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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2025

Cassazione n. 21979/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 624 e 493 ter cod. pen., oltre ad essere reiterativo di doglianze già dedotte e puntualmente disattese dalla corte di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3, 4 e 5 della sentenza impugnata in cui la Corte di merito ha valorizzato, ai fini della dichiarazione di responsabilità per il delitto di furto e di utilizzo indebito di carta di credito a titolo di concorso, plurimi convergenti elementi indiziari: la Filippone risultava intestataria ed effettivamente in possesso della autovettura a bordo della quale viaggiava la donna che, avvicinatasi alla vettura della vittima, sottraeva la borsetta con la carta di credito lasciata sul sedile ed era fortemente somigliante con una delle persone riprese dalle videocamere del centro Mediaworld ove era avvenuto non solo il prelievo, ma anche l'utilizzo indebito della carta di credito, operazioni alle quali la Filippone, immortalata in entrata e in uscita dal Centro commerciale, aveva materialmente contribuito poiché aveva consegnato la carta di credito con la quale erano stati eseguiti il prelievo e l'acquisto di beni, mostrando di aderire all'esecuzione diretta del delitto da parte di terze persone); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 6 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 624 e 493 ter cod. pen., oltre ad essere reiterativo di doglianze già dedotte e puntualmente disattese dalla corte di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3, 4 e 5 della sentenza impugnata in cui la Corte di merito ha valorizzato, ai fini della dichiarazione di responsabilità per il delitto di furto e di utilizzo indebito di carta di credito a titolo di concorso, plurimi convergenti elementi indiziari: la Filippone risultava intestataria ed effettivamente in possesso della autovettura a bordo della quale viaggiava la donna che, avvicinatasi alla vettura della vittima, sottraeva la borsetta con la carta di credito lasciata sul sedile ed era fortemente somigliante con una delle persone riprese dalle videocamere del centro Mediaworld ove era avvenuto non solo il prelievo, ma anche l'utilizzo indebito della carta di credito, operazioni alle quali la Filippone, immortalata in entrata e in uscita dal Centro commerciale, aveva materialmente contribuito poiché aveva consegnato la carta di credito con la quale erano stati eseguiti il prelievo e l'acquisto di beni, mostrando di aderire all'esecuzione diretta del delitto da parte di terze persone); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA Il Presidente
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