Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 02642/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23361 –2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante pro tempore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentat a e difes a dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] con studio in Milano, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente e intimata incidentale - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto n. cronol. n. 246 / 2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicato il23/2/2021; Ric. 2021n. 23361 sez.

S2 -ud. 11-7-2023 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA], per la società Tecno EL a r.l. di cui era socia unica, in proprio in tale qualità e quale erede del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] chiese indennizzoex L. 89/01 per l'irragionevole durata della procedura fallimentare a carico della società, ancora pendente; - c on decreto del 30.06.20, il Consigliere delegato, in parziale accoglimento dell’istanza, liquidò soltanto in favoredella ricorrente in proprio,quale socia, la somma di Euro 4000, calcolando la durata del giudizio, al fine di determinare il superamento del tempo ragionevole, soltanto a far data dalla dichiarazione di fallimento e non dalla data in cui era stata presentata o notificata l’istanza di fallimento, come preteso; - l a società Tecno EL a r.l. in persona di [OSCURATO:PERSONA] quale «socia unica ed erede del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]», nonché la stessa [OSCURATO:PERSONA] in proprio propose ro opposizione , lamentando l’erronea determinazione della durata del processo presupposto, l’incongruità della determinazione della misura del parametro annuo, l’erroneità dell’esclusione dell’indennizzo in favore della società e della liquidazione delle spese; -i l Ministero rimase contumace e con decreto n. 246/2021 del 23/2/2021, la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento della proposta opposizione, ritenuto che alla ricorrente non spettasse alcun indennizzo in proprio, trattandosi di società di capitali e che la determinazione del tempo irragionevole fosse adeguata e il parametro annuo fosse congruo, revocò il decreto opposto e condannò il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della società [OSCURATO:PERSONA] «in persona della socia unica [OSCURATO:PERSONA]»- e non più di quest’ultima Ric. 2021n. 23361 sez.

S2 -ud. 11-7-2023 - 3 - in proprio quale socia della stessa – la somma di Euro 4000 oltre interessi dalla domanda, rigettando ogni altra pretesa; -avverso questo decreto hanno proposto ricorso per cassazione la società Tecno EL a r.l. in persona di [OSCURATO:PERSONA] quale «socia unica ed erede del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]», nonché la stessa [OSCURATO:PERSONA] in proprio, affidandolo a quattro motivi ; i l Ministero ha resistito con controricorso e ricorso incidentale per un unico motivo rispetto a cui le ricorrent i principal i non ha nno svolto difese; considerato preliminarmente che: - [OSCURATO:PERSONA] ha agito per la società [OSCURATO:PERSONA], ma quale sua socia unica e non quale sua legale rappresentante, qualificandosi altresì «erede del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]»; in conseguenza, deve escludersi che ellaavesse legittimazione processuale ad agire in equa riparazione per la società, non risultando la sua qualità di amministratore e legale rappresentante e non essendo prevista dal codice civile la necessaria coincidenza delle due qualità nelle società unipersonali a responsabilità limitata; -d’altro canto, irrilevante è pure la utilizzata qualità di « erede del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]», non avendo il legale rappresentante di una società di capitali alcuna legittimazione ad agire in proprio in equa riparazione della durata irragionevole di una procedura fallimentare a carico della società amministrata; per principio consolidato, il diritto alla trattazione delle cause entro un termine ragionevole è riconosciuto dall'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, specificamente richiamato dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, solo con riferimento alle cause «proprie»e, quindi, esclusivamente in favore delle «parti» della causa, nel cui ambito si assume avvenuta la violazione, e non anche di soggetti che siano ad essa rimasti estranei, essendo irrilevante, ai fini Ric. 2021n. 23361 sez.

S2 -ud. 11-7-2023 - 4 - della legittimazione, che questi ultimi possano aver patito indirettamente dei danni dal protrarsi del processo; pertanto, difetta di legittimazione attiva l'amministratore di una società di capitali, in relazione alla dedotta irragionevole durata del procedimento fallimentare aperto nei confronti della società medesima, già da lui amministrata(Cass. Sez. 1, n. 15250 del 12/07/2011 ; Sez. 6 - 2, n. 14751 del 14/07/2015); -infine e per la stessa ragione , deve escludersi che [OSCURATO:PERSONA] avesse legittimazione ad agire quale socianon assumendo rilievo, a tal fine, il danno cheella possa avere indirettamente subito dal protrarsi del processo(Cass. Sez. 6 - 1, n. 7024 del 08/05/2012 ) ; -da queste considerazioni consegue la doverosa cassazione senza rinvio del decreto ex 382 co.

III cod. proc. civ., perché il giudizio non poteva essere proseguito e risulta assorb ito il vaglio delle censure sollevatein ricorso e in controricorso; -non vi è luogo a statuizione sulle spese del giudizio di opposizione, in mancanza di costituzione del Ministero opposto; - il rilievo d’ufficio del difetto di legittimazione fonda l’integrale compensazione delle spese del grado di legittimità; P.Q.M.

La Corte decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato n. cronol. n. 246/2021 della Corte d'appello di Roma, pubblicato il 23/2/2021; spese interamente compensate.

Così deciso in Roma, ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23361 –2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante pro tempore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentat a e difes a dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] con studio in Milano, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente e intimata incidentale - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto n. cronol. n. 246 / 2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicato il23/2/2021; Ric. 2021n. 23361 sez. S2 -ud. 11-7-2023 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA], per la società Tecno EL a r.l. di cui era socia unica, in proprio in tale qualità e quale erede del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] chiese indennizzoex L. 89/01 per l'irragionevole durata della procedura fallimentare a carico della società, ancora pendente; - c on decreto del 30.06.20, il Consigliere delegato, in parziale accoglimento dell’istanza, liquidò soltanto in favoredella ricorrente in proprio,quale socia, la somma di Euro 4000, calcolando la durata del giudizio, al fine di determinare il superamento del tempo ragionevole, soltanto a far data dalla dichiarazione di fallimento e non dalla data in cui era stata presentata o notificata l’istanza di fallimento, come preteso; - l a società Tecno EL a r.l. in persona di [OSCURATO:PERSONA] quale «socia unica ed erede del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]», nonché la stessa [OSCURATO:PERSONA] in proprio propose ro opposizione , lamentando l’erronea determinazione della durata del processo presupposto, l’incongruità della determinazione della misura del parametro annuo, l’erroneità dell’esclusione dell’indennizzo in favore della società e della liquidazione delle spese; -i l Ministero rimase contumace e con decreto n. 246/2021 del 23/2/2021, la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento della proposta opposizione, ritenuto che alla ricorrente non spettasse alcun indennizzo in proprio, trattandosi di società di capitali e che la determinazione del tempo irragionevole fosse adeguata e il parametro annuo fosse congruo, revocò il decreto opposto e condannò il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della società [OSCURATO:PERSONA] «in persona della socia unica [OSCURATO:PERSONA]»- e non più di quest’ultima Ric. 2021n. 23361 sez. S2 -ud. 11-7-2023 - 3 - in proprio quale socia della stessa – la somma di Euro 4000 oltre interessi dalla domanda, rigettando ogni altra pretesa; -avverso questo decreto hanno proposto ricorso per cassazione la società Tecno EL a r.l. in persona di [OSCURATO:PERSONA] quale «socia unica ed erede del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]», nonché la stessa [OSCURATO:PERSONA] in proprio, affidandolo a quattro motivi ; i l Ministero ha resistito con controricorso e ricorso incidentale per un unico motivo rispetto a cui le ricorrent i principal i non ha nno svolto difese; considerato preliminarmente che: - [OSCURATO:PERSONA] ha agito per la società [OSCURATO:PERSONA], ma quale sua socia unica e non quale sua legale rappresentante, qualificandosi altresì «erede del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]»; in conseguenza, deve escludersi che ellaavesse legittimazione processuale ad agire in equa riparazione per la società, non risultando la sua qualità di amministratore e legale rappresentante e non essendo prevista dal codice civile la necessaria coincidenza delle due qualità nelle società unipersonali a responsabilità limitata; -d’altro canto, irrilevante è pure la utilizzata qualità di « erede del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]», non avendo il legale rappresentante di una società di capitali alcuna legittimazione ad agire in proprio in equa riparazione della durata irragionevole di una procedura fallimentare a carico della società amministrata; per principio consolidato, il diritto alla trattazione delle cause entro un termine ragionevole è riconosciuto dall'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, specificamente richiamato dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, solo con riferimento alle cause «proprie»e, quindi, esclusivamente in favore delle «parti» della causa, nel cui ambito si assume avvenuta la violazione, e non anche di soggetti che siano ad essa rimasti estranei, essendo irrilevante, ai fini Ric. 2021n. 23361 sez. S2 -ud. 11-7-2023 - 4 - della legittimazione, che questi ultimi possano aver patito indirettamente dei danni dal protrarsi del processo; pertanto, difetta di legittimazione attiva l'amministratore di una società di capitali, in relazione alla dedotta irragionevole durata del procedimento fallimentare aperto nei confronti della società medesima, già da lui amministrata(Cass. Sez. 1, n. 15250 del 12/07/2011 ; Sez. 6 - 2, n. 14751 del 14/07/2015); -infine e per la stessa ragione , deve escludersi che [OSCURATO:PERSONA] avesse legittimazione ad agire quale socianon assumendo rilievo, a tal fine, il danno cheella possa avere indirettamente subito dal protrarsi del processo(Cass. Sez. 6 - 1, n. 7024 del 08/05/2012 ) ; -da queste considerazioni consegue la doverosa cassazione senza rinvio del decreto ex 382 co. III cod. proc. civ., perché il giudizio non poteva essere proseguito e risulta assorb ito il vaglio delle censure sollevatein ricorso e in controricorso; -non vi è luogo a statuizione sulle spese del giudizio di opposizione, in mancanza di costituzione del Ministero opposto; - il rilievo d’ufficio del difetto di legittimazione fonda l’integrale compensazione delle spese del grado di legittimità; P.Q.M. La Corte decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato n. cronol. n. 246/2021 della Corte d'appello di Roma, pubblicato il 23/2/2021; spese interamente compensate. Così deciso in Roma, ne
Decreto Cassazione n. 02642/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris