CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 40623/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte Rep. ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3938/2020 R.G., proposto DA il Comune di Ladispoli (RM), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 5 dicembre 2019 n. 236, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Ladispoli (RM), ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 18 giugno 2019 n. 3638/13/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7 ottobre 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Il Comune di Ladispoli (RM) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 18 giugno 2019 n. 3638/13/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto impugnazione di avviso di accertamento per l'IC relativa all'anno 2009, in relazione ad un terreno sito alla [OSCURATO:PERSONA]/Monteroni del medesimo Comune, ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 19 settembre 2016 n. 20490/44/2016, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che la notifica dell'appello a mezzo di operatore postale privato fosse inesistente, non essendo ancora entrata in vigore la Legge 4 agosto 2017 n. 124. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, che è stata accettata dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La rinuncia del ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale ed è stata notificata alla controricorrente (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.), che, a sua volta, l'ha accettata a mezzo del difensore munito di procura speciale. Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso. 2. Tenendo conto dell'intesa intercorsa in tal senso tra le parti, va disposta la compensazione delle spese giudiziali. 3. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17 , della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; 3 Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e compensa le spese giudiziali. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 7 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA]