in duemila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.• Sentenza a motivazione semplificat