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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 29212/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 20 luglio 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'istanza avanzata da D'AMICO Armando di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati per i quali è stato giudicato con le seguenti sentenze, passate in giudicato:

I. Sentenza della Corte di Appello di Napoli, irrevocabile il 9.03.2018 ;

II. Sentenza emessa il 17.12.2019 dal GIP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], irrevocabile il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

In motivazione, il Tribunale sottolinea la mancanza del requisito del disegno criminoso unitario: l'ampio lasso di tempo intercorrente tra le condotte, attuate in luoghi diversi e con vittime casuali, rende inverosimile che l'imputato, al momento della commissione del primo reato, avesse già in mente e programmato, almeno negli elementi essenziali, anche la commissione del secondo.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - D'AMICO Armando deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento a più punti della decisione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] si dent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 20 luglio 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'istanza avanzata da D'AMICO Armando di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati per i quali è stato giudicato con le seguenti sentenze, passate in giudicato: I. Sentenza della Corte di Appello di Napoli, irrevocabile il 9.03.2018 ; II. Sentenza emessa il 17.12.2019 dal GIP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], irrevocabile il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In motivazione, il Tribunale sottolinea la mancanza del requisito del disegno criminoso unitario: l'ampio lasso di tempo intercorrente tra le condotte, attuate in luoghi diversi e con vittime casuali, rende inverosimile che l'imputato, al momento della commissione del primo reato, avesse già in mente e programmato, almeno negli elementi essenziali, anche la commissione del secondo. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - D'AMICO Armando deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento a più punti della decisione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] si dent
Sentenza Cassazione n. 29212/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris