CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 gennaio 2022
Cassazione n. 17708/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sulla richiesta di restituzione nel termine proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per impugnare la sentenza del 09/02/2021 della CORTE di APPELLO di BRESCIA. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto della richiesta; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] chiede, ai sensi dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen., la restituzione nel termine per presentare ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Brescia in data 09/02/2021, dep. 10/05/2021, irrevocabile dal 24/06/2021, asserendo che il suo difensore non sarebbe stato tempestivamente reso edotto dell'intervenuto deposito, ed anzi avrebbe ricevuto rassicurazioni in cancelleria sul mancato deposito, del provvedimento in oggetto. Sono pervenute requisitoria scritta del P.G. (con la richiesta indicata in epigrafe) e memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA] La richiesta è infondata. 1. Questa Corte (Sez. 2, n. 44509 del 07/07/2015, Rv. 264965 - 01; Sez. 6, n. 21901 del 03/04/2014, R. 259699 - 01; Sez. 2, n. 22161 del 24/05/2007, Rv. 236805 - 01) è da tempo ferma nel ritenere che integra fatto costituente forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione, l'errata informazione ricevuta dalla cancelleria circa l'omesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito; in tali casi, peraltro, l'instante ha l'onere di provare rigorosamente - mediante attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo - il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione e non può limitarsi ad allegare a sostegno del proprio assunto dichiarazioni provenienti da lui o da altri difensori interessati. 1.1. Nel caso in esame, al contrario, l'instante non ha dimostrato rigorosamente il verificarsi del fatto asseritamente ostativo al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione, essendosi in proposito limitato a richiamare quanto riferito dal difensore, senza allegare elementi documentali idonei a consentire la verifica della tempestività della richiesta di rimessione in termini. 2. Il rigetto dell'istanza comporta la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 31/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente sergi4 [OSCURATO:PERSONA]