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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29066/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; t [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa il 2 febbraio 2021 dal G.i.p. del Tribunale di Lecce che aveva ritenuto penalmente responsabile [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all'art. 95, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

2. Il motivo è manifestamente infondato oltre che riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito (pag. 7 e 8).

Non vi è dubbio, a giusto avviso della Corte territoriale, che nel caso di specie sussista l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 D.P.R. 115/2002.

Difatti, il [OSCURATO:PERSONA], nelle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha omesso di indicare, scientemente e volutamente, con riferimento ai redditi della moglie, la proprietà di quella parte di immobile destinata ad uso di opificio, quindi produttiva di reddito e, con riguardo alla figlia, il reddito da lavoro percepito.

I giudici di merito hanno dunque escluso la dedotta insussistenza del dolo che, secondo giurisprudenza consolidata, è generico e può anche rivestire la forma del dolo eventuale ( Sez. 4 - , n. 37144 del 05/06/2019 Rv. 277129 01; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Rv. 271051 - 01).

È utile inoltre ricordare che ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri, Rv. 253643).

3. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 8 lug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa il 2 febbraio 2021 dal G.i.p. del Tribunale di Lecce che aveva ritenuto penalmente responsabile [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all'art. 95, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 2. Il motivo è manifestamente infondato oltre che riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito (pag. 7 e 8). Non vi è dubbio, a giusto avviso della Corte territoriale, che nel caso di specie sussista l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 D.P.R. 115/2002. Difatti, il [OSCURATO:PERSONA], nelle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha omesso di indicare, scientemente e volutamente, con riferimento ai redditi della moglie, la proprietà di quella parte di immobile destinata ad uso di opificio, quindi produttiva di reddito e, con riguardo alla figlia, il reddito da lavoro percepito. I giudici di merito hanno dunque escluso la dedotta insussistenza del dolo che, secondo giurisprudenza consolidata, è generico e può anche rivestire la forma del dolo eventuale ( Sez. 4 - , n. 37144 del 05/06/2019 Rv. 277129 01; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Rv. 271051 - 01). È utile inoltre ricordare che ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri, Rv. 253643). 3. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 lug
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