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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26734/2026

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7/11/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA].Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoriascritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnataper difetto della condizione di procedibilità.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna di MassimoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa contrattuale consumata sullapiattaforma telematica “Subito.it” ritenendo sussistente l’aggravante dell’abusodelle condizioni di minorata difesa poiché il reato era stato perpetrato attraversocontatti avvenuti su piattaforme telematiche senza alcun contatto personaleanche solo di tipo telefonico.

La Corte precisava che i contatti telefoniciintervenuti tra l’offeso e lo [OSCURATO:PERSONA] erano stati successivi all’incasso dellasomma fraudolentemente carpita.2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore diMassimo [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:2.1. travisamento della prova: dalle dichiarazioni rese dalla persona offesaall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emergerebbe che, contrariamente a quanto ritenutodalla Corte di appello, le trattative “telefoniche” ostative al riconoscimentodell’aggravante sarebbero state precedenti al versamento della somma.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.1.1. [OSCURATO:PERSONA] riafferma che il vizio di travisamento della prova si risolvenella utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione dellaprova esistente agli atti desumibile dal testo del provvedimento impugnato o daaltri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile edefficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamentoprobatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativadell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in casodi cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito delrisultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sez. 6,n. 146 del 16/1/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774-01).

Quanto all'ipotesi della"doppia conforme", è stato, inoltre, affermato che il vizio in questione può esserededotto con il ricorso per cassazione sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello,per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamatodati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici delmerito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorieacquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, intermini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni dientrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nelcontraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, Tassoni, RV.280155; Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, L., Rv. 272018).A ciò si aggiunge che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio dimotivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, penal'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamentepresi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovveronon correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando nonabbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processualecui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che datale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nellasentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del datoprobatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cuitale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, inmodo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione,introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impiantoargomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021,1.2.Con specifico riferimento all’aggravante della minorata difesa,contestata con il ricorso, la Cassazione ha affermato, con giurisprudenza che sicondivide, che in tema di truffa contrattuale, non sussiste l'aggravante dellaminorata difesa, ai sensi dell'art. 61, n. 5), cod. pen., nell'ipotesi in cui il primocontatto tra venditore e acquirente sia avvenuto su una piattaforma web per poisvilupparsi mediante messaggi telefonici e incontri di persona per la visione ecessione del bene, con consegna di assegno circolare poi risultato falso, attesoche, a differenza delle trattative svolte interamente on-line, in tal caso nonricorre la costante distanza tra venditore e acquirente idonea a porrequest'ultimo in una situazione di debolezza quanto alla verifica della qualità delprodotto e dell'identità del venditore (Sez. 2, n. 1085 del 14/10/2020, dep.2021, [OSCURATO:PERSONA]. 280515 - 01).Nel caso in esame la Corte d'appello, nell’esaminare la doglianza avanzatacon la prima impugnazione circa la sussistenza dell’aggravante contestata, hautilizzato un dato probatorio travisato ovvero la circostanza – ritenutaerroneamente accertata - che il ricorrente fosse stato contattato dalla personaoffesa “successivamente” alla conclusione del contratto; invero dalla provaallegata al ricorso, ovvero dalla trascrizione della testimonianza della personaoffesa assunta il 21 giugno 2023, emerge con chiarezza che il contattopersonale telefonico tra i contraenti era avvenuto “prima” della conclusione delcontratto e dell’invio del denaro con il bonifico.Dunque, nel caso oggetto di giudizio, l’aggravante deve essere esclusa.Tenuto conto che la querela è stata ritualmente proposta e che sussiste lacondizione per procedere in assenza dell’aggravante, la sentenza impugnatadeve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per larideterminazione della pena.

L’affermazione di responsabilità deve invece esseredichiarata irrevocabile.

P.Q.MEsclusa la sussistenza della circostanza ex art. 61 n. 5) cod. pen., annulla lasentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di ReggioCalabria per la rideterminazione della pena.

Dichiara irrevocabile l'affermazionedi responsabilità.Così deciso, il giorno 1 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7/11/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA].Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoriascritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnataper difetto della condizione di procedibilità.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna di MassimoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa contrattuale consumata sullapiattaforma telematica “Subito.it” ritenendo sussistente l’aggravante dell’abusodelle condizioni di minorata difesa poiché il reato era stato perpetrato attraversocontatti avvenuti su piattaforme telematiche senza alcun contatto personaleanche solo di tipo telefonico. La Corte precisava che i contatti telefoniciintervenuti tra l’offeso e lo [OSCURATO:PERSONA] erano stati successivi all’incasso dellasomma fraudolentemente carpita.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore diMassimo [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:2.1. travisamento della prova: dalle dichiarazioni rese dalla persona offesaall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emergerebbe che, contrariamente a quanto ritenutodalla Corte di appello, le trattative “telefoniche” ostative al riconoscimentodell’aggravante sarebbero state precedenti al versamento della somma.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.1.1. [OSCURATO:PERSONA] riafferma che il vizio di travisamento della prova si risolvenella utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione dellaprova esistente agli atti desumibile dal testo del provvedimento impugnato o daaltri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile edefficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamentoprobatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativadell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in casodi cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito delrisultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sez. 6,n. 146 del 16/1/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774-01). Quanto all'ipotesi della"doppia conforme", è stato, inoltre, affermato che il vizio in questione può esserededotto con il ricorso per cassazione sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello,per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamatodati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici delmerito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorieacquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, intermini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni dientrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nelcontraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, Tassoni, RV.280155; Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, L., Rv. 272018).A ciò si aggiunge che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio dimotivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, penal'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamentepresi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovveronon correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando nonabbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processualecui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che datale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nellasentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del datoprobatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cuitale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, inmodo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione,introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impiantoargomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021,1.2.Con specifico riferimento all’aggravante della minorata difesa,contestata con il ricorso, la Cassazione ha affermato, con giurisprudenza che sicondivide, che in tema di truffa contrattuale, non sussiste l'aggravante dellaminorata difesa, ai sensi dell'art. 61, n. 5), cod. pen., nell'ipotesi in cui il primocontatto tra venditore e acquirente sia avvenuto su una piattaforma web per poisvilupparsi mediante messaggi telefonici e incontri di persona per la visione ecessione del bene, con consegna di assegno circolare poi risultato falso, attesoche, a differenza delle trattative svolte interamente on-line, in tal caso nonricorre la costante distanza tra venditore e acquirente idonea a porrequest'ultimo in una situazione di debolezza quanto alla verifica della qualità delprodotto e dell'identità del venditore (Sez. 2, n. 1085 del 14/10/2020, dep.2021, [OSCURATO:PERSONA]. 280515 - 01).Nel caso in esame la Corte d'appello, nell’esaminare la doglianza avanzatacon la prima impugnazione circa la sussistenza dell’aggravante contestata, hautilizzato un dato probatorio travisato ovvero la circostanza – ritenutaerroneamente accertata - che il ricorrente fosse stato contattato dalla personaoffesa “successivamente” alla conclusione del contratto; invero dalla provaallegata al ricorso, ovvero dalla trascrizione della testimonianza della personaoffesa assunta il 21 giugno 2023, emerge con chiarezza che il contattopersonale telefonico tra i contraenti era avvenuto “prima” della conclusione delcontratto e dell’invio del denaro con il bonifico.Dunque, nel caso oggetto di giudizio, l’aggravante deve essere esclusa.Tenuto conto che la querela è stata ritualmente proposta e che sussiste lacondizione per procedere in assenza dell’aggravante, la sentenza impugnatadeve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per larideterminazione della pena. L’affermazione di responsabilità deve invece esseredichiarata irrevocabile. P.Q.MEsclusa la sussistenza della circostanza ex art. 61 n. 5) cod. pen., annulla lasentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di ReggioCalabria per la rideterminazione della pena. Dichiara irrevocabile l'affermazionedi responsabilità.Così deciso, il giorno 1 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]Agostini
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