CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37649/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IT ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06KCVPB) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Ripoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Parti civili: [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diGiacomo [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza in data 18 giugno 2024 del Tribunale della medesima città, ha riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla circostanza aggravante e sulla recidiva contestate all’imputato, procedendo alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ed ha confermato nel resto l’affermazione della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai contestati reati di rapina aggravata (art. 628, commi 2 e 3 n. 1, cod. pen.) di cui al capo A della rubrica delle imputazioni e di lesioni personali volontarie aggravate (ex artt. 582 e 585 cod. pen.) di cui al capo B. Reati consumati in data 19 gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 458, comma 2-ter cod. proc. pen., 111 Cost. 6 CEDU e 178, lett. c), cod. proc. pen. nonché 179 e 185 cod. proc. pen. rappresentando che: - l’imputato aveva presentato richiesta di giudizio abbreviato condizionato all’esame della consulente di parte dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], richiesta poi rigettata dal nuovo Giudice chiamato alla decisione del processo; - detto provvedimento non era stato assunto in udienza contrariamente a quanto affermato dal Giudice procedente; - quanto detto avrebbe comportato una violazione del diritto di difesa non essendo stato instaurato il relativo contraddittorio. Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al decreto di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato all’audizione del proprio consulente, emesso "de plano" dal Gip in assenza di contraddittorio tra le parti, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano le pagine da 7 a 10), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; che, in particolare, in sede di appello risulta dedotta la diversa doglianza relativa alla mancata applicazione della diminuente prevista per il rito abbreviato, richiesta dalla difesa all’esito dell’istruttoria dibattimentale, censura che veniva dichiarata inammissibile dalla Corte territoriale, atteso che l’imputato non aveva provveduto a riproporre la richiesta di procedere nelle forme del giudizio abbreviato prima dell’apertura del dibattimento, come prescritto dall’art. 438 comma 6 ter cod. proc. pen., limitandosi soltanto a formulare la richiesta di applicazione dello sconto di pena in fase di discussione del processo (si veda pagina 15 della sentenza impugnata); [OSCURATO:PERSONA] che i giudici di appello hanno correttamente applicato il consolidato principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui «In tema di rito abbreviato condizionato richiesto nell'ambito del giudizio immediato, l'omessa fissazione dell'udienza in contraddittorio tra le parti, ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen., non determina la nullità assoluta o l'abnormità del decreto di rigetto "de plano" della richiesta e della contestuale fissazione dell'udienza per il giudizio immediato, emesso dal Gip, ma solo una nullità di ordine generale, sanabile a iniziativa di parte, avendo la stessa comportato un'indebita compressione dei diritti di difesa. (Sez. 3, n. 49462 del 29/09/2022, R., Rv. 283992 – 01 - Sez. 3, n. 5236 del 25/05/2016, dep. 2017, A, Rv. 269010 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo